Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/03/1962 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 6

settembre 1952, n. 1397, promosso con ordinanza 19 novembre 1960 del

Pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Guzolini

Giuseppina, il Comune di Orbetello e l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco - laziale e del territorio del Fucino, iscritta al n. 6

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

udito l'avv. Luigi Tripputi, per la Guzolini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1959 Guzolini

Giuseppina in Andreis conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di

Orbetello il Comune di Orbetello in persona del Sindaco protempore e

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del

territorio del Fucino in persona del suo presidente, chiedendo in

rivendica, previa declaratoria di illegittimità costituzionale da

parte della Corte costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397,

i terreni posti nel tombolo di Giannella, Comune di Orbetello,

rappresentati nel nuovo catasto del Comune di Orbetello al foglio 58

particelle 54 e 55.

Assumeva la Guzolini di aver acquistato i terreni sopra indicati

dai signori Barabino Vincenzo, Angela, Caterina in Mercenaro e

Fortunato con rogito Fausto Ugazzi di Orbetello in data 26 luglio 1941,

ivi registrato l'11 agosto 1941 e trascritto presso la Conservatoria

dei registri immobiliari di Grosseto il 26 settembre 1941.

Il Comune di Orbetello, costituitosi in giudizio, osservava che con

rogito De Carolis di Grosseto in data 7 marzo 1958, ivi registrato l'8

aprile e trascritto l'11 dello stesso mese, aveva effettuato una

permuta con l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in

forza della quale aveva acquistato la proprietà di terreni descritti

al catasto al foglio 58, particelle 54 e 55.

Chiedeva in conseguenza che la domanda attrice fosse rigettata e

che, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto di proprietà della

Guzolini, l'Ente per la colonizzazione fosse condannato a risarcire il

Comune dei danni e delle spese conseguenti alla evizione.

Si costituiva in giudizio anche l'Ente Maremma, rilevando di aver

acquistato la proprietà dei terreni dati in permuta al Comune in forza

del decreto di espropriazione 6 settembre 1952, n. 1397, emesso contro

Barabino Vincenzo.

Il Pretore, con ordinanza 19 novembre 1960, ha ritenuto che dai

documenti prodotti dalla difesa dell'attrice risulta che i terreni in

questione pervennero alla Guzolini con rogito Ugazzi debitamente

trascritto; pertanto, riconoscendo non manifestamente infondata la

eccezione di illegittimità costituzionale del decreto n. 1397 del 1952

sollevata dalla difesa medesima, ha disposto la sospensione del

giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata

alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte ai sensi

dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita Guzolini

Giuseppina in persona della sua mandataria generale Guzolini Elena in

Ciacci, depositando in cancelleria il 27 gennaio 1961 le proprie

deduzioni con procura conferita agli avvocati Gino Pietrosanti del foro

di Grosseto e Luigi Tripputi del foro di Roma, con elezione di

domicilio presso quest'ultimo.

La difesa della Guzolini ha richiamato le sentenze della Corte n.

10 e n. 57 del 1959, secondo le quali nel sistema della legge di

riforma agraria il procedimento di esproprio deve essere svolto nei

confronti di colui che è vero proprietario, onde deve ritenersi

viziato di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76

e 77 della Costituzione, un decreto del Presidente della Repubblica che

comprenda nello scorporo terreni non appartenenti allo espropriato.

Ciò premesso, la difesa osserva che tali statuizioni sono

applicabili nella specie, poiché - come risulta dagli atti prodotti -

la Guzolini acquistò i terreni in contestazione in data 26 luglio

1941, in epoca cioè anteriore alla stessa promulgazione delle leggi di

riforma fondiaria.

La difesa, pertanto, conclude chiedendo che la Corte voglia

dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto n. 1397 del

1952, emesso contro Barabino, e la inapplicabilità di esso ai terreni

di proprietà della Guzolini.

Nel giudizio dinanzi alla Corte non si sono costituiti né il

Comune di Orbetello, né l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

All'udienza pubblica, l'avv. Tripputi, per la Guzolini, ha svolto

le deduzioni e confermato le conclusioni scritte. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza di rimessione viene proposta a questa Corte la

questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952,

n. 1397, per aver compreso nell'esproprio a carico di Barabino

Vincenzo terreni a questo non appartenenti, in quanto venduti con

rogito Ugazzi del 26 luglio 1941 a Guzolini Giuseppina.

La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su analoghe

questioni (cfr. sentenze nn. 8, 10 e 57 del 1959) e non ha motivo per

discostarsi dal precedente suo orientamento.

Il Pretore di Orbetello ha nella sua ordinanza ritenuto, in base ai

documenti prodotti in quel giudizio, che i terreni corrispondenti alle

particelle 54 e 55 del foglio 58 del nuovo catasto del Comune di

Orbetello appartengono alla Guzolini Giuseppina fin dal 1941 e che tali

terreni, compresi nella espropriazione disposta con il citato decreto

n. 1397 del 1952 nei riguardi del Barabino, sono gli stessi che l'Ente

per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ha dato in permuta al

Comune di Orbetello con rogito De Carolis di Grosseto in data 7 marzo

1958. Al detto Pretore è risultato, pertanto, che alla data del 15

novembre 1949 - data alla quale nel sistema delle leggi di riforma

fondiaria deve farsi riferimento ai fini della determinazione della

consistenza della proprietà e dell'accertamento della persona del

proprietario gli appezzamenti di terreno rivendicati dalla Guzolini non

appartenevano al Barabino, soggetto passivo dello scorporo effettuato

con il decreto impugnato.

Detto decreto, in quanto nell'esproprio sono stati compresi terreni

che al Barabino non appartenevano, ha ecceduto dai limiti della legge

delega e, pertanto, relativamente ai terreni in parola, deve essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 6 settembre

1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non

appartenevano a Barabino Vincenzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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