[1]Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 151 è inserito il seguente:

[2]«Articolo 151-bis (Vendita prima della confisca). - 1. Nel caso in cui i beni sottoposti a sequestro non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e ne deve essere disposta la vendita, il giudice informa il pubblico ministero e l'interessato. L'interessato può chiedere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, di essere sentito. In tali casi il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale e provvede con ordinanza comunicata senza ritardo ai soggetti di cui al primo periodo.

[3]2. Il giudice provvede senza formalità quando ricorrono ragioni di urgenza ovvero l'interessato non ha richiesto di essere sentito.

[4]3. Nei casi in cui sia disposta la vendita, il vincolo cautelare è trasferito alla somma ricavata dalla vendita del bene e il provvedimento di restituzione o di confisca ha ad oggetto le somme depositate ai sensi dell'articolo 153.

[5]4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 127, commi 7 e 8 del codice di procedura penale, l'ordinanza con cui è disposta la vendita è appellabile a norma dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il giudice che l'ha emesso disponga diversamente con decreto motivato quando dalla vendita possa derivare grave e irreparabile danno per l'interessato.»;

  • b)All'articolo 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)il comma 3 è abrogato;
  • 2)la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito».

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;186~art10

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