Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1967 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 gennaio

1953, n. 18, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1965 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Manzolini

Ettore, l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 35 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Visti gli atti di Costituzione di Manzolini Ettore, del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ente di riforma;

udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1967 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Rosario Nicolò, per il Manzolini, l'avv. Guido

Astuti, per l'Ente di riforma, e il sostituto avvocato generale dello

Stato Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricultura e delle

foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1961

nel giudizio promosso da Ettore Manzolini contro l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale e il Ministero

dell'agricultura e delle foreste, rimise a questa Corte una questione

di legittimità costituzionale sollevata dal Manzolini con riferimento

al D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, emanato in relazione all'art. 4 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il quale era stata disposta

l'espropriazione in danno della società per azioni Azienda agraria

della Castelluccia, di alcuni terreni siti in territorio del comune di

Roma, che il Manzolini assumeva fossero stati a lui trasferiti con atto

15 giugno 1942, rogato notaio Clementi: il Tribunale si riferì alla

sentenza 26 febbraio 1959, n. 8 di questa Corte, che aveva dichiarato

l'illegittimità di un decreto presidenziale di espropriazione disposta

in attuazione della stessa legge 21 ottobre 1950, n. 841, per aver

compreso nel procedimento di scorporo terreni non appartenenti al

soggetto espropriato.

Questa Corte, investita della questione, il 7 giugno 1962,

decidendo nel contraddittorio del Manzolini, dell'Ente di riforma e del

Ministero dell'agricoltura e foreste, rinviò gli atti al Tribunale.

Considerò che questo, pur avendo ricordato l'assunto dell'Ente di

riforma e del ministero, secondo cui l'errore denunciato dal Manzolini

non era rilevante, si era fermato al motivo dell'appartenenza del bene

ad un soggetto diverso da quello contro il quale era stato diretto il

procedimento di espropriazione; osservò altresì che l'Ente di riforma

e il ministero avevano pure contestato che il Manzolini potesse opporre

quell'errore, sia perché, essendo unico azionista e successore della

Castelluccia, sarebbe terzo rispetto al procedimento di espropriazione,

sia perché l'errore sarebbe stato da lui causato, avendo fatto credere

all'esistenza attuale della Castelluccia; rilevò inoltre che l'ente di

riforma e il ministero avevano sostenuto la proponibilità di tali

motivi per il riflesso che, nella specie, era stata impugnata una

legge- provvedimento; concluse ritenendo necessaria una nuova

valutazione dei presupposti di ammissibilità del giudizio di

legittimità costituzionale, previa l'istruttoria del caso sui punti

controversi suesposti.

2. - Il Tribunale, nuovamente investito della causa, procedette

all'esame richiesto nell'ordinanza 8 novembre 1965.

Ritenne in punto di fatto:

a) che inattuabile, se non in base ad apprezzamenti ipotetici, era

l'accertamento di quanto sarebbe potuto accadere se l'errore non avesse

influito nelle determinazioni dell'Ente espropriante, anche se doveva

ammettersi che il Manzolini avrebbe dovuto subire in proprio

un'espropriazione maggiore rispetto a quella patita;

b) che era pacifico che il Manzolini era, alla data

dell'assegnazione, l'unico azionista della Castelluccia;

c) che era inoltre rimasto accertato anzitutto che il Manzolini si

era qualificato come consigliere delegato di quest'ultima, in data 9

ottobre 1951, quando aveva avanzato richiesta di esonero ai sensi

dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e, in secondo luogo,

che successivamente, in data 5 gennaio 1953, si era qualificato come

proprietario della società quando aveva sottoscritto l'atto di

rinunzia al beneficio del terzo residuo per l'esproprio a carico della

società stessa.

In linea di diritto il Tribunale considerò:

a) che l'illegittimità costituzionale del decreto, diretto contro

un soggetto non proprietario dei beni, discendeva dal fatto obiettivo

dell'avere il decreto ecceduto i limiti della delegazione, e che erano

pertanto irrilevanti, sia i motivi che avevano determinato l'errore,

sia le indirette conseguenze favorevoli per il privato derivate

dall'errore stesso;

b) che, anche ad ammettere che, in materia di legge- provvedimento,

la valutazione dei presupposti dell'impugnazione possa rientrare nei

poteri del giudice a quo, avrebbe dovuto pur sempre concludersi che i

motivi dedotti dai convenuti non escludevano, per lo meno

manifestamente, la sussistenza dei predetti presupposti;

c) che l'interesse del Manzolini alla decisione non era escluso

perché era pacifico che, scaduto il termine della delegazione

legislativa, una maggiore espropriazione in danno dello stesso non

sarebbe stata più possibile, e perché comunque la dichiarazione

d'incostituzionalità era il presupposto necessario dell'azione di

risarcimento dei danni derivati dall'occupazione attuata in base a

titolo che si pretendeva illegittimo, salva, s'intende, l'ulteriore

questione del se possa tenersi conto, in sede di liquidazione del

danno, del dedotto vantaggio indiretto o riflesso che

dall'illegittimità del decreto sarebbe derivato all'attore;

d) che ininfluenti erano le circostanze che il Manzolini era stato

unico azionista della Castelluccia ed era divenuto, in sede di

liquidazione, l'assegnatario dei beni della stessa, perché la

società, dotata di personalità giuridica, era pur sempre un autonomo

soggetto di diritto e perché l'assegnazione non metteva capo ad una

successione a titolo universale, la quale, del resto, sarebbe comunque

avvenuta in epoca anteriore all'espropriazione;

e) che nel comportamento del Manzolini non era univocamente

ravvisabile l'intenzione di causare l'errore, ed esso non escludeva

l'obbligo dell'Ente di riforma, che non doveva acquietarsi nemmeno alle

risultanze catastali, di individuare il vero proprietario del terreno.

La nuova ordinanza è stata notificata alle parti il 13 e il 14

gennaio 1966; al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero

dell'agricoltura e foreste il 13 dello stesso mese. Il 10 febbraio 1966

è stata comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Nella nuova fase svoltasi innanzi a questa Corte si sono costituiti

il Ministero il 18 aprile 1966; il Manzolini e l'Ente di riforma il 20

successivo.

Successivamente le parti stesse hanno presentato memorie in data 12

e 13 aprile 1967.

3. - Il Manzolini ribadisce che il contegno da lui tenuto nelle

more del procedimento di espropriazione non potrebbe avere la minima

influenza sulla legittimità del decreto denunciato, che l'errore che

ha investito questo decreto è insanabile e che non è proponibile

l'esame dell'effettiva consistenza e rilevanza delle cause dell'errore

stesso.

Rileva che il suo intervento presso il Ministero era stato

successivo alla pubblicazione dei piani di espropriazione e perciò

può dirsi, non che egli aveva determinato l'errore, ma che non aveva

assunto particolari iniziative per eliminarlo; egli peraltro aveva

chiesto un'applicazione più precisa della legge, cui avrebbe avuto

diritto anche se fosse stato riconosciuto il suo diritto di proprietà,

e non potrebbe essergli imputato di non avere domandato la voltura,

perché nessun obbligo aveva al riguardo e perché gli aggiornamenti

catastali avvengono di ufficio.

Non è dubbio, secondo il Manzolini, che egli sia terzo rispetto

al procedimento a carico della Castelluccia: la società sussisteva e

manteneva la sua autonoma personalità anche rispetto a lui, unico

socio, e l'assegnazione dei beni della Castelluccia aveva provocato una

successione dell'acquirente nel solo diritto di proprietà degli

stessi, non in tutti i rapporti della società. Nemmeno si può

ipotizzare una qualche sua responsabilità in dipendenza della sua

qualità di amministratore della società, essendo evidente che a lui

non poterono essere stati trasferiti obblighi della stessa; ciò senza

dire che non è possibile pretendere di sanare l'errore che inficia il

decreto spostando l'effetto giuridico dell'atto da una sfera ad

un'altra.

Il Manzolini osserva altresì che non sembra dubbia l'inesistenza

di idonei mezzi giuridici che permettano l'impugnazione di una

legge-provvedimento per vizio della volontà nella formazione dell'atto

e che ne consentano la correzione; la legge- provvedimento può essere

oggetto d'interpretazione, non di valutazione di validità ai fini di

accertare se vi sia un interesse di un soggetto ad impugnarla.

Dall'interpretazione del provvedimento discende però che esso è stato

emesso nel presupposto che il soggetto passivo contro il quale era

diretto fosse ancora sussistente e che tale soggetto fosse titolare del

complesso di beni che esso espropriava; la constatazione

dell'insussistenza di quei presupposti impone la necessità di

disapplicare il provvedimento. L'inesistenza del soggetto passivo

(salvo i casi previsti di successione mortis causa) rende inoperante

materialmente il provvedimento per obiettiva impossibilità di

applicazione; l'erronea indicazione del titolare rende inapplicabile il

provvedimento, al titolare designatovi, perché mancano i presupposti,

e al bene oggetto del provvedimento, perché la sua scelta è stata

erroneamente effettuata nella convinzione dell'appartenenza ad una

sfera patrimoniale della quale invece non faceva parte. Una volta che

si rilevi la erroneità dell'individuazione del soggetto e della

consistenza del patrimonio preso in considerazione non si può dire che

quegli stessi beni, nella medesima o in maggiore o minor misura,

sarebbero ugualmente ricaduti sotto espropriazione nei confronti di un

diverso soggetto, se non prendendo in considerazione e riesaminando

tutto il diverso patrimonio di cui facciano parte e la composizione di

esso; il che, tra l'altro, oltre a costituire un processo di

accertamento su ciò che si sarebbe potuto verificare e non si è

verificato, configura un procedimento che potrebbe essere svolto

soltanto in sede di formazione di un provvedimento diverso, che, nella

specie, non v'è stato e non vi può essere. Correggere il

provvedimento mediante la sostituzione del nominativo indicatovi con il

nominativo che appare ed è attualmente il titolare di beni

considerati, significherebbe dare per presupposte quelle attività di

accertamento e di calcolo che, in realtà, non sono state effettuate e,

per di più, non tener conto, nel riferimento concreto al Manzolini,

della diversa ripercussione di tale nuova situazione sull'autonomo

provvedimento che ha avuto riguardo al patrimonio del Manzolini; il

quale, essendogli stati espropriati terreni che avevano perduto la

natura agraria, erano divenuti edificabili e sono situati alle porte di

Roma, ha subito un pregiudizio patrimoniale del tutto esorbitante

rispetto ai fini e agli obiettivi della legge di riforma agraria;

mentre, se un diverso provvedimento fosse stato adottato, avrebbe avuto

l'espropriazione di beni a destinazione più strettamente agricola con

minore danno. Di fronte ad un provvedimento - legge non si può

esaminare ciò che il legislatore avrebbe dovuto fare se non fosse

incorso in un errore, ma deve aversi preoccupazione soltanto della sua

esecuzione e della sua sfera di applicazione.

4. - L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale

rileva anzitutto la contraddizione contenuta nella nuova ordinanza di

rimessione, la quale ammette, da un lato, che, se la proprietà

Castelluccia fosse stata computata al Manzolini, questi avrebbe dovuto

sulire un esproprio maggiore, ma asserisce, dall'altro, che

l'accertamento di quanto sarebbe potuto accadere altrimenti è

inattuabile se non in base ad apprezzamenti ipotetici; il Tribunale

avrebbe potuto e dovuto, ricorrendo eventualmente ad un consulente

tecnico, sommare la superficie ed il reddito dominicale della

proprietà del Manzolini e di quella a lui pervenuta a seguito della

liquidazione della Castelluccia e procedere al calcolo della quota

espropriabile a carico del Manzolini in base alla consistenza

complessiva della sua proprietà al 15 novembre 1949. L'Ente osserva

inoltre che il nuovo giudizio sulla rilevanza è stato formulato nei

termini più generici ed astratti, senza riferimento cioè alle

caratteristiche particolari delle fattispecie concrete, con riguardo

alle quali la Corte aveva chiesto di compiere una nuova valutazione dei

presupposti di ammissibilità del giudizio. Il Tribunale ha esorbitato

dal giudizio sulla non manifesta infondatezza con il dichiarare

irrilevanti i motivi dell'errore e gli effetti dell'errore stesso,

mentre la Corte aveva chiesto di effettuare l'istruttoria del caso su

tali motivi e sulle conseguenze dell'errore; ha fatto riserve sulla sua

competenza a valutare i presupposti di inammissibilità

dell'impugnazione, mentre tale valutazione attiene al giudizio sulla

rilevanza, e ha così giudicato su tali presupposti ai soli effetti

della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità;

ha escluso che l'annullamento del decreto non recherebbe vantaggio al

Manzolini dato che una maggiore espropriazione in danno di lui non

sarebbe più possibile, dimostrando di intendere in modo rigidamente

formalistico la funzione giurisdizionale; ha motivato con riguardo ad

un vantaggio antigiuridico ed ingiusto, e quindi in termini che

egualmente contrastano con le esigenze di una corretta attuazione

concreta dei principi dell'ordinamento giuridico, quando ha ritenuto la

rilevanza della questione sotto l'unico profilo che la dichiarazione

d'incostituzionalità del decreto rimuoverà l'ostacolo che impedisce

al Manzolini di riprendersi quei terreni o di conseguirne il valore

venale, con un ingiustificato ed ingiusto esonero della riforma

fondiaria. Il Tribunale, considera ancora l'Ente di riforma, ha dato

rilevanza alla separata personalità della Castelluccia, mentre il

Manzolini ne era l'unico azionista, l'unico amministratore, l'unico

assegnatario del patrimonio sociale, mentre la società era stata

sempre uno strumento nelle sue mani, sotto il suo controllo diretto e

personale, a tal segno che egli si era servito di essa per sottrarre la

metà del suo patrimonio alla coammassazione con l'altra società

facendo credere che la società, fosse ancora in vita, là dove essa

aveva cessato di esistere fin dal 1942. L'Ente di riforma critica

infine l'assunto dell'ordinanza circa la mancanza nel Manzolini

dell'intenzione di causare l'errore, rilevando che nel 1951-1953 egli

si era presentato amministratore della società liquidata fin dal 1947

per chiedere ed ottenere l'esonero dell'azienda modello, per rinunciare

al beneficio del terzo residuo e per trattare un'eventuale permuta,

considerando che il Manzolini si era limitato a chiedere la voltura,

mediante esibizione di un atto appositamente redatto a tal fine, di

sole ha. 67,24,40, e lasciando che continuassero a risultare in catasto

alla società ha. 950,87,30.

Nel merito l'Ente di riforma sostiene che l'illegittimità del

decreto di espropriazione non può essere dichiarata quando colui che

si presenta come terzo proprietario rivendicante un suo compendio

terriero, erroneamente espropriato a carico di un altro soggetto, è un

proprietario terriero già altrimenti soggetto all'applicazione della

riforma fondiaria e doveva essere espropriato anche come proprietario

di quel compendio, per giunta, in misura molto superiore a quella che

lo ha colpito considerando l'esistenza di due compendi appartenenti a

soggetti diversi. Nella specie, in luogo di un solo decreto a carico

del Manzolini sulla base della sua proprietà di ha. 1.875, sono stati

emanati due distinti decreti, uno a carico del Manzolini sulla base di

ha. 925 e un altro a carico della società Castelluccia sulla base

della proprietà di ha. 950; ed il caso è perfettamente simile a

quello in cui si fosse erroneamente colpita con due distinte

espropriazioni e quindi per quote complessivamente inferiori la

proprietà terriera di un soggetto defunto e quella diversa del suo

erede, senza procedere al coacervo delle due proprietà. Non basta dire

che, nel caso Manzolini, si tratta di acquisto a titolo particolare,

perché non può nemmeno contestarsi che, nella devoluzione del

patrimonio di una persona giuridica a favore dell'unico avente diritto

(nella specie, azionista unico della società), si abbia un fenomeno

giuridico del tutto analogo a quello della successione a causa di

morte. Né può dirsi che l'erronea intestazione di un decreto

d'espropriazione ad un soggetto già estinto, dante causa di quello al

quale il decreto avrebbe dovuto essere intestato, costituisca vizio

essenziale di legittimità costituzionalmente rilevante, l'unico

profilo di incostituzionalità che può venire in considerazione

essendo quello di un eventuale eccesso rispetto ai termini della

delegazione legislativa.

L'Ente Maremma riafferma che il Manzolini non ha subito danno

ingiusto dal decreto impugnato. Il Governo aveva il potere-dovere di

espropriare il Manzolini in base alla consistenza della sua proprietà

di complessive ha. 1.875: l'errore commesso è un vizio di forma non

diverso da quello che si sarebbe avuto nel caso di erronea indicazione

del nome dell'effettivo proprietario, il quale non incide sulla

legittimità della legge delegata se il Governo non ha espropriato

più, ma meno di quel che avrebbe dovuto e, comunque, non implica una

illegittimità insanabile.

5. - Il Ministero dell'agricoltura e foreste osserva anzitutto che,

nella seconda ordinanza, il Tribunale ha proceduto alla nuova

valutazione richiestagli dalla Corte in modo del tutto elusivo, e

invece ha dichiarato il proprio dissenso di fondo con il precedente

provvedimento della Corte. Questa ebbe presente che al Tribunale non

poteva essere sottoposta se non una situazione di torto o di danno, la

quale poteva assurgere a rilevanza solo istituendosi un paragone con

quello che sarebbe avvenuto se non fossero stati commessi gli errori

denunziati.

Rilevata nell'ordinanza la medesima contraddizione fatta presente

dall'Ente di riforma, il ministero lamenta che il Tribunale non fece

consistere l'interesse del Manzolini nella riparazione di una iniuria e

l'oggetto del processo nella sostituzione di un rapporto giusto a

quello ingiusto, ma in un mero esame di regolarità formale dell'atto,

che ben si addice al magistrato di controllo non al giudice civile, con

la conseguenza che il Manzolini verrà a conseguire, non ciò che gli

è dovuto, ma ciò che non gli è dovuto.

La giurisdizione della Corte riguardo alle leggi-provvedimento non

è di diritto obiettivo, ma di diritto soggettivo; cosicché tutte

quelle esigenze che costituiscono il presupposto per l'esercizio della

giurisdizione, e prima fra tutte l'interesse ad agire, debbono essere

attuali, esistenti e verificabili. La Corte non giudica dell'atto, ma

della giuridica consistenza del rapporto che all'atto soggiace, e,

nella specie, tutto si può dire, meno che il Manzolini non dovesse

essere espropriato o che dovesse essere espropriato in misura minore.

6. - All'udienza del 26 aprile 1967 i difensori delle parti hanno

illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - Le critiche che l'Ente Maremma rivolge alla nuova ordinanza

del Tribunale non impediscono l'esame del merito della causa.

Il Tribunale ha confermato che la questione proposta non era

manifestamente infondata ed era rilevante, non ostante fosse risultato

che il Manzolini avrebbe subito un'espropriazione di maggiore

estensione, ove i beni della Castelluccia fossero stati coammassati con

i suoi; ha valutato anche gli assunti concernenti il comportamento

tenuto dal Manzolini nelle more del procedimento di scorporo, e ha

ritenuto che essi non toglievano importanza al vizio che inficiava

l'atto impugnato; in tal modo ha riparato, sia pure in modo sommario,

alle lacune della sua ordinanza precedente.

Le ragioni esposte dal Tribunale, servendo soltanto ad introdurre

il giudizio di legittimità costituzionale, non dovevano implicare una

piena, esauriente e del tutto convincente indagine, potendo avere

soltanto carattere e contenuto delibativo; e nemmeno ha importanza che

l'ordinanza, in taluni punti, ha proceduto apoditticamente, avuto

riguardo alla giurisprudenza della Corte, per la quale è sufficiente

che l'esame dei presupposti di ammissibilità del processo

costituzionale risulti svolto in modo implicito (sentenze 21 giugno

1960 n. 44, 11 dicembre 1962 n. 108, 13 maggio 1965 n. 40). E ciò

può ritenersi che, nella fattispecie, sia comunque avvenuto.

2. - Nel merito risulta pacifico che, successivamente alla

pubblicazione del piano particolareggiato, il Manzolini si inserì nel

procedimento contro la Castelluccia qualificandosi, dapprima,

consigliere delegato della stessa e, in seguito, suo "proprietario",

null'altro opponendo che l'esistenza di un'azienda modello e

rinunciando anzi al beneficio del terzo residuo; egli inoltre trattò

con l'Ente di riforma una permuta dei beni di compendio Castelluccia

con altri estranei ad esso, a lui separatamente espropriati. Così

operando, il Manzolini non venne a spiegare se non il suo esclusivo

interesse, perché egli stesso assume che a seguito del rogito Clementi

la Castelluccia si estinse; la società non poteva rivivere attraverso

le istanze che ne contemplavano il nome, e perciò la qualifica di

"proprietario della Castelluccia", in tale situazione, altro non poteva

significare se non "proprietario dei beni espropriati al nome della

stessa". Il Manzolini cioè affermava che l'espropriazione in danno

della Castelluccia era espropriazione in danno di lui, eliminava ogni

diaframma nominale tra lui e la Castelluccia, dichiarava la sua

indifferenza ad un mutamento della direzione soggettiva

dell'espropriazione dei beni già di proprietà Castelluccia, e

considerava l'intestazione degli atti alla stessa del tutto equivalente

alla intestazione al nome di lui.

Il Tribunale non ha esitato ad affermare che la coammassazione dei

beni Manzolini e di quelli Castelluccia avrebbe prodotto al Manzolini

un'espropriazione di estensione maggiore di quella subita; e, più

specificatamente, non è dubbio che il Manzolini sarebbe stato soggetto

ad espropriazione anche per i beni intestati alla Castelluccia ove

l'Ente Maremma avesse saputo che essi erano di proprietà di lui. Egli

obietta che, avendo avuto espropriati terreni divenuti edificabili, con

risultato del tutto esorbitante rispetto ai fini e agli obiettivi della

legge di riforma, un diverso provvedimento avrebbe colpito beni a

destinazione più strettamente agricola. L'obiezione non è però

efficace, perché il Manzolini non oppone di avere ottenuto, nelle

forme di legge, una modificazione delle risultanze catastali circa la

destinazione dei suoi beni, e una modificazione avente effetto alla

data del 15 novembre 1949; comunque egli non ha dimostrato al giudice a

quo che il compendio Castelluccia manca dei requisiti richiesti dalle

leggi di riforma. Corrispondeva perciò all'interesse del Manzolini

(provato anche dal fatto che egli sollecitò la voltura catastale al

suo nome soltanto per ha. 47.24.40), far svolgere senza opposizione il

procedimento contro la Castelluccia, per evitare, essendo pendente il

termine assegnato al Governo dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, che i

beni trasmessigli dalla Castelluccia potessero coammassarsi con gli

altri di sua proprietà, a parte investiti, con la conseguenza di uno

scorporo di entità maggiore di quello che sarebbe stato disposto a

seguito della separazione dei due procedimenti, secondo quanto è stato

affermato dal Tribunale. Corrispondeva cioè all'interesse del

Manzolini tener conto del vantaggio che il sistema gli arrecava, a

preferenza del vizio che, in ipotesi, il procedimento presentava; e

così essendo, egli non può insorgere contro il fatto proprio,

opponendo l'illegittimità costituzionale del decreto di

espropriazione, senza ammettere una sua mala fede o il suo dolo, da

cui, per altro verso, non potreble derivare conseguenze di vantaggio.

3. - D'altra parte, la necessità che il decreto di attuazione

delle leggi di riforma fondiaria sia intestato al nome del vero

proprietario, come altre volte è stato affermato da questa Corte, è

correlativa al fatto che il calcolo della quota di scorporo

risulterebbe irregolare quando si coammassassero beni spettanti

all'espropriato e beni che non gli appartengono: gli si attribuirebbe,

in tal caso, un compendio di estensione e di produttività maggiore di

quello che dovrebbe prendersi in considerazione, oppure si

comprenderebbero nell'espropriazione beni che non avrebbero potuto

rientrarvi perché appartenenti ad un compendio esente. Ove però

questi beni avessero dovuto ugualmente assoggettarsi alla legge di

riforma, lo scorporo in danno del proprietario iscritto nei registri

catastali, anziché in danno dell'effettivo proprietario, non è motivo

di eccesso nella delegazione, perché, venendo meno, in tal caso, lo

scopo per il quale l'esatta indicazione del proprietario è stata

imposta, si perviene nell'ambito dell'art. 16 della legge 25 giugno

I865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità;

l'applicazione di tale articolo non implica correzione del decreto di

espropriazione, come sostiene il Manzolini, sibbene accertamento

dell'efficacia di esso nei confronti dell'effettivo proprietario. La

giurisprudenza di questa Corte invocata dal Tribunale non contrasta con

ciò che oggi viene considerato: essa ha avuto sempre presenti ipotesi

nelle quali non si eccepiva, come invece si eccepisce in questa causa,

che il vero proprietario dei beni scorporati sarebbe stato ugualmente

esposto all'espropriazione riguardo ai beni stessi. E nemmeno contrasta

con quanto si è sopra osservato la precedente affermazione di questa

Corte per cui v'è differenza fra l'espropriazione per pubblica

utilità e l'espropriazione per l'attuazione per la riforma fondiaria;

questa differenza rimane netta e precisa anche quando l'interpretazione

delle leggi relative alla seconda conducano, come nella specie, a

risultati che si ritrovano nel sistema della prima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, promosso dal Tribunale di Roma con

ordinanza 8 novembre 1965, in relazione all'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841 e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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