Art. 16-bis — Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese

Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorita' puo' in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge. 2. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita' stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente

Testo vigente dal 27 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art16bis · fonte del testo

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