Art. 57 — Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi
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Non sono ammesse:
- a)le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
- b)le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 7 giugno 2018
