Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/1962

Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 6 settembre

1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720, promosso con ordinanza 4

maggio 1961 dal Tribunale di Bari nel Procedimento civile vertente tra

Lacava Rosalba e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la

riforma fondiaria -, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5

agosto 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avvocato Gabriele Pansa, per la Lacava, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma

fondiaria.

Il Tribunale di Bari con l'ordinanza di rimessione ha proposto alla

Corte la questione di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 6

settembre 1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720, osservando che

l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania nel determinare la

consistenza terriera della Lacava ha preso in considerazione le

variazioni di coltura n. 188 del 1 dicembre 1949 e n. 1211 del 15

marzo 1950, di epoca cioè successiva al 15 novembre 1949, data questa

fissata come termine invalicabile dell'art. 4 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, agli effetti della determinazione della consistenza dei

terreni soggetti ad esproprio.

La Corte ritiene che per la soluzione della questione di legittimità,

come sopra enunciata, siano necessari ulteriori accertamenti da parte

del Tribunale in ordine alle indicate variazioni, diretti a precisare

la natura (se a domanda o d'ufficio), le date in cui sono state

eseguite le verifiche catastali che hanno dato luogo alle variazioni,

la portata (se in aumento o in diminuzione), nonché le date di

efficacia (decorrenza) delle variazioni medesime ai sensi del R.D.L. 7

dicembre 1942, n. 1418; elementi questi che non è dato trarre con la

necessaria compiutezza dal documento tenuto presente dal Tribunale

(estratto storico catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Matera del

28 gennaio 1961), il quale attesta soltanto le date in cui sono state

riportate in catasto le variazioni in parola.

Ai fini degli accertamenti di cui sopra è necessario acquisire ai

documenti di causa le note di variazione n. 188 del 1 dicembre 1949 e

n. 1211 del 15 marzo 1950 con indicazione delle date in cui le stesse

risultano notificate alla Lacava e, qualora si tratti di variazioni

disposte a domanda dell'interessata, con precisazione delle date sotto

le quali le domande furono presentate e se la presentazione avvenne in

termini; se, infine, furono prodotti reclami e il loro esito:

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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