Art. 8 — Imprese pubbliche e in monopolio legale

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 AGOSTO 2024, N. 113)). Nei casi di cui ai commi ((2-bis e 2-ter)), l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.

Testo vigente dal 10 agosto 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/2019

    Questione inammissibile
    31 gennaio 2019

    È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dal Consiglio nazionale del notariato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1- bis , della legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 1, comma 495, lett. c , della legge n. 205 del 2017) e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, i quali esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare. L'interveniente, pur estraneo al giudizio a quo, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il CNN è per legge attributario del compito, di rilievo pubblicistico, di elaborazione dei princìpi e delle norme deontologiche applicate in sede disciplinare dai consigli notarili, e che è rappresentante istituzionale del notariato italiano. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 275 del 2017 e n. 85 del 2017; ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017 e n. 16 del 2017, n. 237 del 2013 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 117 cost. · Art. 8 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2001 al 10 agosto 2024. 78 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'. tolto: Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 AGOSTO 2024, N. 113. Nei casi di cui ai commi 2-bistolto: , aggiunto: e 2-ter tolto: e 2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art8 · fonte del testo

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