Corte costituzionale

Ordinanza n. 779/1988

Altra decisione · depositata il 07/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, quinto

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 30 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei

confronti di Baccelli Aladino, iscritta al n. 524 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione - decidendo sul ricorso

proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa

avverso un provvedimento con il quale il Pretore di San Miniato aveva

"differito" l'esecuzione della pena "fino all'esito della domanda di

grazia" avanzata dal condannato "nel corso dell'esecuzione stessa" -

ha, con ordinanza del 30 ottobre 1986, sollevato "per contrasto con

gli articoli 13, comma secondo e 24 della Costituzione, nonché col

sistema costituzionale", questione di legittimità dell'art. 589,

quinto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui

viene conferito al Ministro il potere di sospendere l'esecuzione

della pena, quando l'ordine di carcerazione sia già stato eseguito,

nel caso previsto dall'art. 147, 1° comma n. 1 del Codice Penale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, del codice

penale, se è presentata domanda di grazia "l'esecuzione della pena

non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a

sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta

irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente

rinnovata", periodo, nella specie, già largamente trascorso al

momento in cui è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale, senza che vi sia, quindi, posto per un'ulteriore

sospensione dell'esecuzione della pena;

che, per di più, dopo la pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il

cui art. 22 ha novellato l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n.

354, nel senso di stabilire, al primo comma, che la competenza per

"il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene

detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2 e 3, del codice

penale" appartiene al tribunale di sorveglianza;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo

perché riesamini, anche alla stregua della normativa sopravvenuta,

se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:779 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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