Art. 6 — Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza

(( Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessita' di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonche' della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie )) L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

Testo vigente dal 27 agosto 2022

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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1990 al 27 agosto 2022. 57 parole tolte, 134 parole aggiunte.

Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se tolto: comportino la costituzione o il aggiunto: ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante tolto: sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tolto: tenendo conto delle aggiunto: in ragione della necessita' di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonche' della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, tolto: della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, tolto: della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonche' dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o aggiunto: dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questionetolto: .aggiunto: , degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art6 · fonte del testo

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