Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

negli artt. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16

agosto 1952, n. 1206, e del D. P. R. 28 dicembre 1952, n. 4170,

promosso con l'ordinanza 21 marzo 1956 del Tribunale di Venezia

pronunciata nella causa civile vertente tra Duse Masin Alvise e l'Ente

per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al

n. 293 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

giudice Tomaso Perassi;

uditi gli avvocati Aldo Perissinotto e Vincenzo d'Audino ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n.

4170, venivano trasferiti all'Ente per la colonizzazione del delta

padano terreni siti nel Comune di Chioggia, frazione "Ca' Bianca",

località Friula, della superficie di ha. 60.38.40, appartenenti ad

Alvise Duse Masin. L'espropriato con atto del 12 novembre 1953 citava

l'Ente dinanzi al Tribunale di Venezia, contestando, per vari motivi,

la legittimità costituzionale del suddetto decreto.

Il Tribunale adito con ordinanza in data 21 marzo-25 luglio 1956

disponeva la rimessione degli atti a questa Corte limitatamente alle

seguenti questioni ritenute non manifestamente infondate:

a) se l'art. 4 della legge stralcio e l'articolo unico della legge

16 agosto 1952, n. 1206, consentendo l'esproprio di terreni in una

determinata zona o regione per una quantità determinata in funzione

dell'intera proprietà terriera dell'espropriato esistente in tutto il

territorio nazionale, siano compatibili con l'art. 44 della

Costituzione che consente la limitazione della proprietà in

riferimento all'estensione di essa in una determinata zona e alla

trasformazione del latifondo;

b) se, invece, dovendosi interpretare tali disposizioni nel senso

che la quantità di terreni da espropriare debba determinarsi con

riferimento al reddito dei soli terreni in perimetro di riforma sia

viziato da eccesso di delega il decreto impugnato, che si è attenuto

alla prima interpretazione.

Eseguita l'ultima notificazione in data 3 agosto 1956 nonché le

comunicazioni prescritte, l'ordinanza è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 22 settembre 1956. Si è costituita in

giudizio la parte privata, la quale ha illustrato le denunciate

illegittimità costituzionali nei limiti del rinvio; si è pure

costituito in giudizio l'Ente espropriante, il quale ha eccepito

preliminarmente la improponibilità della istanza, perché trattandosi

di legge-provvedimento sarebbe stata proposta sostanzialmente una

questione di legittimità costituzionale in via principale e non in via

incidentale; nel merito ha concluso per la legittimità del decreto

impugnato. È intervenuto il Presidente del Consiglio a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato dichiarando di aderire alla difesa

dell'Ente.

Nelle memorie depositate tempestivamente le parti hanno svolto i

motivi esposti al momento della proposizione delle rispettive domande

ai giudici di merito e nelle deduzioni innanzi a questa Corte.

Nell'udienza di discussione del 27 marzo 1957 i difensori delle parti

hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura

dello Stato è stata respinta nella sentenza di questa Corte n. 59 del

13 maggio 1957, alla quale si rinvia.

2. - Quanto alle due questioni sollevate con l'ordinanza del

Tribunale di Venezia e riassunte in narrativa, poiché nella sentenza

di questa Corte n. 62 del 13 maggio 1957 è stato ritenuto che la

superficie dei terreni da espropriare nel comprensorio di riforma viene

legittimamente determinata con riferimento all'estensione complessiva

dei terreni esistenti in tutto il territorio nazionale, debbono

respingersi sia l'eccezione di illegittimità costituzionale degli

artt. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16 agosto

1952, n. 1206, sia l'eccezione di illegittimità per eccesso di delega

del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4170.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura

dello Stato;

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza 21

marzo-25 luglio 1956 del Tribunale di Venezia sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16 agosto 1952, n. 1206, in

riferimento alle norme contenute nell'art. 44 della Costituzione

nonché del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4170, per violazione delle

suddette leggi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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