Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera

c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico

delle imposte sui redditi) e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

(Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di

attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno

1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Bologna nel procedimento penale a carico di Lionello Di Paolo,

iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Paolo Lionello (Reg. ord. n. 713 del

1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 81, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 del

d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di

coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella

parte in cui "esonerano dall'obbligo del pagamento dell'imposta

redditi (da operazioni di borsa) che allorquando furono prodotti

(anni 1987, 1988) erano sottoposti a tale obbligo" (art. 76 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza

della questione;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione risulta omessa ogni

motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, in particolare

in ordine al reato per il quale si procede e in ordine alla

sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 36 d.P.R.

4 febbraio 1988, n. 42 (secondo l'interpretazione ad esso data da

univoca giurisprudenza);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c) d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi) e 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive

e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie

relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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