Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre

1952, n. 2635, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1961 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Capone Spalluti

Domenico e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e

Lucania, iscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capone Spalluti

Domenico e dell'Ente di riforma;

udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il dott. Domenico Capone Spalluti convenne dinanzi al

Tribunale di Bari la Sezione speciale per la riforma fondiaria in

Puglia e Lucania, deducendo la illegittimità costituzionale, per

violazione dell'art. 76 della Costituzione, del D.P.R. 29 novembre

1952, n. 2635, con cui era stata disposta a suo danno l'espropriazione

di ettari 6.50.63 di terreni in agro di Gravina, e chiedendo la

retrocessione della maggior quota di terreno espropriato o il pagamento

del controvalore.

Secondo il Capone Spalluti l'Ente convenuto, nel predisporre il

piano particolareggiato di esproprio, si era riferito ai dati catastali

risultanti alla data del 15 novembre 1949, i quali recavano, tra

l'altro, alla partita 7994, mappali 2, 5, 25 e 38 del foglio 73, una

variazione di reddito da lire 3.961,36 a lire 9.613,58, apportata con

nota del 1 settembre 1950 dell'Ufficio tecnico erariale a seguito della

verificazione periodica quinquennale eseguita nel 1947, ed in base alla

quale parte dei detti terreni erano stati qualificati non più come

pascoli ma come seminativi.

Sempre secondo il Capone Spalluti, l'Ente non aveva tenuto conto

che, a seguito del reclamo tempestivamente da lui pro posto avverso la

detta variazione, la Commissione comunale censuaria di Gravina aveva,

con decisione del 23 ottobre 1952, riconosciuto erronee, in parte, le

variazioni suddette, per cui il relativo reddito dominicale era stato

definitivamente determinato in lire 6.516,67.

Essendo così diminuito il reddito complessivo e quello medio per

ettaro della intera proprietà, da tenere presente ai fini dello

scorporo, ne derivava, secondo il Capone Spalluti, che egli col decreto

impugnato era stato espropriato di una maggior quota di ettari 6.20.27

rispetto a quella che avrebbe dovuto essere determinata a norma

dell'art. 4 della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841. La situazione

da tener presente ai fini dello scorporo non era pertanto quella che

appariva, alla data del 15 novembre 1949, dai dati catastali risultanti

dalla prima variazione, bensì quella reale rispecchiata dalla

decisione della Commissione censuaria comunale di Gravina sopra

richiamata.

Il Tribunale, con ordinanza del 28 novembre 1961, ritenuta

rilevante e non manifestamente infondata la questione, disponeva la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di

competenza.

L'ordinanza, notificata il 26 marzo 1962, e comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 158 del 23 giugno 1962.

2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Capone

Spalluti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Borraccia, il quale

ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 12 aprile 1962.

Con esse si insiste nell'affermare che la consistenza dei terreni

da espropriare avrebbe dovuto essere determinata non in base ai dati

catastali sia pure risultanti alla data del 15 novembre 1949, ma

rivelatisi erronei, ma in base al definitivo ed esatto accertamento di

cui alla decisione della Commissione censuaria comunale, rispecchiando

solo quest'ultima la effettiva situazione dei terreni alla data

suddetta.

La difesa della parte privata conclude quindi chiedendo di

chiararsi costituzionalmente illegittimo il decreto impugnato.

3. - Si è costituita altresì la Sezione speciale per la riforma

fondiaria in Puglia e Lucania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni in

cancelleria il 7 maggio 1962.

L'Avvocatura non contesta che la tesi della parte privata trovi

fondamento su varie decisioni della Corte costituzionale, con le quali

sono state considerate illegittime le espropriazioni per riforma

fondiaria condotte sulla base di risultanze catastali rivelatesi

erronee, o in relazione a dati non definitivi al 15 novembre 1949.

Perciò conclude rimettendosi alla giustizia della Corte, non senza,

peraltro, osservare che, nella specie, non essendosi ancora avuta, al

tempo dell'emanazione del decreto di esproprio, una pronuncia sul

reclamo della parte, l'Ente di riforma avrebbe dovuto o violare la

legge, lasciando scadere il termine per l'espropriazione, o usurpare le

attribuzioni della Commissione censuaria, decidendo esso stesso il

reclamo del Capone Spalluti, o prendere atto dei dati catastali

precedenti alla verificazione periodica, che in ogni caso potevano

considerarsi in vigore al momento dell'espropriazione.

Da ciò discenderebbe, secondo l'Avvocatura, che tutte le

espropriazioni per riforma fondiaria, anche perché basate sul

principio della personalità dell'esproprio, in contrapposto al

principio oggettivo desumibile in materia dall'art. 16 della legge

generale sulla espropriazione per pubblica utilità del 1865,

presenterebbero, come l'Avvocatura si esprime, "una componente di

aleatorietà che, forse, non risponde ai fini della legge di

delegazione". Considerato in diritto :

1. - Come risulta dall'ordinanza di rinvio, è pacifico che la

valutazione della consistenza della proprietà terriera del Capone

Spalluti, al fine della espropriazione disposta con il decreto

impugnato, è stata effettuata in base ai dati catastali esistenti dopo

la prima variazione apportata a seguito della verifica periodica

(lustrazione) avvenuta nel 1947. Dati che, come pure è accertato,

subirono una sostanziale modifica a seguito della pronuncia della

Commissione censuaria comunale di Gravina, con la quale fu parzialmente

accolto il ricorso del Capone Spalluti.

È noto che la pronuncia definitiva nel procedimento contenzioso

così instaurato attiene all'accertamento dello stato di fatto dei

terreni al momento della verifica: tanto è vero che, a norma dell'art.

131 del R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, gli aumenti e le diminuzioni

delle rendite catastali in dipendenza delle verificazioni periodiche

hanno effetto nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte (e cioè

rispetto alla materia per la quale il sistema catastale principalmente,

ma non esclusivamente, è preordinato) dal 1 gennaio dell'anno

successivo a quello destinato per la verifica. Il che vuol dire,

appunto, che l'accertamento delle variazioni in via definitiva, anche

se eventualmente stabilito in esito al procedimento contenzioso in

epoca di molto posteriore al momento della verifica, retroagisce, allo

scopo evidente di rendere il più possibile aderente alla realtà di

fatto l'applicazione delle imposte.

2. - La Corte costituzionale, nelle sentenze pronunciate in materia

di riforma fondiaria, tenendo ferma la data 15 novembre 1949, alla

quale per legge bisogna far riferimento per stabilire la consistenza

della proprietà terriera soggetta a scorporo, ha però avuto sempre

presente lo scopo della legge, che vuol colpire la proprietà stessa

appartenente ad un determinato soggetto giuridico, a quella data, nella

sua consistenza effettiva. Ha pertanto affermato il principio, in

aderenza al sistema delle leggi catastali - principio che va applicato

anche nel caso in esame -, che i dati catastali da tenersi presenti,

per l'assoggettabilità allo scorporo e per la determinazione del

quantitativo di terreno da scorporare, devono essere quelli che

corrispondono alla realtà di fatto al 15 novembre 1949 (v. sentenza 16

maggio 1957, n. 81). E, in un caso analogo a quello in esame, ha

esplicitamente ritenuto che le variazioni catastali apportate di

ufficio in epoca antecedente al 15 novembre 1949, e non divenute

definitive alla data del decreto di esproprio, non potevano essere

considerate efficaci ai fini dello scorporo (sentenza 25 giugno 1960,

n. 56).

In conseguenza la Corte, riaffermando il concetto che il

legislatore ha voluto che fosse colpita la proprietà terriera, a

quella data, nella sua consistenza reale e non già in quella

apparente, ha ritenuto che "l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla

legge ad eventi o atti successivi al 15 novembre 1949 e collegati a

situazioni in via di formazione anteriormente alla detta data, non

trova ostacolo nella norma dell'art. 4 della legge stralcio" (sentenza

12 maggio 1961, n. 25).

E evidente perciò che per la valutazione della quota da

espropriare in danno del Capone Spalluti si sarebbe dovuto tener conto

dei dati catastali determinati a seguito della decisione della

Commissione censuaria, che rappresentavano l'effettiva e reale

situazione dei terreni alla data del 15 novembre 1949.

3. - L'Avvocatura dello Stato, pur riconoscendo l'esattezza di

siffatti principi, ne ha rilevato gli inconvenienti, risultandone

intralciata l'opera degli Enti di riforma ogni qual volta siano da

reputarsi non definitivamente acquisiti alla data del 15 novembre 1949

gli estimi catastali. Ma questi inconvenienti - che peraltro

riflettono casi particolari o, come sul dirsi, marginali - non possono

indurre a modificare i principi posti in sede di legittimità

costituzionale, riflettendo questi il sistema della legge secondo il

suo inquadramento razionale nell'ordinamento giuridico e gli scopi di

essa. Se qualche inconveniente si è verificato, è da porre in

relazione alla brevità del termine entro cui (31 dicembre 1952) il

potere di espropriazione poteva essere esercitato; brevità però

necessaria, fra l'altro, ai fini della certezza della libertà della

proprietà terriera dall'onere conseguente alla riforma fondiaria. Le

difficoltà e gli inconvenienti che codesta brevità può aver

provocato non possono modificare o deformare il sistema della legge

(citata sentenza n. 25 del 1961).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre

1952, n. 2635, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto

nel procedimento di scorporo a carico del dott. Capone Spalluti

Domenico il terreno scorporato è stato determinato in superficie

maggiore alla effettiva consistenza alla data 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta. il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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