Art. 5 — Modifiche al codice civile
[1]Al codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 2635-ter è inserito il seguente:
[2]«Art. 2635-quater (Disposizioni patrimoniali). - In deroga a quanto previsto dall'articolo 2641, terzo comma, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 2635 e 2635-bis, è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma, del codice penale.».
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
