Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma

primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il

18 maggio 1977 dal Presidente della Sezione di Sorveglianza del

Tribunale di Roma nel procedimento per revoca di misura di sicurezza

relativo a Cogo Roberto, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1977

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 16

novembre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Provvedendo su istanza diretta alla Sezione di Sorveglianza

presso la Corte d'appello di Roma, con cui Cogo Roberto residente in

Grottaferrata (Roma) aveva chiesto il beneficio della revoca o

sospensione della libertà vigilata, il Presidente della Sezione di

Sorveglianza presso il Tribunale di Roma, che premise di essere

competente a dare impulso al procedimento, reputò non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70

della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, nel

testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1, in

riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost. con

ordinanza 18 maggio 1977, comunicata il 7 giugno e notificata il 2

agosto successivo, pubblicata nella G.U. n. 313 del 16 novembre 1977 e

iscritta al n. 431 R.O. 1977, in cui considerò che la denunciata

normativa, per non disciplinare il procedimento, impedirebbe agli

interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti, che

costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuzione della

competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione e non al

magistrato di sorveglianza, cui spetta in generale provvedere in

materia di revoca anticipata della misura di sicurezza, che non

sussisterebbero norme processuali al caso applicabili per non essergli

estensibili il procedimento di sorveglianza avanti la Sezione né il

procedimento di sicurezza ex artt. 635 ss. cod. proc. pen., che,

infine, il magistrato di sorveglianza, pur competente a disporre la

revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o

nel corso dei termini successivi, sarebbe irrazionalmente privo del

potere di disporre la revoca anticipata.

2. - Avanti la Corte non si è costituito il Cogo; ha invece

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

28 luglio 1977 depositato il successivo 5 agosto, in cui l'Avvocatura

generale dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile per difetto

di legittimazione del Presidente della Sezione di Sorveglianza del

Tribunale di Roma a sollevarla e in ipotesi infondata la proposta

questione sul riflesso che il diritto alla difesa è garantito nel

procedimento di cui agli artt. 635 ss. cod. proc. pen., e giudice

naturale è la Sezione di Sorveglianza, cui il legislatore ha

attribuito la relativa competenza ispirandosi ad evidenti criteri di

ragionevolezza. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale

il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato

Chiarotti si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto :

3. - La proposta questione è inammissibile per non essere

legittimato a sollevarla il presidente della sezione di sorveglianza

che non è autonomo organo giurisdizionale né è abilitato ad adottare

provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti la sezione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni,

sollevata, in riferimento agli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost.,

con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal Presidente della Sezione di

Sorveglianza del Tribunale di Roma nel procedimento di sorveglianza

relativo a Cogo Roberto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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