Art. 56 — Deposito degli atti e del prezzo

Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

Testo vigente dal 1 luglio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 307 parole tolte, 121 parole aggiunte.

tolto: I privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente fermo restando, quando si procede per imposte dovute per periodi anteriori, il limite fissato dall'art. 2771, terzo comma, dello stesso codice. Il privilegio sui mobili previsto dall'art. 2759 del codice civile e quello sopra gli immobili previsto dallo art. 2771 del codice civile s'intendono riferiti ai crediti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi. I privilegi di cui al comma precedente sono limitati all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta imputabile al reddito d'impresa, relativamente al privilegio dell'art. 2759 del codice civile e ai redditi immobiliari relativamente al privilegio dell'art. 2771 del codice civile. Fra i redditi immobiliari sono compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente. Il privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile si applica sui beni indicati nei commi precedenti ancorche' appartenenti a persona diversa dal debitore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale. Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal terzo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi. I riferimenti ai crediti di imposta di cui ai precedenti commi hanno effetto, altresi', per l'ordine di privilegi di cui agli articoli 2778, 2779 e 2780 del codice civile. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti l'ufficio delle imposte e' tenuto a rilasciare, a richiesta dell'esattore, la certificazione relativa alla ripartizione proporzionale dell'imposta iscritta a ruoloaggiunto: Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art56 · fonte del testo

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