Case popolari e stranieri che non lavorano, la Consulta chiede alla Corte di giustizia UE se l'Italia ha usato bene la deroga
Con l'ordinanza n. 175 del 2026 la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio sull'art. 40, comma 6, del testo unico immigrazione, che lega l'accesso agli alloggi pubblici allo svolgimento di un lavoro, e ha posto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con l'ordinanza n. 176 ha rinviato un giudizio analogo in attesa della risposta.
· Redazione Iuspedia · 5 minuti di lettura

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Con l'ordinanza n. 175 del 2026, decisa l'8 luglio e depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio sulle regole che limitano l'accesso degli stranieri agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo stesso giorno è stata depositata l'ordinanza n. 176 del 2026, che rinvia a nuovo ruolo un secondo giudizio sulla stessa norma, in attesa della risposta di Lussemburgo.
La norma in discussione
Al centro c'è l'art. 40, comma 6, del testo unico immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Nel testo in vigore, frutto della modifica del 2002, la norma riconosce il diritto di accedere agli alloggi pubblici, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.
La versione originaria del 1998 ammetteva anche chi era iscritto nelle liste di collocamento. La modifica del 2002 ha tolto questa alternativa e ha aggiunto il requisito del permesso almeno biennale.
Le leggi regionali richiamano la norma statale. In Piemonte, la legge regionale n. 3 del 2010, come modificata nel 2024, chiede allo straniero non UE di essere regolarmente soggiornante e di svolgere una regolare attività di lavoro, «ai sensi dell'articolo 40, comma 6» del testo unico. I requisiti devono esistere al momento dell'assegnazione, della stipula e anche dopo, pena l'annullamento dell'assegnazione.
I due giudizi
Il primo giudizio arriva dal Tribunale di Torino, che decide su un'azione promossa da alcune associazioni e sindacati degli inquilini e da una persona interessata contro la Regione Piemonte e l'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale. Il Tribunale ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione. Secondo il giudice, subordinare l'accesso alla casa pubblica allo svolgimento effettivo di un lavoro contrasta con la parità di trattamento garantita dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE sul permesso unico. Il Tribunale ha contestato anche i punteggi aggiuntivi che la legge piemontese dà a chi risiede nella regione da quindici, venti o venticinque anni.
Il secondo giudizio arriva dal Tribunale di Milano, sulla legge della Regione Lombardia n. 16 del 2016. Si tratta di un'azione antidiscriminatoria collettiva contro la Regione Lombardia e l'ALER Milano, insieme alle azioni di persone escluse dalle graduatorie perché, nel periodo considerato, non lavoravano. Il Tribunale di Milano ha invocato solo l'art. 3 della Costituzione: ritiene che il requisito del lavoro non abbia un legame ragionevole con lo stato di bisogno, al quale l'edilizia pubblica deve rispondere.
Il nodo: la deroga prevista dalla direttiva
La direttiva 2011/98/UE garantisce ai lavoratori di paesi terzi la parità di trattamento con i cittadini anche per le procedure per ottenere un alloggio. La parità vale anche per chi ha un permesso rilasciato per altri motivi, purché sia autorizzato a lavorare. Lo stesso art. 12, però, consente agli Stati di derogare: possono limitare la parità ai lavoratori che svolgono effettivamente un'attività lavorativa e limitare l'accesso all'assistenza abitativa.
La Corte di giustizia ha già chiarito tre punti, che la Consulta ricorda:
- le deroghe vanno interpretate in modo restrittivo;
- lo Stato può invocarle solo se ha espresso chiaramente l'intenzione di avvalersene;
- non bastano norme approvate prima del recepimento della direttiva.
L'Italia ha recepito la direttiva con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40, che ha modificato il testo unico immigrazione senza toccare l'art. 40, comma 6. La relazione illustrativa del decreto, però, dice che quella norma resta perché è coerente con la deroga della direttiva. Nello stesso senso vanno la tabella di concordanza e il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera.
Giudici divisi
Su questo punto i giudici italiani si sono divisi. Per il Tribunale di Milano la volontà di derogare si ricava dall'insieme di questi elementi. Per altri giudici, invece, mantenere una norma più vecchia e richiamare il testo unico nel preambolo non basta: la Corte ricorda la Corte d'appello di Venezia (sentenza del 18 febbraio 2026) e i Tribunali di Cremona e di Bologna, che hanno disapplicato la norma interna.
Cosa ha deciso la Corte e perché
La Consulta ha scelto di esaminare per prima la questione legata alla direttiva, riservandosi di esaminare dopo tutte le altre. Per l'ordinamento italiano, osserva, la relazione illustrativa rende chiara la volontà oggettiva del legislatore di usare la deroga. Resta però il dubbio se, per il diritto dell'Unione, una deroga non scritta nel testo del decreto di recepimento soddisfi la «chiara espressione dell'intenzione» richiesta dalla Corte di giustizia. Le sentenze europee già pronunciate non risolvono il caso: in una vicenda italiana precedente era lo stesso giudice del rinvio a dire che l'Italia non aveva manifestato alcuna volontà di derogare.
Poiché solo la Corte di giustizia può dare l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione, la Consulta le chiede se l'art. 12, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2011/98/UE vada interpretato nel senso che la volontà di derogare debba essere scritta in modo espresso nel testo che recepisce la direttiva, oppure se possa ricavarsi anche da quanto chiarito nella relazione illustrativa e nei lavori preparatori.
Il dispositivo dell'ordinanza n. 175:
- sottopone la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- sospende il giudizio fino alla risposta;
- ordina di trasmettere l'ordinanza e gli atti alla cancelleria della Corte di giustizia.
Con l'ordinanza n. 176 la Corte ha rinviato a nuovo ruolo il giudizio promosso dal Tribunale di Milano, perché la risposta europea può incidere anche su quello.
Cosa cambia
Per ora nulla: la Corte non ha dichiarato illegittima alcuna norma e l'art. 40, comma 6, resta in vigore. I due giudizi sono fermi fino alla decisione della Corte di giustizia. Dopo, la Consulta tornerà sulle questioni, comprese quelle sui punteggi legati agli anni di residenza in Piemonte, che non sono ancora state esaminate.
La risposta di Lussemburgo conterà anche fuori da questi due processi, perché dirà se la deroga italiana è stata esercitata nel modo richiesto dal diritto dell'Unione. Da essa dipende se il requisito del lavoro effettivo può essere chiesto agli stranieri che hanno un permesso che li autorizza a lavorare, o se per loro vale la piena parità di trattamento prevista dalla direttiva.
Norme e fonti
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- Nostro annuncio: Art. 40 D.Lgs. 286/1998 · Ordinanza n. 176/2026Corte costituzionale · depositata il 22 ottobre 2026Leggi l’ordinanza
- Nostro annuncio: Art. 18 D.Lgs. 286/1998 — Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)Nuovo testo in vigore dal 16 luglio 2026Vedi cosa è cambiato



