Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1962

Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 gennaio

1953, n. 18, promosso con ordinanza 13 febbraio 1961 del Tribunale di

Roma nel procedimento civile instaurato da Manzolini Ettore contro

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ed il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 90 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Viste le deduzioni presentate il 31 luglio 1961 dal Manzolini, il

12 agosto 1961 dall'Ente per la Maremma e il 14 luglio 1961 dal

Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

udita nell'udienza pubblica del 16 maggio 1962 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi nell'udienza stessa l'avv. Rosario Nicolò, per Manzolini

Ettore, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ritenuto che il predetto D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, emanato in

relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, disponeva

l'espropriazione in danno della Società per azioni "Azienda agraria

della Castelluccia", di alcuni terreni che il Manzolini ora assume

siano stati a lui trasferiti con atto 15 giugno 1942 rogato notaio

Clemente;

che innanzi al Tribunale l'Ente di riforma e il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste hanno opposto l'irrilevanza

dell'errore denunciato perché l'espropriazione, anche se non disposta

nei confronti della Società Castelluccia, si sarebbe dovuta egualmente

attuare nei riguardi del Manzolini, il quale dall'errore avrebbe

conseguito un vantaggio anziché un danno;

Considerato che il Tribunale, pur avendo ricordato, nella parte

dell'ordinanza che espone lo svolgimento del processo, il succitato

assunto dell'Ente di riforma e del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, ha pronunciato sulla fondatezza e sulla rilevanza della

questione di legittimità costituzionale soltanto con riferimento al

motivo dell'appartenenza del bene ad un soggetto diverso da quello

contro il quale fu diretto il procedimento di espropriazione;

che, in questa sede, l'Ente di riforma e il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, ribadito il profilo dell'irrilevanza

dell'errore suddetto, hanno altresì contestato che il Manzolini possa

opporlo, sia perché essendo unico azionista e successore a titolo

universale della Società Castelluccia, non sarebbe terzo rispetto al

procedimento di espropriazione, sia perché l'errore sarebbe stato da

lui causato, avendo fatto credere all'esistenza attuale della

Castelluccia;

che l'Ente di riforma e il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste hanno sostenuto la proponibilità di tali motivi per il

riflesso che, nella specie, e stata impugnata una legge-provvedimento;

che è perciò necessario che il giudice del processo principale

compia una nuova valutazione dei presupposti di ammissibilità del

giudizio di legittimità costituzionale, previa la istruttoria del caso

sui punti controversi suesposti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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