[1]Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

[2]«Articolo 24-bis (Correlazione temporale della confisca). - 1. Ai fini dell'applicazione della confisca, il tribunale verifica la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

[3]2. Il provvedimento che dispone la confisca indica specificamente la correlazione temporale di cui al comma 1.».

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;186~art9

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