Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, in

relazione all'art. 68 legge 26 luglio 1975, n. 354 ( Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà ) promosso con ordinanza emessa

il 4 ottobre 1983 dalla Sezione di Sorveglianza di Bologna sull'istanza

proposta da Intelligente Vincenzo iscritta al n. 822 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 259 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 4 ottobre 1983, la sezione di sorveglianza di Bologna

teneva udienza nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia

per decidere in merito all'istanza di revoca anticipata della misura di

sicurezza, proposta da tale Intelligente Vincenzo. Questi, chiamato a

rispondere di omicidio continuato per avere cagionato la morte dei

propri genitori, era stato riconosciuto non imputabile, dal giudice

istruttore presso il Tribunale di Chiavari, per totale incapacità di

intendere e di volere, con conseguente applicazione della misura del

ricovero nel suddetto manicomio giudiziario per la durata minima di

anni dieci, decorrenti dal 23 dicembre 1981 ed aventi termine il 23

dicembre 1991. Senonché, meno di un anno e mezzo dopo il ricovero,

l'Intelligente chiedeva la revoca anticipata della misura di sicurezza

applicatagli, ed il Presidente della sezione di sorveglianza, acquisita

la relazione sanitaria, che ribadiva la pericolosità dell'internato e

ne segnalava una riacutizzazione della sintomatologia psichiatrica,

fissava la data della prescritta udienza, nel corso della quale

l'Intelligente non accennava più menomamente alla istanza di revoca

anticipata, limitandosi a chiedere il trasferimento nell'ospedale

psichiatrico provinciale di Genova-Quarto. La sezione di sorveglianza

si riservava ed emetteva ordinanza (r.o. 822/1984), sollevando

d'ufficio, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in rapporto

all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si

configura la sezione di sorveglianza, non come sezione specializzata,

ma come giudice speciale.

2. - Premesso che il citato precetto costituzionale ha voluto porre

il requisito della sussistenza di un nesso organico fra sezioni

specializzate ed organi giudiziari ordinari (secondo quanto ritenuto

dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 76 del 1961), il

giudice a quo afferma che l'art. 70 della legge n. 354 del 1975,

istituendo la sezione di sorveglianza in ciascun distretto di Corte

d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione

distaccata di Corte d'appello, e non invece presso la Corte d'appello,

presti ossequio solo nominale al precetto primario. La norma denunciata

avrebbe in realtà costituito un organo autonomo, non legato da alcuna

relazione organica o funzionale alla Corte d'appello (né, tantomeno,

al Tribunale), il riferimento alla quale sarebbe diretto esclusivamente

a definire la coincidenza dell'ambito della competenza territoriale,

come sarebbe dato evincere dalla circostanza che, ex art. 68, comma

quarto, della stessa legge n. 354 del 1975, l'ufficio di sorveglianza

che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese

relative al funzionamento della sezione di sorveglianza.

Del resto - continua l'ordinanza - gli stessi uffici di

sorveglianza, presenti in sole 56 sedi secondo circoscrizioni non

coincidenti con quelle dei tribunali (tabella A, allegata alla legge

citata), sono totalmente autonomi sotto i profili organizzativo,

funzionale ed amministrativo rispetto ai tribunali presso i quali sono

costituiti. Anche qui l'espressione presso il tribunale, di cui al cit.

art. 68, sarebbe priva di significato funzionale e invece diretta ad

indicare la mera coincidenza territoriale della sede.

Lo sviluppo della funzione di sorveglianza attraverso l'ampliamento

degli spazi dell'intervento giurisdizionale nella fase dell'esecuzione

della pena - continua il giudice a quo - non è stato dalla legge del

1975 perseguito, secondo una concezione organica ed unitaria della

giurisdizione penale, mediante il potenziamento all'interno dell'organo

giudiziario ordinario, il tribunale, dell'ufficio del giudice di

sorveglianza (art. 45 dell'ord. giudiziario); bensì con la creazione

di un assetto istituzionale nuovo che, costituendo l'ufficio di

sorveglianza come organo autonomo totalmente esterno al tribunale e

privo di qualsiasi relazione con esso, ha sortito l'effetto di

frantumare l'unità della giurisdizione penale.

Gli uffici di sorveglianza costituirebbero invero, anche

territorialmente, un ordine speciale separato dagli organi ordinari

nell'ambito della Corte d'appello, ove ha sede la sezione di

sorveglianza, tuttavia dalla prima totalmente autonoma, secondo quanto

riconosciuto anche dal Consiglio superiore della Magistratura con

deliberazione in data 8 marzo 1978.

La prassi avrebbe poi accentuato la condizione di totale

separazione degli uffici di sorveglianza rispetto agli organi

giudiziari ordinari, sovente collocati in diversi edifici, addirittura

riconoscendo al magistrato d'appello della sezione di sorveglianza

funzioni di vigilanza nei confronti degli altri uffici del distretto e

così avallando l'esistenza di un ordine di uffici collaterale e

separato dagli organi giudiziari ordinari, in netto contrasto col

disposto dell'art. 102, comma secondo, Cost., che inequivocamente

postula un rapporto di integrazione organica fra organo giudiziario

ordinario e sezione specializzata.

Né varrebbe invocare in contrario il potere di vigilanza o di

temporanea destinazione che comunque compete al Presidente della Corte

d'appello (ex art. 14, comma secondo, d.l. n. 511 del 1946), ovvero il

rapporto funzionale tra uffici di sorveglianza ed organi del pubblico

ministero, non sembrando ciò sufficiente per ritenere sussistente quel

rapporto di immedesimazione di cui s'è detto. Neppure varrebbe ad

inserire la sezione di sorveglianza nel sistema degli organi giudiziari

la norma di cui all'art. 71, comma primo, della stessa legge n. 354 del

1975, che non estende la disciplina del procedimento di sorveglianza

alla istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza, ché,

anzi, essendo in materia previsto (ex art. 640 c.p.p.) il ricorso alla

Corte d'appello come giudice di secondo grado avverso le decisioni

della sezione di sorveglianza, resta definitivamente escluso che la

seconda possa riguardarsi come sezione specializzata della prima.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto

che la questione venga dichiarata infondata, negando che la Sezione di

sorveglianza possa essere ritenuta giudice speciale. L'espressione "

sezioni specializzate ", di cui all'art. 102 Cost., non esclude invero

" moduli organizzativi diversi da quelli previsti nell'ordinamento

giudiziario ", ma impone solo un rapporto da genus a species che, sulla

scorta degli elementi di identificazione indicati nella sentenza n. 76

del 1961, devono ritenersi ricorrere nella specie (designazione dei

componenti da parte del C.S.M.; vigilanza da parte dei capi degli

uffici della Magistratura ordinaria; sottoposizione del giudizio alle

regole del codice di procedura penale; controllo di legittimità

spettante alla Corte di cassazione).

La Sezione di sorveglianza sarebbe dunque assimilabile per alcuni

aspetti strutturali al Tribunale per i minorenni, la cui natura di

giudice speciale è stata esclusa sia dalla giurisprudenza che dalla

dottrina. Considerato in diritto :

1. - La sezione di sorveglianza di Bologna, reputando che la

disciplina instaurata in materia con la riforma di cui alla legge 26

luglio 1975, n. 354, peraltro modificata con la legge 12 gennaio 1977,

n. 1, le abbia conferito natura di giudice speciale piuttosto che di

sezione specializzata, denuncia l'illegittimità della propria

costituzione. Ed al riguardo essa dedica larga parte della sua

motivazione ai magistrati di sorveglianza.

Si legge, infatti, nell'ordinanza: che questi, " presenti in sole

56 sedi..., sono totalmente autonomi, organizzativamente,

funzionalmente, amministrativamente rispetto ai tribunali " presso" i

quali sono costituiti "; che in tal senso si pronunciò il Consiglio

superiore della magistratura, quando, con deliberazione 8 marzo 1978, "

riconobbe sciolto da ogni legame organico l'ufficio di sorveglianza

rispetto al tribunale " e " ne riaffermò la completa autonomia

funzionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria, anche in

rapporto al suo carattere policircoscrizionale "; che " l'espressione "

presso il tribunale " di cui all'impugnato art. 68 è priva di

significato funzionale essendo diretta ad indicare la mera coincidenza

della sede, di luogo geograficamente inteso "; che, " mentre prima

della riforma le più limitate funzioni del giudice di sorveglianza

erano organizzate all'interno dell'organo-tribunale ", con la riforma

si è, viceversa, creato " un assetto istituzionale nuovo ", in

conseguenza del quale " il giudice di sorveglianza è stato per così

dire espulso dal tribunale " e costituito " in autonomo organo

totalmente esterno al tribunale "; che " nella prassi in concreto degli

uffici di sorveglianza si è vieppiù accentuata la condizione di

totale separazione e autonomia rispetto agli organi giudiziari

ordinari, anche con sempre più frequenti sistemazioni logistiche in

edifici distinti "; che " perciò è stata data vita ad un modello

organizzativo - ufficio di sorveglianza - totalmente innovativo, con

circoscrizioni pluricircondariali, secondo ritagli geografici talvolta

capricciosi, sempre poco funzionali, privi, come si è detto, di

rapporti orizzontali con gli organi ordinari-tribunali, ma collegati

tra loro ". E " non pare sufficiente " - conclude l'ordinanza sul punto

- " a far rientrare nel sistema degli " organi giudiziari ordinari "

né il potere di vigilanza del presidente della Corte d'appello..., né

il potere di temporanea destinazione - cioè applicazione - affidata

allo stesso presidente della Corte d'appello, né, infine, il rapporto

funzionale con gli organi del pubblico ministero... ".

2. - Con l'argomentazione testé riportata, il giudice a quo mostra

palesemente di dubitare della legittimità costituzionale, non solo

della propria costituzione, ma anche degli uffici e dei magistrati di

sorveglianza; in definitiva, dubita di alcune fra le innovazioni più

qualificanti dell'attuale ordinamento penitenziario. Senonché,

l'impugnazione dell'art. 70 " in rapporto " con l'art. 68 non trova, in

punto di rilevanza della proposta questione, una plausibile

giustificazione, giacché l'art. 70 prevede e disciplina esclusivamente

le sezioni di sorveglianza, mentre l'art. 68 prevede e disciplina gli

uffici di sorveglianza. Ed invero, le deduzioni afferenti a questi

ultimi, presumibilmente offerte nel disegno di puntellare la sollevata

questione, non possono valere, quand'anche ne fosse indiscutibile la

fondatezza, nei confronti della sezione di sorveglianza: esse

travalicano, infatti, i precisi termini della sollevata questione, nel

senso che riguardano pur sempre un organo distinto, per cui l'eventuale

illegittimità di questo - che, comunque, non competerebbe al giudice a

quo di denunciare - non comporterebbe l'illegittimità della sezione di

sorveglianza.

3. - L'esame della questione va perciò portato prevalentemente

sull'art. 70 e sugli argomenti da esso dedotti.

Tali argomenti si lasciano ridurre, a ben vedere, all'asserita e

ribadita carenza di un " rapporto di immedesimazione (o integrazione o

compenetrazione) organica " tra la sezione di sorveglianza, da un lato,

e la Corte d'appello nel cui ambito territoriale essa risulta

istituita, dall'altro lato. Benché, infatti, l'impugnato art. 70,

primo comma, disponga che " in ciascun distretto di Corte d'appello...

è costituita un'apposita sezione di sorveglianza ", questa - afferma

l'ordinanza - è in realtà un " giudice autonomo ", cioè speciale e,

quindi, illegittimo. Sempre secondo il giudice a quo, la Costituzione,

adottando il principio dell'unità della giurisdizione, vieta la

creazione di nuovi giudici speciali e consente (art. 102, secondo

comma) che possano istituirsi soltanto " sezioni specializzate per

determinate materie ", e soltanto " presso gli organi giudiziari

ordinari ". Ma poiché, sia nel pensiero del costituente, sia nel suo

significato letterale, " sezione " deve intendersi " come articolazione

organizzativa interna agli esistenti organi giudiziari ordinari ", "

come suddivisione, ripartizione in cui si articola l'unità organica ",

come " ripartizione di un'unità complessiva unitaria ", nella specie -

prosegue l'ordinanza - " la denominazione " sezione " si adegua solo

nominalmente al precetto dell'art. 102, secondo comma, Cost. ": la

sezione di sorveglianza insomma, non avendo con la Corte d'appello

alcun legame, ma solo una mera " coincidenza della circoscrizione

territoriale ", impropriamente verrebbe dal legislatore denominata "

sezione ".

4. - L'insistita negazione dell'esistenza di un nesso organico tra

la sezione di sorveglianza e la Corte d'appello nel cui distretto è

costituita - a parte il rilievo che la dizione " rapporto di

immedesimazione (o compenetrazione o integrazione) organica " si addice

meglio al rapporto fra la persona giuridica ed i suoi organi, anziché

a quello tra questi e le loro articolazioni - risulta sorreggersi su

considerazioni, tutto sommato, di ordine esegetico - il significato

lessicale del sostantivo " sezione " e della preposizione " presso " -

a scapito di quelle di ordine sistematico e, soprattutto, su uno

schematismo ancorato ad una visione incompleta, preconcetta e statica

dell'ordinamento giudiziario. Non si spiegano altrimenti la

svalutazione o distorsione di elementi non negligibili e tutt'altro che

privi di rilievo.

Tutti gli uffici giudiziari del distretto sono posti sotto la

sorveglianza del Presidente della Corte d'appello (art. 14, secondo

comma, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 sulle "

guarentigie della magistratura "), e lo stesso Consiglio superiore

della magistratura (C.S.M.) si è pronunciato nel senso che tale norma

si applica anche agli uffici ed alle sezioni di sorveglianza: il

giudice a quo, che pure rievoca il parere del C.S.M., disconosce al

suddetto potere di sorveglianza il valore di rapporto fra la sezione di

sorveglianza e la Corte d'appello. È espressamente previsto (art. 68,

terzo comma, impugnato) che alla sostituzione di un magistrato impedito

provveda con proprio decreto il Presidente della Corte d'appello: anche

tale dato non avrebbe alcun pregio. Inoltre, secondo l'interpretazione

comunemente accolta del combinato disposto degli artt. 71 e 71 ter

della legge de qua, i provvedimenti in tema di revoca anticipata delle

misure di sicurezza sono ricorribili in Corte d'appello: neppure tale

ricorribilità configurerebbe un nesso tra i due organi ed, anzi,

porterebbe ad escludere " definitivamente che questo organo possa

considerarsi sezione specializzata della Corte d'appello ", quasi che

sia inconcepibile nel nostro ordinamento - basterà in proposito

ricordare anche solo il disposto di cui all'art. 383 c.p.c. - il

riesame di una controversia da parte di un giudice di pari grado,

purché diverso da quello che si è già pronunciato. Va rilevato

ancora che la ripetuta attribuzione della qualifica di organo "

autonomo " alla sezione di sorveglianza non assurge ad autonomo

profilo, perché è semplicemente liberazione dell'asserita mancanza di

alcun rapporto con la Corte d'appello. Ed in quanto, da ultimo, alla

censura rivolta al legislatore di avere dato vita, con le sezioni (e

gli uffici) di sorveglianza, ad un " modello organizzativo... anomalo

", essa, lungi dall'avvalorare la denunciata illegittimità, rivela una

concezione fondamentalmente erronea, e perciò inaccettabile. È la

concezione, secondo cui l'assetto stabilito dall'ordinamento

giudiziario tuttora in vigore avrebbe valore paradigmatico pressoché

vincolante per il legislatore ordinario, cui, viceversa, non è

precluso, sia di creare strutture del tutto nuove e diverse dagli

attuali uffici giudiziari - fatta salva, ben s'intende, la Corte di

cassazione, che è l'unico organo della giurisdizione ordinaria

previsto dal testo costituzionale, sia di modificare, anche

radicalmente, strutture già esistenti. Ed al giudice a quo è, invece,

sfuggito che proprio quest'ultima ipotesi si potrebbe dire essersi

verificata nella specie.

5. - Per convalidare la denuncia di illegittimità, il Giudice a

quo invoca una sentenza di questa Corte (n. 76 del 1961), di cui, anzi,

riporta il passo nel quale si legge che l'art. 102, secondo comma,

Cost. " consente quelle sole sezioni specializzate che siano istituite

" presso " gli organi giudiziari ordinari: termine questo con il quale

si è voluto significare l'esistenza di un nesso organico, di una

compenetrazione istituzionale tra le une e gli altri ".

Senonché tale sentenza, contrariamente a quanto si ritiene

nell'ordinanza, non conforta l'assunto. Ed invero, in quella pronuncia

la Corte, dopo avere enunciato che, se effettivamente dall'art. 102,

secondo comma, Cost. si deduce l'esistenza di un nesso, non è tuttavia

agevole " determinare quali siano gli indizi sufficienti a far ritenere

la presenza di tale nesso ", affermò che bastano, sotto il profilo

funzionale, l'adozione nel procedimento, del codice di rito, le

eventuali deroghe al quale " dovrebbero essere formulate in modo

esplicito " e, sotto il profilo strutturale, l'assoggettamento delle

sezioni " alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali

sono collegate ". Ora, nella presente fattispecie ricorrono e

concorrono proprio quegli " indizi sufficienti " a far ritenere

l'esistenza, tra la sezione specializzata e la Corte d'appello, del

nesso di cui alla richiamata pronuncia: a tacer d'altro, per ciò che

concerne il profilo funzionale, ai provvedimenti in tema di revoca

anticipata delle misure di sicurezza si applicano le comuni norme del

codice di rito ed il procedimento di sorveglianza è disciplinato con

nonne espresse; per ciò che concerne il profilo strutturale, se anche

non si voglia tener conto del collegamento con la Procura generale, non

si comprende come a riguardo di un ordinamento cui ripugna qualsivoglia

rapporto di tipo gerarchico possa - peraltro indimostratamente -

disconoscersi il valore di legame alla sorveglianza che, secondo quanto

si è già rilevato, il Presidente della Corte d'appello esercita su

ogni ufficio giudiziario del distretto e, quindi, anche sulla sezione

di sorveglianza.

La pronuncia risulta, insomma, invocata a torto; tanto che

l'Avvocatura dello Stato, sia nell'atto di intervento, sia alla

pubblica udienza, si giova proprio degli argomenti ivi contenuti per

confutare convincentemente l'ordinanza, segnalando altresì, non

infondatamente, che la sezione di sorveglianza " è per alcuni aspetti

strutturali assimilabile al Tribunale dei minorenni, rispetto al quale

la Corte di cassazione e la dottrina hanno escluso la natura di giudice

speciale ".

Ma a riguardo di quella remota sentenza, a parte quanto si è

testé osservato, non deve ignorarsi che la Corte fu allora sollecitata

a decidere una questione ben diversa da quella odierna e tale, da non

richiedere alcun approfondimento in ordine alla distinzione fra giudici

speciali e sezioni specializzate. Trattandosi, infatti, di giudicare se

un collegio giusdicente, composto in prevalenza di persone estranee

alla magistratura, sia per tale sua composizione giudice speciale, non

sezione specializzata, la Corte non aveva motivo di approfondire il

punto. Essa, sentenziando nel senso dell'infondatezza, dopo avere

osservato che il criterio discretivo fra giudici speciali e sezioni

specializzate, già in passato " d'ardua determinazione ", è divenuto

" ancora più incerto " oggi, stanti le maggiori garanzie prescritte

dalla Costituzione anche per i primi, poté limitarsi a ricavare

semplici " indizi " dal solo art. 102, secondo comma, Cost., anziché

tentare di estrarre sicuri criteri dal sistema.

6. - Il costituente repubblicano ha dedicato alla giurisdizione un

intero titolo, composto di tredici articoli - quasi tutti contenenti

una pluralità di disposizioni -, cui si devono aggiungere i quattro

articoli - da 24 a 27 - non a caso collocati nel titolo primo della

parte prima della Costituzione, avente per oggetto i " rapporti civili

", nonché la sesta e settima disposizione, primo comma. Non più,

dunque, i soli sei scarni articoli - da 68 a 73 - del perento Statuto

regio, ma un complesso di nonne cospiranti ad assicurare a chiunque e

contro chiunque l'effettiva ed obiettiva tutela di ogni diritto

soggettivo - in primo luogo, della libertà - e di ogni interesse

legittimo. Una parte di tali norme afferisce più propriamente

all'esercizio della giurisdizione, l'altra parte più propriamente

all'organizzazione e funzionamento di questa - all'" ordinamento

giurisdizionale ", insomma, come appunto recita l'epigrafe della

sezione prima, titolo quarto della parte seconda del testo

costituzionale -, componendosi in due gruppi tra loro complementari. E

nell'ambito di ognuno di questi le norme ivi comprese sono tanto

univocamente ed intimamente legate, che sovente non può cogliersi il

genuino e pieno senso dell'una, se non si tengono presenti le altre e,

soprattutto, il sistema cui nel loro insieme danno vita. Nella specie,

l'esame condotto unicamente sul dato testuale di cui all'art. 102,

secondo comma, Cost. è inadeguato a risolvere il problema della

individuazione del criterio discretivo fra giudici speciali e sezioni

specializzate, sicché non può non essere insicuro ed inappagante il

risultato.

Ora, limitando l'attenzione alla parte che qui interessa a quella,

cioè, che disciplina l'ordinamento giudiziario sembra irrefutabile

l'affermazione che pietra angolare di questo è il C.S.M.. Per espresso

dettato della Costituzione (artt. 104-107), sono riservati al Consiglio

superiore tutti i poteri in ordine allo status di tutti i magistrati

ordinari, siano giudicanti o requirenti, collegiali o monocratici,

professionali od onorari. Ed in coerenza con l'attribuzione della

totalità dei poteri sui singoli magistrati si deve riconoscere che

spetta ad esso di deliberare anche i " provvedimenti riflettenti gli

organi giudiziari ", oltre che il pubblico ministero (art. 7 regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'" ordinamento giudiziario "):

basti ricordare il potere di approvare le tabelle annuali relative alla

composizione degli uffici giudiziari costituiti in più sezioni (artt.

7 cit., 91 regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, recante "

regolamento generale giudiziario", e 39, terzo comma, regio decreto n.

12 del 1941), ed il potere di promuovere inchieste sugli uffici

giudiziari - sia pure, almeno allo stato, attraverso l'ispettorato

presso il Ministero della giustizia -, quando ricorrano " esigenze

relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite " (artt. 8

legge 24 marzo 1958, n. 195, recante " norme sulla costituzione e sul

funzionamento del C.S.M. ", e 40 d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916,

recante " disposizioni di attuazione e di coordinamento " della

predetta legge).

La constatazione che tali poteri possono e devono essere esercitati

esclusivamente dal C.S.M., ed esclusivamente sui magistrati ordinari e

sugli organi giudiziari ordinari, rivela l'esistenza di un collegamento

istituzionale di questi con quello. Ma allora questo rapporto, se può

e deve correre, secondo il preciso e lucido disegno del costituente,

solo fra magistrati ed organi giudiziari ordinari, da un lato, e

C.S.M., dall'altro, assume il valore di sicuro indice di riconoscimento

della giurisdizione ordinaria. Esso consente, insomma, di affermare che

appartengono alla giurisdizione ordinaria gli organi giusdicenti

riconducibili al Consiglio superiore della magistratura.

7. - Non rimane, allora, che verificare la corrispondenza, o meno,

della posizione delle sezioni di sorveglianza al criterio testé

enunciato.

All'uopo è agevole constatare che la loro composizione " è

annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento

giudiziario " (art. 70, primo comma, legge n. 354 del 1975); che esse

si compongono di due magistrati ordinari e di due esperti (art. 70

cit., terzo comma), alla cui assegnazione, per i primi, e nomina per i

secondi, provvede il C.S.M. (art. 10, primo e secondo comma, legge n.

195 del 1958); che all'eventuale destinazione temporanea dei magistrati

provvede il Presidente della Corte d'appello (art. 68, terzo comma,

legge cit.); che, come già detto, quest'ultimo esercita la

sorveglianza, sia sui magistrati, sia sulle sezioni (e sugli uffici) di

sorveglianza. E vale aggiungere che, come in fondo riconosce lo stesso

giudice a quo, anche per i magistrati delle sezioni di sorveglianza le

valutazioni previste dall'ordinamento giudiziario (artt. 1, primo

comma, legge 25 luglio 1966, n. 570, 2 legge 20 dicembre 1973, n. 831

ed 1, primo comma, legge 2 aprile 1979, n. 97) vengono esattamente

ritenute di competenza del consiglio giudiziario, e precisamente di

quello del distretto nel quale i magistrati in parola esercitano le

loro funzioni.

Sono dati, questi, che, sia separatamente, sia ancor più

congiuntamente, impongono di riconoscere che le sezioni di

sorveglianza, risultando avere come referente il C.S.M., rientrano

nella giurisdizione ordinaria. Se, poi, una volta esclusane la natura

di giudice speciale, esse siano propriamente sezioni specializzate,

oppure organi del tutto nuovi ovvero ancora una ristrutturazione dei

preesistenti giudici di sorveglianza, è problema che non ha rilievo

sul piano della giustizia costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n.

354 (" Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà "), sollevata in

riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione dalla

sezione di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Cosl' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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