Art. 31-ter — Accesso al fascicolo

[1]L'accesso a dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis o alle proposte di transazione, ove previste, e' concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. Ai fini della presente legge, per proposta di transazione si intende la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorita' garante della concorrenza dell'Unione europea, in cui l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilita' in tale infrazione, predisposta specificamente per consentire all'autorita' garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata. La parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dall'Autorita' puo' utilizzare informazioni desunte dalle dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole o dalle proposte di transazione, ove previste, solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale e' stato concesso l'accesso e solo se tali procedimenti riguardano:

  • a)la ripartizione tra i partecipanti al cartello della sanzione imposta loro in solido dall'Autorita'; ovvero b)

[2]il riesame di una decisione mediante la quale l'Autorita' ha constatato un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge. Le parti di un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorita', fino a quando l'Autorita' non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione che accerta l'infrazione o che rende obbligatori gli impegni proposti dalle parti o non ha altrimenti concluso il procedimento, non possono utilizzare, in procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, le seguenti informazioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio dinanzi alla medesima Autorita':

  • a)le informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento istruttorio avviato dall'Autorita';
  • b)le informazioni che l'Autorita' ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento istruttorio; e c)

[3]ove previste, le proposte di transazione ritirate. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole possono essere scambiate tra le autorita' nazionali garanti della concorrenza a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 unicamente:

  • a)con il consenso del richiedente; ovvero b)

[4]se anche l'autorita' nazionale garante della concorrenza che riceve la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole ha ricevuto una domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione e dal medesimo richiedente dell'autorita' nazionale garante della concorrenza che trasmette tale dichiarazione, a condizione che al momento in cui la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole e' trasmessa, il richiedente non abbia la possibilita' di ritirare le informazioni che ha fornito alla autorita' nazionale garante della concorrenza che riceve tale dichiarazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art31ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari