[1]Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 40, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

[2]«5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. La richiesta di vendita può essere avanzata anche dall'interessato e, in tal caso, il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario o l'Agenzia e il pubblico ministero, provvede con decreto motivato. Per quanto non stabilito, si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 40-bis. In caso di alienazione di beni immobili si applica, in quanto compatibile, l'articolo 48, comma 5. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.»

  • b)dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

[3]«Articolo 40-bis (Vendita prima della confisca). - 1. Nei casi di cui all'articolo 40, comma 5-ter, la richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia è comunicata all'interessato.

[4]2. L'interessato può chiedere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, di essere sentito e, entro i dieci giorni successivi, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

[5]3. Il tribunale provvede senza formalità quando ricorrono ragioni di urgenza ovvero l'interessato non ha richiesto di essere sentito.

[6]4. Nei casi in cui sia disposta la vendita, il vincolo cautelare è trasferito alla somma ricavata dalla vendita del bene, versata dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia al Fondo unico di giustizia ed ivi accantonata fino alla definitività del decreto di confisca. La confisca ha ad oggetto le somme depositate ai sensi del periodo che precede.

[7]5. Qualora non si provveda alla confisca, è disposta la restituzione all'avente diritto dei proventi versati, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi, computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.

[8]6. Per l'impugnazione contro il provvedimento di destinazione alla vendita si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10.

[9]La Corte d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato quando dalla vendita possa derivare grave e irreparabile danno per l'interessato.»

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;186~art11

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