Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1966 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4134, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1964 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra De Pascalis

Carlo e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta

al n. 143 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964.

Visti gli atti di costituzione di Carlo De Pascalis e dell'Ente di

riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Ferdinando D'Atena, per il De Pascalis, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Ente di

riforma fondiaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso avanti al Tribunale di Bari da De

Pascalis Carlo contro la Sezione speciale dell'Ente per la riforma

fondiaria in Puglia e Lucania, promosso per ottenere la riconsegna dei

beni da quest'ultimo espropriati con il D.P.R. 28 dicembre 1952, n.

4134, o in subordine il risarcimento del danno, l'attore sollevava

questione di legittimità costituzionale del decreto delegato di

scorporo per violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, e, in via subordinata, dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n.

333. Il Tribunale ha ritenuto che la censura di eccesso di delega

denunciato dovesse ritenersi non manifestamente infondata, nella

considerazione che l'Ente di riforma, nel procedere alla determinazione

della consistenza patrimoniale terriera dell'attore, non aveva tenuto

conto né del fatto che uno dei fondi in essa inclusi aveva cessato di

appartenergli, in virtù di atto di divisione stipulato anteriormente

al 15 novembre 1949, e neppure delle risultanze del lodo arbitrale che

aveva fatto cessare la comunione ereditaria, e che, pur se reso

esecutivo dopo la data predetta, tuttavia, traendo origine da una

situazione giuridica posta in essere anteriormente, deve ritenersi

idoneo a far retroagire i suoi effetti all'epoca dell'apertura della

successione, ai sensi dell'art. 757 del Codice civile. Ha altresì

ritenuto che egualmente non infondata fosse anche la questione

sollevata in via subordinata, dato che l'espropriazione che sarebbe

stata disposta oltre il valore della quota ideale spettante al

condomino espropriato, configura una violazione dell'art. 8 della legge

n. 333 del 1951. E poiché la risoluzione delle questioni sollevate è

apparsa rilevante per la decisione della causa, il Tribunale, con

ordinanza 11 giugno 1964, ha disposto la sospensione del giudizio e

l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, comunicata e notificata, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1964, n. 212.

Si è costituito avanti alla Corte il De Pascalis Carlo,

rappresentato e difeso dagli avvocati Pansa Gabriele e D'Atena

Ferdinando depositando in data 8 agosto 1964 deduzioni, poi sviluppate

con memoria del 7 gennaio 1966, nelle quali ribadisce quanto già

dedotto nella sede di merito circa l'opponibilità sia dell'atto di

divisione debitamente trascritto prima del 15 novembre 1949, in virtù

del quale il fondo Prisenna a lui espropriato doveva considerarsi

passato in proprietà del fratello Giovanni, e sia ancora del

successivo lodo emesso nel giudizio arbitrale promosso per comporre la

controversia sorta in sede di divisione fra gli eredi dei beni paterni,

perché, pur se emanato posteriormente alla data predetta, si riferisce

ad una situazione giuridica anteriore ad essa, ed è pertanto

produttivo dell'effetto previsto dall'art. 757 del Codice civile,

secondo cui gli assegnatari delle quote materiali sono considerati

proprietari delle medesime fin dal momento in cui erano entrati in

comunione. Invoca a sostegno di quanto dedotto le sentenze di questa

Corte nn. 2 e 9 del 1963. In via subordinata rileva che, anche a volere

accogliere la tesi della permanenza dello stato di indivisione dei beni

al novembre 1949, il decreto delegato sarebbe egualmente viziato per

avere disposto l'esproprio della masseria Barone di Muro per

l'estensione di ettari 102.71.47, mentre è provato che la quota ideale

spettante al ricorrente era di ettari 64.48.06. Conclude chiedendo che

sia dichiarata la illegittimità del decreto di esproprio.

Si è costituita in giudizio anche la Sezione speciale dell'Ente

per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, assistita e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato, e, con deduzioni del 4 agosto

1964, ha eccepito preliminarmente la mancanza di rilevanza della

questione sollevata, e nel merito la sua infondatezza, dato che per

l'art. 4 della legge n. 841 la determinazione della proprietà terriera

espropriabile deve essere effettuata in base alla sua consistenza al 1S

novembre 1949, tenendosi conto che a quell'epoca i beni riguardanti il

ricorrente erano ancora indivisi. Che, anche a volere ammettere che si

possano considerare situazioni intervenute successivamente, non si

potrebbe mai andare oltre il 29 ottobre 1950, data di entrata in vigore

della legge stralcio, poiché a tale data gli enti erano legittimati a

procedere ad esproprio della proprietà, anche se in comunione o pro

indiviso, secondo le quote della tabella allegata alla legge stessa,

mentre il lodo arbitrale è stato depositato presso la Pretura di Lecce

il 30 ottobre 1950. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile, o comunque infondata. Considerato in diritto :

1. - Il primo motivo dedotto a sostegno della questione di

costituzionalità per eccesso di delega del D.P.R. 28 dicembre 1952, n.

4134, è fondato. Risulta infatti dagli atti che la Sezione speciale

per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, nel determinare la

consistenza della proprietà terriera appartenente a Carlo De Pascalis

alla data del 15 novembre 1949, vi ha incluso anche il fondo denominato

"Prisenna" che, invece, in virtù dell'atto (stipulato il 18 luglio

1944 e registrato il 26 stesso mese) con cui si è proceduto alla

divisione consensuale dei beni dell'eredità della madre Teresa De

Pascalis deceduta nel 1927, cui concorrevano in parti uguali i due

fratelli Carlo e Giovanni De Pascalis, era stato assegnato a

quest'ultimo. Sicché nessun dubbio può sorgere sulla violazione

dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non essersi tenuto

conto della situazione relativa alla proprietà sussistente al 15

novembre 1949.

2. - Col secondo motivo si sostiene che sarebbe stato violato

l'articolo ora menzionato perché, nella valutazione del coacervo della

proprietà terriera sulla quale è stata determinata la quota di

esproprio a carico dell'attore, non si è presa in considerazione la

divisione dei beni provenienti dall'eredità paterna, effettuata in

virtù del lodo arbitrale (posto in essere, con compromesso stipulato

fra i coeredi, il 2 marzo 1950, e previo abbandono dell'azione

giudiziaria divisoria che in precedenza, con atto di citazione 5

dicembre 1949, era stata promossa da uno di essi, il De Pascalis

Giovanni) emesso il 29 novembre dello stesso anno, e divenuto esecutivo

il giorno successivo. Si afferma che la divisione così effettuata,

doveva considerarsi operativa fin dal momento dell'apertura delle

successioni verificatesi negli anni 1926 e 1942, e cioè in data

anteriore a quella stabilita dall'art. 4 citato, con la conseguenza

dell'opponibilità del lodo stesso nei confronti della Sezione di

riforma.

È da osservare al riguardo che, se non è dubbio che, in via

generale, sia da attribuire al lodo emesso per regolare una divisione

lo stesso carattere dichiarativo proprio di ogni atto di divisione, e

di conseguenza farne scaturire l'effetto previsto dal l'art. 757 del

Codice civile, che è stato invocato dall'ordinanza, non si può

tuttavia ammettere l'estensibilità di tale principio ai rapporti

derivanti dalle procedure di esproprio espletate in attuazione delle

leggi di riforma fondiaria. La Corte ha già rilevato, con la sentenza

n. 82 del 1957, che criterio fondamentale cui si ispirano tali leggi è

di impedire che la stabilizzazione alla data del 15 novembre 1949 della

proprietà terriera soggetta a scorporo venga a subire alcuna

modificazione per volontà del privato successivamente alla data

predetta, ed ha statuito che il criterio stesso debba valere anche per

gli atti di divisione ereditaria, perché altrimenti potrebbe riuscire

compromessa l'attuazione delle leggi in parola. Infatti, in virtù

della divisione, potrebbero venire assegnati al condividente (ed anche

all'infuori della sua volontà, come nel caso di divisione giudiziale)

terreni non soggetti a trasformazione, oppure beni diversi dalla

proprietà terriera, con l'effetto di incidere sulla quota che sarebbe

stata soggetta ad esproprio. La Corte ritiene che i principi così

formulati debbano essere confermati e che, pertanto, come

l'appartenenza dei terreni a titolo di comunione non possa ostacolare

la procedura espropriativa, così gli atti di scioglimento della

comunione stessa successivi al 15 novembre 1949 non possano esplicare

effetti sulla procedura già effettuata, o su quella effettuabile anche

posteriormente agli atti stessi, nei limiti di tempo consentiti per la

pubblicazione dei decreti di esproprio.

Il richiamo fatto dalla ordinanza alle precedenti pronuncie di

questa Corte n. 16 del 1962 e n. 9 del 1963 non può ritenersi

pertinente poiché esse si riferiscono a questioni diverse da quella in

esame. Infatti la prima dichiarò l'illegittimità costituzionale di

un decreto di esproprio che non aveva tenuto conto della situazione

patrimoniale verificatasi per effetto di un testamento, che, pur

pubblicato ed accettato anteriormente al 15 novembre 1949, era stato

redatto nel 1920 da persona poi deceduta nel 1937. La seconda

riguardava la mancata considerazione delle variazioni apportate ai dati

catastali per effetto di decisione della commissione censuaria comunale

che, pur emessa posteriormente al 14 novembre, dichiarava l'esatta

consistenza della proprietà dell'espropriato a questa data. In

entrambi i casi si è fatto valere il principio, formulato in termini

generali con la sentenza n. 25 del 1961, secondo il quale l'efficacia

retroattiva riconosciuta dalla legge comune a eventi o atti successivi

al 15 novembre 1949, non trova ostacolo nella norma dell'art. 4,

purché eventi o atti siano collegati a situazioni le quali erano in

via di formazione anteriormente alla data predetta.

3. - La questione sollevata col terzo motivo sarebbe da ritenere

fondata se si fosse fornita la dimostrazione dell'eccedenza della quota

di scorporo, determinata con il decreto presidenziale a carico di Carlo

De Pascalis, rispetto a quella che si sarebbe invece dovuta stabilire,

sulla base del complesso della proprietà terriera a lui spettante,

quale quota ideale sui beni indivisi provenienti dalla successione

ereditaria dal padre Luigi. Ma, in luogo di tale dimostrazione,

l'interessato, nell'allegare la violazione dell'art. 8 della legge n.

333 del 1951, ha fatto valere solo la circostanza che al 15 novembre

1949 la masseria "Barone di Muro" era accatastata per complessivi ha.

171.97.87, ed era a lui intestata (in condominio col fratello Giovanni)

solo per 3/4, mentre l'esproprio a carico di tale bene è stato

effettuato per l'estensione di ha. 102.71.47, cioè in misura di gran

lunga superiore alla quota ideale, che sarebbe stata pari a ha.

64.48.06. Ora l'art. 8 ha voluto salvaguardare l'interesse dei

condomini di proprietà indivise richiedendo l'imputazione alla quota

ereditaria della porzione espropriata al condomino assoggettato alle

leggi di riforma, ma non ha escluso che l'esproprio stesso si estenda

su un singolo fondo, anche per l'intera sua estensione. Tale

interpretazione della norma richiamata è stata del resto già

affermata dalla Corte con le sentenze nn. 41 del 1964 e 71 del 1965 che

si sono riferite al principio secondo cui nelle comunioni il diritto di

ciascun condomino investe tutto intero il bene indiviso, ed hanno fatta

valere la considerazione che, adottandosi una diversa soluzione,

potrebbe riuscire preclusa l'applicazione integrale dell'art. 4, ove

uno solo dei fondi indivisi sia ubicato in zona sottoposta a

trasformazione fondiaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4134, in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della

consistenza della proprietà terriera posseduta da Carlo De Pascalis,

vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin

dal 1944.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo, della Consulta, il 17 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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