Art. 7 — Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 12, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui al comma precedente, è disposta la confisca delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.».
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
