Corte costituzionale

Ordinanza n. 894/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre

1952, nn. 3270 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della

Sila - Sez. speciale per la riforma fondiaria - di terreni di

proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni

di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria - ) e n. 3271 (Trasferimento

all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la

riforma agraria - di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico

fu Francesco Maria, siti nel comune di Roccella Ionica - Reggio

Calabria - ), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 dal

Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Pellicano

Pierdomenico e Opera Valorizzazione Sila, iscritta al n. 915 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 luglio 1982, il Tribunale di

Locri, nel procedimento civile tra Pellicano Pierdomenico e l'Opera

Valorizzazione Sila, ha sollevato, in base all'art. 134 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre

1952, nn. 3270 e 3271, per ipotesi di eccesso nell'esercizio della

funzione legislativa delegata, rispetto all'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841;

Considerato che l'ordinanza è stata già sottoposta all'esame di

questa Corte che, con ordinanza n. 308/86, ha disposto la sospensione

del giudizio al fine di verificare la sussistenza del requisito della

rilevanza della questione;

che dagli accertamenti disposti al riguardo non sono emersi

elementi utili al fine di cui sopra, mentre l'ordinanza di rimessione

non contiene alcuna motivazione circa la rilevanza della questione,

la quale appare, pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3270

(Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez.

speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di

Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa

Ionica e Marina di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria - ) e n. 3271

(Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez.

speciale per la riforma agraria - di terreni di proprietà di

Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, siti nel comune di

Roccella Ionica - Reggio Calabria - ), sollevata, in riferimento

agli artt. 76 e 77 Cost., dal Tribunale di Locri con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:894 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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