Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1963 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4269, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1962 dal

Tribunale di Larino nel procedimento civile vertente tra Carrano Maria

e Norante Domenico Antonio contro la Sezione speciale per la riforma

fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, iscritta al n. 161 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 279 del 3 novembre 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carrano Maria e

Norante Domenico Antonio e della Sezione speciale per la riforma

fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Giuliano Bracci, per Carrano e Norante, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1960 i sigg. Carrano

Maria e Norante Antonio, quali eredi di Norante Vincenzo, con venivano

innanzi al Tribunale di Larino la Sezione speciale per la riforma

fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, chiedendo che, previa

dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4269, con il quale erano stati espropriati ettari 660.47.36 di

terreni siti nel Comune di Campomarino, di proprietà di quest'ultimo,

perché emesso, per una parte dei terreni espropriati sulla base del

nuovo catasto non ancora in vigore alla data del 15 novembre 1949, e

per l'altra parte con riferimento ad esso relativamente all'estensione,

l'Ente stesso venisse condannato alla retrocessione dei terreni

illegalmente espropriati, o, in mancanza, al risarcimento dei danni.

Con ordinanza in data 12 luglio 1962 il Tribunale (dopo avere

respinta l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento

sollevata dall'Ente convenuto, poiché la domanda ha in via principale

per oggetto la retrocessione dei beni) ha ritenuto non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità sollevata dagli attori,

nella considerazione che dai documenti esibiti (relazione del collegio

dei periti e deliberazione della Commissione censuaria) risulta come i

nuovi accertamenti effettuati hanno per una parte dei beni assunto a

base le risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore al 1 febbraio

1952, e per le altre le risultanze stesse ai fini della determinazione

della superficie. Ciò in contrasto sia con l'art. 4 della legge

stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, il quale richiede che la consistenza

della proprietà per la compilazione del piano di esproprio sia

determinata con riferimento al 15 novembre 1949, e il reddito

dominicale alla data del 1 gennaio 1943, e sia con l'art. 6 della

stessa legge, il quale ultimo, nel consentire che nelle zone ove sono

in vigore i vecchi catasti, ed al fine della determinazione definitiva

del reddito dominicale imponibile, venga ritenuta la non corrispondenza

con la situazione effettiva dei dati del catasto in ordine

all'estensione, alla classe di produttività ed alla qualità di

cultura del fondo, esige che l'accertamento di tale situazione sia

compiuta sempre con riferimento alle date predette, e non ad altre

successive. Avendo il Tribunale affermata la rilevanza della questione

così sollevata al fine della risoluzione del merito della causa, ha

disposto la sospensione del giudizio e l'invio degli atti a questa

Corte. L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1962, n. 279.

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti

nei termini di legge Carrano Maria e Norante Antonio, il secondo in

proprio e quale rappresentante delle figlie minori Maria Cristina e

Maia, con il patrocinio dell'avv. Giuliano Bracci. Si è anche

costituita la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente

Puglia e Lucania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Con deduzioni depositate il 22 novembre 1962 il rappresentante

delle parti private ha fatto rilevare l'eccesso di delega incorso nel

provvedimento impugnato per il riferimento effettuato sui dati del

catasto entrato in vigore a distanza di 3 e 9 anni rispetto all'epoca

cui la legge stralcio ha riferito l'accertamento della consistenza dei

beni soggetti a esproprio, ed anzi, per un'altra porzione di beni, sui

dati di un catasto ancora non divenuto definitivo. Invoca a sostegno

delle proprie ragioni i principi di diritto affermati da questa Corte

con le sentenze n. 70 del 1958 e n. 60 del 1960.

L'Avvocatura dello Stato nelle sue deduzioni in data 16 novembre

1962 sostiene l'erroneità di quanto affermato dai ricorrenti, dato che

la Commissione censuaria centrale ha operato secondo la propria

competenza , non già dando attivazione anticipata al nuovo catasto,

bensì adeguando alla realtà esistente al 15 novembre 1949 i dati del

vecchio catasto. L'eventuale coincidenza fra gli elementi del nuovo

catasto e le risultanze degli accertamenti condotti dai periti e dalla

Commissione si spiega col fatto che le indagini per il nuovo catasto

precedono sempre di anni la sua entrata in funzione, sicché esse

possono, ove siano state espletate alla data del 15 novembre 1949,

inquadrare la situazione dei beni sotto questa data. Ma soprattutto, ad

avviso dell'Avvocatura, le doglianze delle parti private appaiono

inesatte perché non tengono presente che nella specie, qualunque fosse

stato il criterio seguito dalla Commissione censuaria centrale nel

compiere l'accertamento della consistenza dei terreni, la Sezione

speciale per la riforma fondiaria non poteva disattenderne la decisione

e doveva necessariamente compilare il piano sui dati forniti dalla

stessa. Gli interessati avrebbero potuto, eventualmente, esperire i

rimedi di legge avverso la decisione della Commissione, ma non possono

denunciare l'illegittimità del decreto di esproprio, sostenendo che la

Sezione avrebbe preso a base elementi desunti dal nuovo catasto,

laddove la stessa tenne presenti esclusivamente i dati forniti dalla

Commissione censuaria centrale, come prescrive l'art. 6 della legge 21

ottobre 1950, n. 841. Conclude chiedendo che la Corte dichiari la

questione infondata.

Con memoria in data 24 aprile 1963 le parti private (dopo alcuni

rilievi attinenti a beni in località Rotella, diversi da quelli cui si

riferisce il decreto di esproprio impugnato) afferma che l'eccesso di

delega denunciato risulta provato dal fatto che la Commissione stessa

si attenne nell'emettere la sua pronuncia a quanto l'Ente di riforma

ebbe a chiedere nel suo ricorso, che cioè fosse effettuato un

accertamento sulla base del nuovo catasto, e comunque senza preciso

riferimento alla situazione di fatto esistente nel novembre 1949. Che,

ciò stante, non è neanche da ritenere sussistente solo una casuale

coincidenza fra gli accertamenti dei periti che figurano effettuati nel

1952 e le risultanze del nuovo catasto della stessa epoca, dato che

indagini sui luoghi non furono in realtà eseguite. Quanto poi alle

deduzioni dell'Avvocatura relative al mancato esperimento di rimedi

avverso la pronuncia della Commissione censuaria, la difesa privata

afferma che le attività preparatorie di atti forniti di forza di

legge, quali i decreti di esproprio, restando nel campo interno del

procedimento legislativo, sono insuscettibili di impugnativa, secondo

avrebbero ritenuto la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato.

Infine la difesa stessa contesta che la pronuncia della Commissione

censuaria abbia efficacia vincolante (il che - se fosse vero - darebbe

luogo ad altra violazione dell'art. 76 della Costituzione, poiché si

concreterebbe in una subdelega di delega legislativa), mentre invece è

vero che la Commissione stessa è chiamata ad esercitare attività

consultiva non vincolante, non diversa da quella affidatale

dall'articolo 36 della legge 8 ottobre 1931, n. 1572.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha prodotto una memoria in data 24

aprile 1963, nella quale pone in rilievo il carattere giurisdizionale

delle pronuncie delle Commissioni censuarie, e pone il quesito, se,

avendo nella specie il deliberato della Commissione acquistato valore

di cosa giudicata, si renda possibile denunciare l'errore incorso nel

medesimo, in quanto questo si ripercuote mediamente sull'atto

legislativo sottoposto a sindacato di costituzionalità.

Nella discussione orale i rappresentanti dei privati e del

Presidente del Consiglio hanno ribadito le considerazioni svolte negli

scritti. Considerato in diritto :

1. - Preliminare si presenta l'esame della questione prospettata

dall'Avvocatura dello Stato secondo cui non sarebbe censurabile il

provvedimento di esproprio impugnato, anzitutto perché esso deriva

dalla pronuncia, ormai passata in giudicato per difetto di impugnativa,

di un organo, quale la Commissione censuaria centrale, rivestito di

carattere giurisdizionale, ed inoltre perché non potrebbe addebitarsi

al medesimo il denunciato eccesso di delega, essendosi in tutto

uniformato alla pronuncia medesima, validamente e ritualmente invocata

dall'Ente, sulla base delle prescrizioni dell'art. 6 della legge

stralcio. La Corte ritiene non fondata tale eccezione. Si può

prescindere dallo stabilire se sia da attribuire natura giurisdizionale

alle funzioni di competenza della Commissione censuaria centrale

allorché essa decide quale organo di terza istanza, dopo che si siano

pronunciate le Commissioni censuarie comunali e provinciali, e

limitatamente alle questioni di massima e di violazione di legge (art.

38 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, delle leggi sul nuovo catasto;

art. 125 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153), perché basta

rilevare che tale natura non rivestono le decisioni che lo stesso T.U.

affida a detto organo in altri casi (come quelli di cui al primo comma

dell'art. 23 e del quarto comma dell'art. 37), secondo è ritenuto

anche da coloro che pure affermano la giurisdizionalità delle

attribuzioni prima ricordate. E non sembra potersi dubitare che il

compito assegnato a detta Commissione dall'art. 6 della legge stralcio,

consistente in accertamenti tecnici, di mero fatto, in ordine

all'estensione, alla classe di produttività, alla qualità di cultura

del fondo, onde riscontrare la eventuale divergenza fra i dati del

vecchio catasto e la situazione effettiva, quale poteva presumersi

esistente con riferimento alla data del 15 novembre 1949, rientra nella

serie delle attribuzioni indicate per ultimo, ed assume perciò indole

ammnistrativa, anche se esso si esplica attraverso un procedimento

svolgentesi in contraddittorio fra l'ente espropriante ed il

proprietario espropriato, caratteristico di quella categoria di atti

amministrativi che si sogliono contrassegnare con il nome di

"decisioni".

E quindi da escludere non solo quanto assume l'Avvocatura, che

cioè la mancata impugnativa del deliberato della Commissione abbia

conferito a questo efficacia di giudicato, ma anche che fosse possibile

proporre alcun ricorso avverso il medesimo secondo può desumersi anche

dall'ultimo comma dello stesso art. 6, che esclude ogni altra specie di

reclamo avverso le risultanze del catasto per quanto riguarda la

qualità e classe dei terreni. E da aggiungere che, se altrimenti

fosse, il giudizio sulla regolarità degli atti integrativi del

procedimento di formazione del decreto delegato di esproprio verrebbe,

per il solo fatto della richiesta di correzione dei dati risultanti dal

vecchio catasto, ad essere sottratto alla conoscenza della Corte, cui

invece compete di sindacare l'osservanza delle condizioni poste dalla

legge delegante per il valido esercizio del potere delegato, ed in

particolare di quelle fra esse che vengono in considerazione nella

specie, riguardanti la consistenza della proprietà da assumere a base

del provvedimento espropriativo. Il fatto che l'Ente rimanga vincolato

alla decisione della Commissione sul ricorso ad essa proposto non può

eliminare il vizio dell'eccesso di delega del provvedimento

espropriativo ove venga dimostrato che la decisione stessa non si sia

uniformata, nella revisione dei dati catastali, ai criteri generali

posti dall'articolo 4 della legge stralcio e confermati dal successivo

art. 6.

2. - Passando al merito, è da osservare che i rilievi formulati

nell'ordinanza circa la conformità alle prescrizioni del citato art. 6

degli accertamenti compiuti dal collegio dei periti e della

deliberazione presa, in base agli accertamenti medesimi, dalla

Commissione censuaria appaiono fondati. Risulta, infatti, dalle copie

autentiche delle due deliberazioni della Commissione censuaria centrale

nn. 2570 e 2571, che queste (pur contenendo nelle premesse esplicita

dichiarazione, nel senso di ritenere irrilevanti e non impegnativi gli

elementi desunti dall'Ente dal nuovo catasto, nonché dalle indagini

dirette da esso espletate) sono state emesse avendo presente, per la

superficie, dati del nuovo catasto "in formazione ", e per gli altri

elementi, attinenti alla qualità delle culture e al grado di

produttività "lo stato di fatto", in relazione al "prospetto delle

tariffe vigenti" (senza alcuna precisazione dell'epoca cui si è fatto

riferimento per determinare tale stato di fatto).

Ora la circostanza, posta in risalto dall'Avvocatura, della

delimitazione della propria competenza compiuta dalla Commissione

quando si è richiamata all'art. 6 ed ha dichiarato irrilevanti gli

elementi che l'Ente aveva desunto dal nuovo catasto, non è sufficiente

a far ritenere legittima la deliberazione che, in contrasto con le

dette premesse, risulta essere stata presa in base alle risultanze del

medesimo nuovo catasto (almeno per quanto attiene alla estensione dei

terreni) onde giungere alla determinazione del reddito dominicale

imponibile. Le considerazioni che precedono fanno ritenere non

attendibile quanto afferma l'Avvocatura, che cioè possa essersi

verificata una pura e semplice corrispondenza di fatto fra i dati

rilevati e quelli del nuovo catasto.

La Corte ha costantemente ritenuto che la data del 15 novembre 1949

costituisca - ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge stralcio -

un termine costante e fondamentale di riferimento per la determinazione

della situazione obbiettiva della proprietà assoggettibile ad

esproprio (sentenze nn. 65, 67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960

ed, in particolare, sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960). E poiché

elemento di tale situazione obbiettiva, che entra a determinare la

"consistenza" della proprietà stessa, è la estensione, è sufficiente

l'errore incorso in ordine ad esso (anche a prescindere dalla

risoluzione del dubbio, che può sorgere dalla motivazione che precede

il deliberato della Commissione, per quanto riguarda le valutazioni

delle culture e della produttività) per far ritenere sussistente

l'eccesso di delega denunciato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato,

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953,

n. 19, supplemento ordinario n. 6, in relazione agli artt. 4 e 6 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77,

comma primo, della Costituzione, in quanto il computo dell'estensione

dei terreni, al fine della determinazione del reddito imponibile, non

è stato compiuto sulla base della situazione da ritenere esistente al

15 novembre 1949, bensì con riguardo al nuovo catasto ancora in

formazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari