Corte costituzionale

Sentenza n. 364/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre

1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 dal tribunale di

sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da Ignazio Passantino,

iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Giudicando su un'istanza di rinvio dell'esecuzione della

pena, il tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa il

19 dicembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 70 (esattamente: comma 6) della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

- nel testo sostituito con l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n.

663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), -

nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il

quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato

dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2,

cod. proc. pen., non possa far parte del collegio del tribunale di

sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul

caso, ai sensi dell'art. 147, primo comma, numero 2, cod. pen.

La disposizione denunciata, nel disciplinare le funzioni ed i

provvedimenti del tribunale di sorveglianza, costituito presso

ciascun distretto di corte d'appello, prevede che uno dei magistrati

ordinari che compongono il collegio sia il magistrato di sorveglianza

sotto la cui giurisdizione è posto il condannato, in ordine alla cui

posizione si deve provvedere.

Il tribunale di sorveglianza di Bari era stato chiamato a

pronunciarsi sul rinvio dell'esecuzione della pena detentiva per

grave infermità fisica del condannato (art. 147, primo comma, numero

2, cod. pen.), sull'istanza del quale il magistrato di sorveglianza,

poi chiamato a presiedere il tribunale che decideva nel merito, aveva

ritenuto che non sussistessero i presupposti per il differimento

immediato dell'esecuzione in attesa della decisione del tribunale

(art. 684, comma 2, cod. proc. pen.).

Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale

che, con riguardo a varie situazioni processuali, ha affermato il

principio secondo il quale il giudice penale, nel decidere

conclusivamente sul merito dell'imputazione, non deve essere

condizionato dalla cosiddetta forza della prevenzione, cioè dalla

naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso in altri

momenti dello stesso procedimento (sentenza n. 432 del 1995). Questa

situazione si verificherebbe anche per il magistrato di sorveglianza

che ha provveduto in via immediata su una domanda di rinvio

dell'esecuzione e debba poi comporre il tribunale di sorveglianza per

le definitive determinazioni. Ad avviso del giudice rimettente, le

due decisioni, provvisoria e definitiva, sarebbero del tutto

sovrapponibili, sicché il magistrato di sorveglianza potrebbe

sentirsi indotto a difendere il proprio provvedimento mediante un

giudizio conforme del tribunale.

La partecipazione del magistrato di sorveglianza, sotto la cui

giurisdizione è posto il condannato, al collegio del tribunale di

sorveglianza si giustificherebbe quando il giudizio riguardi non

fatti, bensì persone, delle quali debba essere valutata in

particolare la pericolosità sociale o il percorso di reinserimento

sociale. In tal caso la partecipazione al collegio del magistrato di

sorveglianza assicurerebbe l'introduzione nel giudizio del maggior

numero di elementi di conoscenza della personalità del condannato e

del grado di maturazione dallo stesso conseguita con il trattamento

rieducativo.

Diverso sarebbe, invece, il caso del rinvio dell'esecuzione della

pena, nel quale il giudice non è chiamato a valutare la personalità

del condannato, la sua pericolosità o la motivazione a reinserirsi

nel tessuto sociale, ma deve invece verificare se l'esecuzione della

pena detentiva debba considerarsi contraria al senso di umanità

(art. 27 della Costituzione), a causa di una grave infermità fisica

del condannato, ovvero se la salute di questi sia pregiudicata per

la inadeguatezza del trattamento sanitario che può essere praticato

nel corso dell'espiazione della pena. In questo caso si tratterebbe

di un giudizio non sulla persona del condannato, ma sul suo diritto

alla salute in conflitto con altri interessi giuridicamente tutelati,

sicché il condizionamento del giudicante che ha già manifestato il

proprio convincimento sulla medesima situazione determinerebbe il

denunciato contrasto con la Costituzione.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la giurisprudenza costituzionale

sull'incompatibilità del giudice risponderebbe all'esigenza di

garantire il "giusto processo", con riferimento alla decisione sul

merito della pretesa punitiva nell'ambito del giudizio di cognizione

(sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996). Una esigenza di eguale

pregnanza non potrebbe essere configurata in rapporto alla decisione

sull'istanza di differimento della pena (art. 147 cod. pen.), che si

inserisce come un incidente nella fase esecutiva ed attiene soltanto

alle concrete modalità di attuazione di una pretesa punitiva ormai

definitivamente accertata.

In riferimento alla denunciata violazione dell'art. 3, primo comma,

della Costituzione, mancherebbe inoltre, nell'ordinanza di rinvio, un

idoneo elemento di comparazione che consenta la valutazione della

disparità di trattamento, giacché la situazione presa in

considerazione non sarebbe omologa a quella prevista dall'art. 34

cod. proc. pen., cui si riferiscono le pronunce di illegittimità

costituzionale.

L'Avvocatura sottolinea che, nei casi in cui il tribunale di

sorveglianza decide in sede di appello sui ricorsi avverso i

provvedimenti del magistrato di sorveglianza, quest'ultimo non fa

parte del collegio (art. 70, comma 2, della legge n. 354 del 1975).

Ma nel caso del rinvio dell'esecuzione della pena non si tratterebbe

dell'impugnazionedi un provvedimento del magistrato di sorveglianza,

giacché la decisione che questi è chiamato ad emettere sull'istanza

di differimento immediato ha carattere meramente delibativo e

finalità puramente cautelare, mirando ad evitare, in via interinale,

un danno imminente al condannato. Si sarebbe in presenza di una

"cautela" piuttosto in senso processual-civilistico o

amministrativistico che non in senso penalistico, trattandosi di

misura diretta ad evitare che il tempo necessario per aver ragione

torni a danno di chi ha ragione. Ed in questo quadro l'identità

della persona fisica del giudicante nelle due fasi, della cautela e

del merito, non pregiudicherebbe il principio del giusto processo. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale attiene alla

composizione del tribunale di sorveglianza nel giudizio per il rinvio

dell'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, che

può essere differita, tra l'altro, quando il condannato si trova in

condizioni di grave infermità fisica.

L'art. 70, comma 6, delle norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

personale (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel testo sostituito con

l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, prevede che uno dei

magistrati ordinari che compongono il collegio debba essere il

magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il

condannato o l'internato, in ordine alla cui posizione si deve

provvedere.

Il tribunale di sorveglianza di Bari ritiene che questa

disposizione possa essere in contrasto con il principio

costituzionale di eguaglianza e con la garanzia del diritto di difesa

(artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione),

quando il tribunale di sorveglianza sia chiamato a giudicare sul

rinvio dell'esecuzione, in ordine al quale il magistrato di

sorveglianza abbia adottato un provvedimento provvisorio, positivo o

negativo. Tale provvedimento può essere adottato, con effetti sino

alla decisione del tribunale, quando la detenzione può cagionare

grave pregiudizio al condannato o vi è fondato motivo per ritenere

che sussistano i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio

dell'esecuzione (art. 684, comma 2, cod. proc. pen.).

In questo caso, ad avviso del giudice rimettente, l'imparzialità

del giudice sarebbe pregiudicata, avendo un componente del collegio

giudicante già adottato, nello stesso procedimento, una decisione

che implica una valutazione di merito sovrapponibile a quella

definitiva del tribunale.

2. - La questione non è fondata.

L'ordinamento penitenziario, nel delineare l'articolazione e le

competenze dei giudici di sorveglianza, attribuisce alcuni

provvedimenti alla cognizione del magistrato di sorveglianza, giudice

monocratico che, oltre ad esercitare la vigilanza sull'esecuzione

della pena e sull'attuazione della rieducazione, decide sui reclami

dei detenuti e provvede in materia di pericolosità sociale del

condannato o di misure di sicurezza (art. 69 della legge n. 354 del

1975). Altri provvedimenti, che riguardano la durata, l'estinzione o

il rinvio dell'esecuzione della pena, sono attribuiti alla competenza

del tribunale di sorveglianza, alla cui composizione il magistrato di

sorveglianza ordinariamente concorre.

Nel sistema delineato dal legislatore, contro i provvedimenti del

magistrato di sorveglianza nelle materie che incidono sulle misure di

sicurezza personali (art. 69, comma 4, della legge n. 354 del 1975)

è ammesso appello al tribunale di sorveglianza. In tal caso, il

giudice che ha adottato la decisione sottoposta a gravame non fa

parte del collegio (art. 70, comma 2, della stessa legge).

Diversa è la situazione per il rinvio della esecuzione della pena,

direttamente attribuita alla cognizione del tribunale di

sorveglianza, alla cui composizione concorre, secondo la regola

generale, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul

condannato (art. 70, comma 6, della legge n. 354 del 1975).

In tal caso non si ha un provvedimento del giudice monocratico che

ha definito il merito del giudizio ed è sottoposto a gravame o

riesame collegiale, ma, invece, una competenza propria del giudice

collegiale. Ciò non esclude, tuttavia, che vi possa essere un

provvedimento provvisorio ed urgente che, in attesa della definizione

del giudizio, mantenga le condizioni perché il giudizio possa avere

effetto, assicurando in concreto la protezione del bene tutelato

suscettibile di rimanere irreparabilmente compromesso nell'attesa

della decisione. Difatti le situazioni che legittimano il

differimento della esecuzione della pena detentiva, in linea con il

senso di umanità che deve essere rispettato dalla pena (art. 27

della Costituzione), possono essere tali da rendere immediatamente

incompatibile lo stato e le condizioni della detenzione con beni

essenziali della persona, quali la maternità o la salute, la cui

protezione si intende assicurare.

Il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo

che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione,

possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla

decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio

che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o

la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cod.

proc. pen.). Si tratta di una valutazione che implica la ricognizione

dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il

rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessità di immediatezza di

un provvedimento idoneo ad evitare che risultino irreparabilmente

pregiudicate, nell'attesa del giudizio, la efficacia in concreto

della decisione di merito che potrà essere adottata e la finalità

stessa del rinvio dell'esecuzione.

La natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso

comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la

richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravità del

danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella

anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla

imparzialità del giudice, è idonea a determinarne

l'incompatibilità a garanzia del giusto processo.

Così ricostruito il contesto nel quale si colloca la disposizione

denunciata e delineati i limiti del contenuto normativo di essa, non

sussiste la prospettata illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) - nel testo sostituito con

l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) - sollevata, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,

dal tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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