Art. 3 — Modifiche al codice di procedura penale
[1]Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 371-bis, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le attività di cui al secondo e al terzo periodo anche al fine di individuare i beni di cui è consentita la confisca»;
- b)all'articolo 430:
- 1)dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria nei casi previsti dalla legge.»;
- 2)al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
- c)dopo l'articolo 536 è inserito il seguente:
[2]«536-bis (Disposizioni in materia di confisca per equivalente).
[3]- In tutti i casi in cui deve essere disposta la confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna, individua specificamente i beni di valore equivalente assoggettati a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca.».
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
