Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/2000 · relatore Massimo Vari

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1,

lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del

testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), nonché dell'art. 11, comma 9, della

medesima legge n. 413 del 1991, promosso con ordinanza emessa il 5

febbraio 1998 dalla commissione tributaria provinciale di Terni, sul

ricorso proposto da Galassi Vittorio contro la direzione regionale

per le entrate dell'Umbria - sezione di Terni, iscritta al n. 129 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale - n. 11 dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso per ottenere il

rimborso dell'IRPEF corrisposta su somme percepite a titolo di

indennità di esproprio - la commissione tributaria provinciale di

Terni, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1998 (pervenuta a questa

Corte il 22 febbraio 1999 ed iscritta al r.o. n. 129 del 1999), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81,

comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come

modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività d'accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

nonché dell'art. 11, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991;

che il rimettente, nel denunciare le menzionate disposizioni

- per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione "nel loro

combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di tali

articoli)" - rileva, anzitutto, che l'art. 81, comma 1, lettera b),

del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 11 della legge

n. 413 del 1991, avrebbe introdotto "il criterio della valutabilità

ai fini reddituali" delle alienazioni connesse a procedimenti

espropriativi, dando così luogo ad un trattamento differenziato -

del quale "non è dato di comprendere minimamente il senso, non

parendo espressione di una diversa capacità reddituale ed

impositiva" - tra plusvalenze derivanti da "generica alienazione

infraquinquennale di beni acquisiti per donazione o successione", le

quali "non rilevano ai fini dell'IRPEF", e "somme costituenti il

controvalore della speciale alienazione connessa ad un procedimento

espropriativo";

che, inoltre, secondo il giudice a quo dalla modifica così

apportata all'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 deriverebbe "una

equivalenza assoluta" tra concetto di "plusvalenza" (che, "già

etimologicamente, evoca il concetto di un maggior valore") e "il

prezzo/indennità di cessione/espropriazione, che viene elevato a

rango di plusvalenza nella sua totalità, prescindendo da ogni

valutazione circa la sua maggiore elevatezza (o, piuttosto,

equivalenza o minusvalenza) rispetto al valore corrente del bene

acquisito alla mano pubblica", in assenza, peraltro, di "giustificate

ragioni per tale speciale severità impositiva";

che, ad avviso del rimettente, sarebbe da reputare

incostituzionale anche il comma 9 del censurato art. 11 della legge

n. 413 del 1991, in quanto considera indice di capacità contributiva

"circostanze e situazioni avveratesi antecedentemente alla sua

promulgazione introducendo per di più, ancora una volta, un

discrimine temporale (31 dicembre 1988) del quale non è dato di

comprendere la ragione";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il

giudice rimettente ha l'onere di indicare i concreti elementi della

fattispecie sottoposta al suo esame e di esporre le argomentazioni

che fondano il giudizio di rilevanza: onere particolarmente rigoroso

in una materia caratterizzata, oltre tutto, da non univoci

orientamenti giurisprudenziali circa i presupposti della tassazione

delle plusvalenze previste dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991,

n. 413;

che, nel caso di specie, l'ordinanza, al di là di un

generico riferimento alla data del "titolo per la riscossione di

somme" (26 giugno 1991), non indica puntualmente gli elementi della

fattispecie che, avuto riguardo alla data del trasferimento del bene

e a quella della percezione delle somme stesse, lo portano a

ricondurre la fattispecie medesima sotto la disciplina delle

disposizioni denunciate;

che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per

dare ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, le

sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle

imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11 della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,

per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), nonché dell'art. 11, comma 9, della citata legge

n. 413 del 1991 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Terni con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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