Confisca dei beni, in vigore il decreto 186/2026: più reati coinvolti, beni dei terzi e cripto-attività

Dal 31 ottobre 2026 è in vigore il decreto legislativo che attua la direttiva europea sul recupero e la confisca dei beni. Introduce la confisca per equivalente dei beni usati per il reato e quella dei beni trasferiti a terzi consapevoli, e regola il sequestro delle cripto-attività. Conta per chi è sotto processo, ma anche per chi riceve beni da un imputato.

· Redazione Iuspedia · 5 minuti di lettura

Un martelletto e una busta sigillata
Immagine generata con IA
In questo articolo
  1. Due nuove confische nel codice penale
  2. Le altre modifiche sulla confisca
  3. Indagini e sentenza
  4. La vendita dei beni prima della confisca
  5. Il sequestro delle cripto-attività
  6. Cosa cambia in pratica

Con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 e in vigore dal 31 ottobre 2026, l'Italia attua la direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni.

La confisca è il provvedimento con cui lo Stato toglie definitivamente un bene a chi è collegato a un reato. Il decreto la estende, ne rende più precisi i presupposti e aggiunge regole per vendere i beni prima della decisione finale e per sequestrare le cripto-attività.

Due nuove confische nel codice penale

L'articolo 2 del decreto inserisce nel codice penale due articoli nuovi. Valgono in caso di condanna o di patteggiamento per un lungo elenco di delitti: fra gli altri, l'associazione mafiosa, il riciclaggio, la corruzione tra privati e i delitti commessi per finalità di terrorismo. Si aggiungono i reati su armi, munizioni ed esplosivi, l'abuso di mercato e alcuni reati previsti dal testo unico sull'immigrazione e dal codice dell'ambiente.

Il primo è l'articolo 240-ter, sulla confisca per equivalente dei beni strumentali. I beni strumentali sono le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Se non si possono confiscare direttamente, il giudice confisca altri beni o utilità di cui il condannato dispone, anche tramite un'altra persona, per un valore equivalente. Nel fissare quel valore il giudice tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato.

Il secondo è l'articolo 240-quater, sulla confisca dei beni dei terzi. Riguarda il caso in cui si debbano confiscare il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ma l'imputato non abbia beni di valore equivalente. Il giudice può allora confiscare i beni che l'imputato ha trasferito a una persona estranea al reato per sottrarli alla confisca. C'è però un limite: deve essere accertato che il terzo, al momento del trasferimento, conosceva questa finalità.

Le stesse regole, con un rinvio espresso, valgono anche per i reati degli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti.

Le altre modifiche sulla confisca

La confisca in casi particolari dell'articolo 240-bis del codice penale si allarga ad altri reati, indicati dal decreto con i loro numeri: gli articoli 414-bis, 635-quater.1 e 640-ter, secondo comma. Il giudice la dispone quando accerta la correlazione temporale tra il momento in cui i beni sono stati acquisiti e quello in cui si è svolta l'attività delittuosa.

Un controllo simile entra nel codice antimafia, con il nuovo articolo 24-bis. Il tribunale deve verificare la correlazione temporale fra l'acquisto dei beni e il periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto, cioè della persona per cui è chiesta la misura. Il provvedimento di confisca deve indicarla in modo specifico.

Altre regole riguardano singoli reati:

Indagini e sentenza

Cambia anche il codice di procedura penale. Il pubblico ministero può svolgere ogni attività di indagine necessaria per individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita il suo coordinamento anche per individuare i beni confiscabili.

Il nuovo articolo 536-bis chiede inoltre più precisione al giudice. Quando la confisca è per equivalente, la sentenza di condanna deve indicare in modo specifico i beni colpiti, oppure determinare la somma di denaro oggetto della confisca.

La vendita dei beni prima della confisca

Il decreto regola la vendita dei beni sequestrati che non si possono custodire o amministrare senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie. Le norme sono due: una per il processo penale, nel testo unico sulle spese di giustizia, e una per le misure di prevenzione, nel codice antimafia.

In entrambi i casi l'interessato ha quindici giorni dalla comunicazione per chiedere di essere sentito, a pena di decadenza. Il vincolo passa poi dal bene alla somma ricavata, e l'eventuale confisca riguarda quella somma. Nelle misure di prevenzione, se la confisca non viene disposta, all'avente diritto tornano i proventi versati con gli interessi maturati. Nel processo penale l'ordinanza di vendita si può appellare, ma l'appello di regola non ne sospende l'esecuzione. Può farlo il giudice, se dalla vendita può derivare un danno grave e irreparabile all'interessato.

Il sequestro delle cripto-attività

Le norme di attuazione del codice di procedura penale ora dicono come si sequestrano le cripto-attività. Si trasferiscono, e quando è possibile si trasferiscono anche i mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, nel fondo previsto dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Se è tecnicamente impossibile, si usa ogni altra procedura idonea ad assicurare all'autorità la custodia e il controllo esclusivi. Il provvedimento è comunicato all'emittente e all'eventuale prestatore di servizi incaricato della custodia, se si riesce a identificarli.

Presso il Fondo unico giustizia nasce un servizio apposito per gestire il portafoglio delle cripto-attività sequestrate. I dettagli tecnici, compresi termini e modalità della vendita disposta dal giudice, sono affidati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Cosa cambia in pratica

Chi riceve beni da una persona sotto processo per uno dei reati elencati deve sapere che, in caso di condanna o patteggiamento e se l'imputato non ha altri beni di valore equivalente, quei beni possono essere confiscati. Serve però che il terzo sapesse che il trasferimento mirava a sottrarli alla confisca, e questa conoscenza deve essere accertata.

Chi è condannato o patteggia può vedersi confiscare altri beni di valore pari a quello delle cose usate per il reato, se queste non si possono prendere direttamente. Chi ha un bene sotto sequestro deve invece fare attenzione al termine di quindici giorni per chiedere di essere sentito prima della vendita.

Il decreto non contiene una norma che regoli i fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Per le amministrazioni non sono previsti nuovi oneri: applicheranno le nuove regole con le risorse già disponibili.

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