Nuova legge elettorale in vigore, proporzionale con preferenze e premio di governabilità
Dal 24 ottobre 2026 la legge n. 180 del 2026 cambia il modo di eleggere Camera e Senato: liste nei collegi plurinominali con fino a tre preferenze, un premio di seggi a chi supera il 42 per cento in entrambe le Camere e il voto stabile per chi studia, lavora o si cura fuori regione.
· Redazione Iuspedia · 5 minuti di lettura

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La legge 9 ottobre 2026, n. 180, «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026 ed è in vigore dal 24 ottobre.
I primi due dei nove articoli riscrivono in buona parte i testi unici per l'elezione della Camera (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) e del Senato (d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533). Gli altri riguardano il Trentino-Alto Adige, la circoscrizione Estero e gli elettori fuori sede.
Come si vota
Secondo il nuovo testo, alla Camera e al Senato si vota per liste, anche coalizzate tra loro, presentate nei collegi plurinominali. I collegi uninominali restano solo nelle circoscrizioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che seguono regole proprie (art. 1).
L'elettore ha un voto, da esprimere su un'unica scheda, e può dare fino a tre preferenze a candidati della lista votata, escluso il capolista. Se le preferenze sono più di una, devono andare a candidati di sesso diverso: altrimenti la seconda e la terza sono annullate. La regola vale anche per il Senato (art. 2).
Alla Camera ogni lista di collegio ha sette candidati, compreso il capolista, in ordine alternato di genere. Nessuno può essere candidato con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali.
Il premio di governabilità
I seggi si ripartiscono con metodo proporzionale. La legge aggiunge un premio di governabilità: settanta seggi alla Camera e trentacinque al Senato.
Il premio va alla lista o alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che ha raggiunto almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Le liste che vogliono concorrere devono dichiarare, al deposito del contrassegno, il collegamento fra le forze che si presentano alla Camera e quelle che si presentano al Senato.
I seggi del premio vanno a liste circoscrizionali presentate solo a questo scopo. C'è un tetto: chi riceve il premio non può avere in tutto più di 220 seggi alla Camera e più di 113 al Senato, esclusi quelli della circoscrizione Estero.
Se nessuno arriva al 42 per cento in entrambe le Camere, o se i vincitori delle due Camere non sono collegati, il premio non si assegna e tutti i seggi si dividono in modo proporzionale. Lo stesso vale se si vota per rinnovare la sola Camera dei deputati.
Le soglie e le coalizioni
Nelle coalizioni partecipano alla divisione dei seggi le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. Per ogni coalizione è ammessa anche la lista più votata fra quelle rimaste sotto questa soglia. Alla Camera, per le liste delle minoranze linguistiche riconosciute presentate solo in una regione a statuto speciale, la soglia è del 20 per cento dei voti validi nella regione.
Il nome per la guida del Governo
Chi deposita il contrassegno dichiara il nome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Le liste coalizzate devono indicare lo stesso nome. Le liste che non dichiarano il nome sono trattate come quelle che non hanno depositato il programma elettorale.
Restano salve le prerogative del Presidente della Repubblica dell'art. 92 della Costituzione e l'art. 67, sul divieto di mandato imperativo.
Le firme per presentare le liste
Per presentare una lista in un collegio plurinominale della Camera servono ora da 6.000 a 7.000 firme di elettori, invece di 1.500-2.000. Il numero più basso resta per i partiti costituiti in gruppo parlamentare, o in una sua componente politica, in almeno una delle due Camere. Per le prime elezioni il requisito deve esserci al 24 ottobre 2026, giorno di entrata in vigore della legge.
L'esonero totale dalle firme previsto dall'art. 18-bis, comma 2, del testo unico richiede ora la presenza in almeno una delle Camere, e non più in entrambe. Per le prime elezioni le condizioni devono sussistere al 31 dicembre 2025 (art. 5).
Ogni lista deve presentarsi in almeno metà delle circoscrizioni della Camera, salvo le liste delle minoranze linguistiche.
Estero e Trentino-Alto Adige
Per la Camera le ripartizioni della circoscrizione Estero scendono da quattro a due: l'Europa e un'unica ripartizione per Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide. Per il Senato la circoscrizione Estero non è più divisa in ripartizioni e le liste hanno da quattro a otto candidati. L'art. 3 ridisegna i collegi di Bolzano, Merano e Bressanone.
Gli elettori fuori sede
L'art. 8 istituisce in ogni comune un elenco degli elettori fuori sede. Chi è iscritto vota nel comune dove si trova per le politiche, le europee e i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Possono chiederlo:
- chi per studio o lavoro è domiciliato per almeno nove mesi in un comune di una regione diversa da quella in cui è iscritto alle liste elettorali;
- chi per almeno tre mesi riceve cure in una struttura sanitaria in un'altra regione;
- i caregiver familiari e i genitori o familiari conviventi che assistono il malato o il minore in cura fuori regione.
La domanda va al comune di temporaneo domicilio, anche per via telematica, con un documento e la prova della condizione di fuori sede. Per studio e lavoro va presentata entro il 31 dicembre e vale per le consultazioni dell'anno dopo. Chi diventa fuori sede più tardi ha trenta giorni, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno prima del voto.
Entro il decimo giorno prima del voto il comune rilascia un'attestazione con l'indirizzo della sezione. Si votano le liste e i candidati del collegio in cui si trova il comune di temporaneo domicilio.
Cosa cambia in pratica
Le nuove regole valgono dalle prossime elezioni politiche. Chi vota potrà scegliere fino a tre candidati di sesso diverso, fra quelli che non sono capolista. Partiti e coalizioni dovranno dichiarare prima del voto i collegamenti fra Camera e Senato e il nome proposto per la guida del Governo. Chi studia, lavora o si cura in un'altra regione potrà chiedere di votare dove vive.



