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Ai fini della presente legge l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi. La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi. I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti. Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina".

Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 9 maggio 1952

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 894/1988

    Questione inammissibile
    26 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3270 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Ionica e Marina di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria - ) e n. 3271 (…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 134 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 308/1986

    Altra decisione
    31 dicembre 1986

    sospende la decisione della causa e manda alla Cancelleria di richiedere agli uffici giudiziari competenti le relative informazioni circa l'esito del giudizio d'appello di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 31 d…

    Art. 134 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/1962

    Altra decisione
    26 giugno 1962

    Quando per la decisione della questione di legittimità costituzionale sia necessario compiere ulteriori accertamenti e acquisire nuovi elementi che non è dato trarre con compiutezza dai documenti di causa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo.

    Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (44)

Se ne mostrano 15 su 44, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art4 · fonte del testo

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