Energia nucleare, in vigore la legge delega che apre ai nuovi impianti
Dal 15 ottobre 2026 è in vigore la legge n. 169 del 2026. Il Governo ha dodici mesi per scrivere i decreti legislativi su nuove centrali, combustibile, rifiuti radioattivi, fusione e sicurezza. Per ora la legge fissa le regole che i decreti dovranno seguire.
· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura

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La legge 29 settembre 2026, n. 169, «Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026 ed è in vigore dal 15 ottobre. Ha cinque articoli. Non costruisce nulla da sola: incarica il Governo di scrivere, con decreti legislativi, la disciplina per produrre in Italia energia da fonte nucleare e per gestire tutto ciò che ne segue, dal combustibile ai rifiuti.
Che cosa deve fare il Governo e entro quando
Secondo l'art. 1, il Governo ha dodici mesi dall'entrata in vigore della legge per adottare uno o più decreti legislativi. Gli ambiti sono quattro:
- la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia dell'Unione europea;
- la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;
- lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, la ricerca sull'energia da fusione;
- la riorganizzazione delle competenze in materia.
Le finalità dichiarate sono la decarbonizzazione entro il 2050, la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese e il contenimento dei costi dell'energia per i clienti finali, domestici e non domestici.
I decreti sono proposti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, insieme agli altri ministri competenti. Serve l'intesa in Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato. Gli schemi passano poi alle commissioni parlamentari, che hanno trenta giorni per esprimersi. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto il Governo può adottare decreti correttivi.
Il contenuto della delega
L'art. 2 elenca gli oggetti dei futuri decreti. Al primo posto c'è un programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile e da fusione. Poi vengono, fra gli altri:
- lo smantellamento delle installazioni nucleari già esistenti non destinate alla ricerca, e la destinazione dei loro siti;
- la sperimentazione, la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di produzione, anche per produrre idrogeno e calore;
- gli impianti per il combustibile e quelli per lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi;
- l'uso del nucleare nel settore navale e marittimo;
- la formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e fisici;
- il riordino degli organi di sicurezza e controllo, valutando anche l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare.
Le regole che i decreti dovranno rispettare
L'art. 3 fissa i principi e i criteri direttivi. Sono molti; questi sono i più concreti.
Quali impianti. I tipi di impianto ammessi vanno scelti secondo il principio di neutralità tecnologica, con le migliori tecnologie disponibili, comprese quelle modulari o avanzate secondo le definizioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Va tenuta in conto anche la riduzione dei rifiuti radioattivi.
Dove e come si autorizzano. I siti sono individuati su istanza di chi propone l'impianto. L'autorizzazione spetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con un procedimento unico. Il titolo rilasciato sostituisce ogni altro permesso, tranne le valutazioni ambientali. Può valere anche come variante ai piani urbanistici, e le opere sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, con la possibilità di vincoli preordinati all'esproprio.
Chi paga. Le garanzie finanziarie per l'intero ciclo di vita dell'impianto, fino allo smantellamento e alla gestione dei rifiuti, sono a carico esclusivo di chi ottiene l'autorizzazione. A suo carico anche i costi dei controlli di sicurezza e di radioprotezione e le coperture assicurative contro i rischi dell'attività. Il Governo dovrà valutare anche misure compensative per il territorio, pure economiche, da fissare nell'autorizzazione e a carico dei proponenti.
Territori e cittadini. Se si individuano in anticipo le aree adatte, i comuni interessati vanno consultati. Per i depositi dei rifiuti radioattivi è prevista la possibilità di autocandidature e una nuova valutazione ambientale strategica dei piani sulle aree idonee. La legge chiede una campagna di informazione ai cittadini sulla sicurezza e sulla sostenibilità del nucleare, e forme di informazione e consultazione per le popolazioni direttamente interessate. Va rispettato il paesaggio, tutelato dall'art. 9 della Costituzione.
Regioni. I decreti devono indicare quando serve l'intesa delle regioni o della Conferenza unificata e come il Governo può esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 120 della Costituzione. Per le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano vale la clausola di salvaguardia dell'art. 4.
Ricerca e formazione. La delega chiede di potenziare la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie utili al nucleare e di valorizzare la ricerca di università ed enti pubblici, anche con le imprese. Anche soggetti privati potranno essere abilitati alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate.
I soldi
L'art. 5 destina agli investimenti 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, presi dalle risorse già assegnate al Ministero dell'ambiente. Per la campagna di informazione e per l'informazione alle popolazioni interessate autorizza 1,5 milioni nel 2026 e 6 milioni nel 2027. I decreti che dovessero comportare nuovi costi non coperti potranno essere emanati solo insieme o dopo le leggi che stanziano le risorse.
Cosa cambia in pratica
Per ora, nulla di immediato per cittadini e imprese: la legge non autorizza impianti e non individua siti. Stabilisce però il perimetro entro cui il Governo dovrà muoversi. Il termine per i decreti legislativi scade dodici mesi dopo il 15 ottobre 2026, salvo la proroga di novanta giorni prevista quando il parere delle commissioni parlamentari arriva a ridosso della scadenza. Le scelte concrete, cioè quali impianti, dove e con quali controlli, arriveranno con quei decreti.
Norme e fonti
Nostri annunci
- Nostro annuncio: Art. 208 t.u.a. — autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiutiNuovo testo in vigore dal 29 agosto 2026Vedi cosa è cambiato
- Nostro annuncio: Art. 103 cost. · Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22442/2026Elezioni · depositata il 30 giugno 2026Leggi la massima
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026, p. 20.



