Art. 81 t.u.i.r. — Reddito complessivo
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Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
- a)le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
- b)le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari ((, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.))
- c)le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente; 21
- c-bis)le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazioni in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione e la data della cessione e' superiore a quindici anni; si consederano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data recente; 21
- d)le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
- e)i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- f)i redditi di beni immobili situati all'estero;
- g)i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera h) del comma 2 dell'articolo 49;
- h)i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
- i)i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;
- l)i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- m)le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1988, n. 67
2La L. 11 marzo 1988, n. 67, ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102
21Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 18 settembre 1992
