Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1966

Altra decisione · depositata il 19/11/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1952, n. 3283, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Romano Gaetano,

Maldarizzi Elmerinda e la Sezione speciale per la riforma fondiaria

dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria

in Puglia, Lucania e Molise, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze

1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del

31 ottobre 1964.

Visti gli atti di costituzione di Romano Gaetano e dell'Ente

riforma;

udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per

l'Ente riforma:

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 nel

procedimento civile pendente tra i signori Romano Gaetano e Maldarizzi

Elmerinda e la Sezione speciale riforma fondiaria dell'Ente per lo

sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia,

Lucania e Molise, il Tribunale di Bari ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3282, relativo al "trasferimento in

proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la

riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Gaetano nel

comune di Castellaneta";

che la questione è stata sollevata in relazione agli artt. 1 e 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ed in riferimento agli articoli 76

e 77 della Costituzione;

che l'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due Camere e

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 31 ottobre 1964;

che nel presente giudizio si sono costituiti il signor Gaetano

Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barile (atto 16

settembre 1964), e la Sezione dell'Ente di riforma, rappresentata e

difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

che nelle deduzioni aggiunte depositate il 10 ottobre 1966

l'Avvocatura dello Stato ha dato notizia che le parti sono addivenute

ad una transazione delle pretese dedotte nel giudizio a quo;

Considerato che i fatti esposti dall'Avvocatura generale dello

Stato possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza

della questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale, e che

tale valutazione non può essere compiuta se non dal Tribunale di Bari;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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