Art. 12 — Ulteriori modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[1]Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», all'articolo 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera e), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente «.» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Agli strumenti finanziari digitali si applicano gli articoli 9 e 11 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio 2023, n. 52;»;
- b)al comma 1, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
[2]«e-ter) sulle cripto-attività, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, mediante trasferimento delle stesse e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, ivi incluse le chiavi crittografiche private, nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, in caso di impossibilità tecnica, mediante ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia ed il controllo esclusivi sulla cripto-attività da parte dell'autorità procedente. Il provvedimento è comunicato, ai fini dell'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del sequestro, all'emittente le cripto-attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1114, e al prestatore di servizi eventualmente incaricato, dal destinatario del sequestro, della custodia e amministrazione delle stesse, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 15) e 16), lettera a), del medesimo regolamento, ove identificabili.».
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
