Statuto dei lavoratori

Art. 20 statuto dei lavoratori — Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unita' produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonche' durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unita' produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalita' per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Testo vigente dal 27 maggio 1970

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 170/1995

    Questione infondata
    16 maggio 1995

    Il principio della libertà sindacale, sancito dall'art. 39, Cost., di cui è una specificazione l'art. 14, l. n. 300 del 1970, impone agli imprenditori un mero obbligo negativo di astenersi da ogni comportamento diretto a impedire o a limitare l'attività sindacale dei lavoratori - la quale, tuttavia, è soggetta, nei luoghi di lavoro, alla condizione di non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale - e quindi garantisce ai lavoratori stessi e alle loro rappresentanze soltanto il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro per trattare materie attinenti ai loro interessi professionali o sindacali e, in genere, per manifestare il proprio pensiero. Conseguentemente, non risulta lesivo di tale principio ne' dei principi di libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, ulteriormente invocati dal giudice rimettente, l'art. 20, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui consente alle sole rappresentanze sindacali aziendali aventi gli indici di rappresentatività prescritti dall'art. 19, stessa legge, e non anche ai singoli lavoratori, congiuntamente o disgiuntamente, di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unità produttiva in cui essi prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nel limite di dieci ore annue. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 39, 18 e 21 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: A. M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 21 cost. · Art. 39 cost.

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  • Ordinanza n. 174/1988

    Questione inammissibile
    11 febbraio 1988

    Le questioni di mera interpretazione spettano al giudice adito per la soluzione della controversia ed esulano, viceversa, dai compiti della Corte. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 20, comma primo e 23, comma primo, l. 20 maggio 1970, n. 300, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto non precisano se nel concetto di retribuzione da essi menzionato debbano essere o meno ricomprese "anche le maggiorazioni spettanti a chi lavora continuativamente su turni").

    Art. 3 cost. · Art. 20 statuto dei lavoratori · Art. 23 statuto dei lavoratori

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  • Sentenza n. 241/1975

    Questione infondata
    17 dicembre 1975

    Ai fini della speciale tutela dell'esercizio delle attività sindacali nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 14, 20, 27 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) ciò che rileva è il vincolo di subordinazione, che si concreta con l'effettiva inserzione permanente dei lavoratori nella organizzazione aziendale. È da escludere perciò che la mancata estensione di detta tutela ai lavoratori autonomi da parte delle indicate norme violi l'art. 3 della Costituzione, nei casi di attività lavorativa prestata in favore di un solo soggetto ma senza rapporto di dipendenza. (Come, nella specie, da "ausiliari" del Coni - Totocalcio, per lo scrutinio delle schedine).

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 14 statuto dei lavoratori

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art20 · fonte del testo

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