Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1958

Altra decisione · depositata il 14/07/1958 · relatore Mario Bracci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4156, promosso con

l'ordinanza 31 gennaio 1957 della Corte d'appello di Cagliari

pronunciata nella causa tra Piercy Vera Norina in Mameli in proprio e

quale procuratrice di Hardwick Daphne ved. Piercy, di Bashfields Maria

Luisa e di Piercy Fitzvivian Antonio, e l'Ente per la trasformazione

fondiaria e agraria della Sardegna (E.T.F.A.S.) e il Ministero

dell'agricoltura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4

maggio 1957 ed iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1957.

Udita nell'udienza pubblica del 25 giugno 1958 la relazione del

Giudice Mario Bracci;

uditi l'avvocato Giuseppe Chiarelli per la Piercy Vera Norina e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per

l'E.T.F.A.S.

Ritenuto in fatto:

Con i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, nn.

4153, 4157 e 4158, emessi nei confronti di Piercy Vera Norina in Mameli

e n. 4156 nei confronti di Daphne Hardwick ved. Piercy, pubblicati nel

supplemento n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953,

furono espropriati circa 1800 ettari nei comuni di Macomer, Bolotana e

Bortigali, già facenti parte del patrimonio immobiliare del maggiore

Beniamino Herbert Piercy, deceduto nel 1943.

Con atto di citazione 3 aprile 1953 Vera Norina Piercy, per sé e

come procuratrice della madre Daphne Hardwick e della cognata Maria

Luisa Bashfields, convenne in giudizio l'E.T.F.A.S. davanti al

Tribunale di Oristano chiedendo la dichiarazione d'incostituzionalità

dei quattro decreti perché viziati da errori di fatto e di diritto

nell'individuazione dei proprietari espropriati e perché esorbitanti

dai limiti della delega legislativa trattandosi di azienda modello.

Le parti attrici si trovavano in una complessa situazione

soggettiva, essendosi attuata la successione del maggiore Piercy in

base all'istituto anglo-sassone del trust, ed essendosi, con la morte

di due figli dello stesso maggiore Piercy, creati altri due trust, dei

quali uno, alla morte del figlio Beniamino James, accresceva

sostanzialmente le quote del trust già esistente e l'altro, alla morte

del figlio Vivian Henry, inseriva nel rapporto un nuovo soggetto nella

persona della vedova di quest'ultimo Maria Luisa Bashfields.

Pertanto al momento in cui fu proposta l'azione davanti al

Tribunale di Oristano in base alle tipiche situazioni giuridiche di

quell'istituto Vera Norina Piercy e Maria Luisa Bashfields erano al

tempo stesso beneficiarie e fiduciarie e Daphne Hardwick ved. Piercy

soltanto fiduciaria e forse beneficiaria per la parte proveniente dalla

successione del figlio Beniamino James.

Il Tribunale di Oristano, con sentenza 3-10 febbraio 1954,

pronunziando anche nei confronti del Ministero dell'agricoltura

intervenuto in giudizio, dichiarò improponibile la domanda per la

dichiarazione d'incostituzionalità, dichiarò infondate le altre

domande e stabilì la compensazione delle spese.

Contro tale sentenza propose appello Vera Norina Piercy, per sé e

quale procuratrice della Hardwick, senza tuttavia riproporre la domanda

relativa alla incostituzionalità dei decreti di esproprio.

L'E.T.F.A.S. e il Ministero dell'agricoltura proposero appello

incidentale relativamente alle spese.,

Frattanto la Vera Norina Piercy aveva iniziato, per sé e quale

procuratrice della Bashfields e del figlio di questa Antonio Piercy, un

giudizio di rivendicazione davanti al Tribunale di Oristano,

limitatamente all'esproprio concretatosi col solo D. P. n. 4156 del 28

dicembre 1952 emesso soltanto nei confronti della Daphne Hardwick ved.

Piercy.

In questo giudizio intervenne la Daphne Nardwick ved. Piercy.

L'istanza di revindica della Vera Norina Piercy fu accolta

integralmente dal Tribunale di Oristano con sentenza 15 dicembre

1955-15 marzo 1956. Contro tale sentenza propose appello l'E.T.F.A.S.

ed il processo fu riunito con l'altro, già pendente innanzi alla Corte

d'appello di Cagliari, relativo alla prima sentenza del Tribunale di

Oristano del 3-10 febbraio 1954.

La Corte d'appello di Cagliari con sentenza 31 gennaio-18 marzo

1957 confermò la sentenza del Tribunale di Oristano 3-10 febbraio 1954

e, relativamente al solo D.P. 28 dicembre 1952, n. 4156, sollevò

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, pronunziando

un'ordinanza 31 gennaio 1957 di rimessione degli atti alla Corte

costituzionale.

Con tale ordinanza la Corte d'appello di Cagliari ha accertato che

i beni oggetti di esproprio di cui al decreto n. 4156 sono in regime di

trust e che i soggetti di tale trust non hanno eguali diritti e non ha

ritenuto infondata la tesi della Piercy e della Bashfields che

sostengono essere le vere proprietarie, mentre la Hardwick sarebbe

soltanto un'amministratrice, seppure con poteri più vasti di un

normale mandatario. Secondo la Corte di Cagliari non si può giudicare

sull'istanza di rivendicazione senza risolvere la questione di

costituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 4156 e

pertanto questa Corte dovrebbe accertare se tale decreto abbia o meno

rispettato le condizioni soggettive ed oggettive previste dall'art. 4

della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente se siano

stati violati gli artt. 70 a 77 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4 maggio 1957, e davanti

a questa Corte si sono regolarmente costituiti, presentando le proprie

deduzioni, l'E.T.F.A.S. e la Vera Norina Piercy, per sé e quale

procuratrice della Daphne Hardwick ved. Piercy, della Maria Luisa

Bashfields ved. Piercy e di Antonio Fitzvivian Piercy.

All'udienza del 30 ottobre 1957, udita la relazione, gli avvocati

della difesa della Norina Piercy e della difesa dello Stato discussero

ampiamente le questioni relative alla causa, sostenendo, allo stato

degli atti, l'inammissibilità del giudizio di legittimità

costituzionale.

Questa Corte con ordinanza n. 127 del 28 novembre 1957, rilevato

che era pervenuto nella cancelleria della Corte stessa soltanto il

fascicolo di ufficio delle cause riunite presso al Corte d'appello di

Cagliari e che si riteneva necessario acquisire al processo i fascicoli

delle parti, sospese il giudizio e ordinò alle parti stesse di

depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza i

fascicoli degli atti e dei documenti del giudizio di merito. Tali

fascicoli sono stati regolarmente depositati e inoltre la difesa della

Piercy Vera Norina ha presentato una nuova memoria insistendo sulla

propria eccezione preliminare circa la irrilevanza della questione di

legittimità costituzionale, ben potendo le questioni

sull'interpretazione del testamento del maggiore Piercy essere risolte

indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale e

segnalando come una eventuale pronuncia di questa Corte

sull'interpretazione del testamento non potrebbe avvenire senza il

riconoscimento dei diritti soggettivi dei vari soggetti privati.

Considerato in diritto:

Risulta dall'ordinanza di rinvio della Corte d'appello di Cagliari

31 gennaio 1957 e dagli atti del giudizio di merito che la tesi

affermata dalla Vera Norina Piercy e dalla Maria Luisa Bashfields

innanzi al Tribunale di Oristano e quindi innanzi alla Corte d'appello

di Cagliari a sostegno della loro istanza di rivendicazione dei beni

oggetto dello scorporo disposto dal decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4156, era che la proprietà di questi

beni spettasse alle dette signore quali eredi dirette ed indirette del

Piercy Beniamino Herbert. Le signore Piercy e Bashfields sostenevano

questa tesi perché a loro avviso essendo i beni ereditari costituiti

in trust ed essendo il trust un istituto di diritto inglese che

presuppone la scissione della proprietà in legale o fiduciaria e in

beneficiaria o sostanziale, non era ammissibile, secondo i principi

d'ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano, che la

proprietà, quale diritto reale, fosse riconosciuta alla Daphne

Hardwick che, quale titolare della proprietà fiduciaria, doveva

considerarsi soltanto un'amministratrice. Da ciò la conseguenza che

il decreto di scorporo 28 dicembre 1952, n. 4156, emanato nei confronti

della Daphne Hardwick, sarebbe stato viziato da illegittimità

costituzionale per mancanza delle condizioni soggettive e oggettive

richieste dalla legge delega del 21 ottobre 1950, n. 841.

L'E.T.F.A.S. eccepiva invece che nel trust la "proprietaria",

secondo la legge italiana, era la titolare della proprietà fiduciaria

o "trustee", cioè la Hardwick, contro la quale era stato condotto

l'esproprio ed emanato il decreto impugnato.

Ma l'E.T.F.A.S. sosteneva altresì che se anche la Bashfields e la

Piercy, quali proprietarie beneficiarie, fossero riconosciute effettive

proprietarie dei beni ereditari secondo la legge italiana, il decreto

di esproprio sarebbe stato legittimamente emanato in ogni caso nei

confronti della Hardwick, perché soltanto il "trustee" avrebbe,

secondo il diritto inglese, la disponibilità dei beni immobili

costituiti in trust: e l'esproprio deve essere condotto, secondo

l'E.T.F.A.S., contro il soggetto che ha la disponibilità dell'immobile

e che risulta pubblicamente tale di fronte ai terzi.

Ora la Corte d'appello di Cagliari non ha risolto le questioni di

merito che le erano state proposte: si è limitata a delibare la sola

questione sollevata dalla Bashfields e dalla Piercy, affermando che

tale questione non le sembrava infondata perché soltanto il

beneficiario del trust, a suo avviso, ha diritto a conseguire gli utili

della gestione fiduciaria e perché egli soltanto può far cessare il

trust sotto determinate condizioni, conseguendo la proprietà completa

dei beni - in esso originariamente compresi o ottenuti dalla

alienazione di quelli - se il trust venga comunque a cessare.

Questa non è la questione di legittimità costituzionale sulla

quale la Corte di Cagliari doveva portare il proprio giudizio ai fini

della infondatezza, manifesta o meno: questa è soltanto una delle

questione di merito che, a seconda della soluzione che fosse stata

adottata dal giudice, avrebbe potuto rendere necessaria anche la

risoluzione d'una questione di legittimità costituzionale per la

definizione del giudizio.

In realtà la questione di legittimità costituzionale sarebbe

sorta davanti alla Corte d'appello di Cagliari soltanto quando, risolte

definitivamente le questioni relative alla natura dei diritti dei

soggetti del trust Piercy circa i beni oggetto del decreto

presidenziale n. 4156, si fosse dovuto decidere quali fra i titolari di

questi diritti dovessero essere considerati "proprietari" ai sensi e

per gli effetti dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Soltanto se al giudice di merito fosse sembrata non infondata la

tesi delle istanti che negava ai titolari dei diritti sugli immobili,

così come fossero stati riconosciuti e definiti dalla Corte di

Cagliari, la qualità di "proprietari" agli effetti del citato art. 4

della legge n. 841 del 1950 e soltanto nel caso che il giudizio non

potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione di questa

questione, sarebbe stato giustificato il rinvio degli atti alla Corte

costituzionale. Ma allo stato degli atti manca qualsiasi apprezzamento

sul fondamento della questione di legittimità costituzionale e manca

addirittura, sostanzialmente, la proposizione della questione stessa

che le parti non hanno sollevato e che il giudice si è prospettata

come un'eventualità che soltanto in una delle ipotesi avanzate dalle

parti avrebbe potuto precludergli il giudizio sull'istanza di

rivendicazione.

Poiché trattasi di accertamenti che spettano esclusivamente alla

competenza dell'autorità giudiziaria davanti alla quale pende il

giudizio sulla controversia principale, la Corte costituzionale non

può pronunciarsi allo stato degli atti sulla legittimità

costituzionale per cosiddetto eccesso di delega del decreto

presidenziale d'esproprio 28 dicembre 1952, n. 4156.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte d'appello di

Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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