Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 255-bis dopo il terzo comma è inserito il seguente: «4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
  • b)all'articolo 255-ter dopo il terzo comma è inserito il seguente: «4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
  • c)all'articolo 259-bis:
  • 1)dopo il primo comma è inserito il seguente: «2. Nei casi di cui al primo comma, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.»;
  • 2)la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aggravante dell'attività d'impresa. Confisca».

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;186~art8