Art. 57 — Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi
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I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, indipendentemente dagli avvisi d'asta, contenente la specificazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e iscrizioni. La trascrizione del pignoramento e la sua cancellazione sono eseguite gratuitamente.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999
