Art. 14 — Istituzione del servizio di gestione del portafoglio per le cripto-attività sottoposte a sequestro
[1]Ai fini dell'esecuzione dei sequestri aventi ad oggetto cripto-attività di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è istituito presso il Fondo unico giustizia un servizio apposito per l'attività di gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro.
[2]Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, sono dettate specifiche disposizioni tecniche dirette a disciplinare termini e modalità per la vendita disposta, anche d'urgenza, dal giudice delle criptoattività sequestrate, disposizioni tecniche dirette ad individuare le modalità di attuazione del servizio, i requisiti delle infrastrutture digitali funzionali alla gestione dello stesso e sono stabilite le misure di sicurezza, nonché le specifiche tecniche necessarie a garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità, accessibilità e trasferibilità delle cripto-attività sequestrate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
