Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1963 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 27

dicembre 1952, nn. 3473 e 3474, promosso con ordinanza emessa il 1

giugno 1962 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra

Granatiero Antonio e Ugo e la Sezione speciale per la riforma fondiaria

in Puglia e Lucania, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27

ottobre 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Granatiero Antonio e

Ugo e della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e

Lucania;

udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Ferdinando D'Atena, per i Granatiero, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Valente Simi, per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto del 17 febbraio 1955 i signori Granatiero Antonio e Ugo

convenivano innanzi al Tribunale di Bari la Sezione speciale per la

riforma fondiaria in Puglia e Lucania per sentirla condannare alla

restituzione dei beni di loro proprietà espropriati con i decreti

presidenziali nn. 3473 e 3474 del 27 dicembre 1952, o in subordine al

risarcimento dei danni, assumendo che i decreti dovevano considerarsi

affetti da illegittimità costituzionale per eccesso di delega, sulla

base di cinque diversi motivi, nel corso del giudizio ridotti a tre.

Il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondati solo due di

questi. E precisamente, in primo luogo, quello relativo al D.P.R. n.

3473, risultando che oggetto del medesimo, per l'Agro, di Manfredonia,

sono anche i terreni di cui alle particelle 9 e 11 del foglio di mappa

63 e della partita catastale 2127, i quali, secondo le informazioni del

Consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria in data

11 aprile 1961, non ricadono nel comprensorio di bonifica della

Capitanata, cui solamente, a tenore dell'art. 1, n. 3, del D.P.R. 7

febbraio 1951, n. 67, è da limitare l'applicazione delle leggi di

riforma. In secondo luogo ugualmente non manifestamente infondata ha

ritenuto l'allegata violazione degli artt. 8 e 9 della legge stralcio

n. 841 del 1950, avendo l'Ente erroneamente considerata tardiva la

domanda dei proprietari espropriati rivolta a ottenere la conservazione

del terzo residuo, poiché il termine stabilito dall'art. 9 per la

presentazione di tale domanda decorre solo dalla data di pubblicazione

dei piani di esproprio, pubblicazione che nella specie non può

ritenersi avvenuta alla data del 27-31 dicembre 1951 poiché essa si

riferiva a piani che, non contenendo la definitiva determinazione dei

terreni da espropriare, non rendevano possibile la presentazione della

domanda stessa, accompagnata dal piano particolareggiato delle opere di

trasformazione da eseguire. L'amministrazione avrebbe dovuto procedere

ad una nuova pubblicazione dei piani particolareggiati rettificati,

ciò che non ha fatto, mentre ha invece tramutato senz'altro questi

ultimi nei decreti di esproprio impugnati.

Avendo ritenuto le indicate questioni rilevanti per la risoluzione

del giudizio sottopostogli, il Tribunale, con sua ordinanza del 1

giugno 1962, ha deliberato di sospendere il provvedimento in corso e

disposto il rinvio degli atti a questa Corte. L'ordinanza ritualmente

comunicata e notificata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

del 27 ottobre 1962, n. 273.

Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si sono costituiti il

26 settembre 1962 Granatiero Antonio e Ugo, con la rappresentanza e

difesa degli avv. Ferdinando D'Atena e Gabriele Pansa; si è

costituita altresì il 3 settembre 1962, la Sezione speciale per la

riforma fondiaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale

dello Stato.

Nelle sue deduzioni la difesa delle parti private si ricollega alle

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e sostiene

l'illegittimità dei DD.PP.RR. 27 dicembre 1952, nn. 3473 e 3474, per

avere espropriato beni posti fuori del comprensorio di riforma

fondiaria, e altresì per avere dichiarato Granatiero Antonio decaduto

dal beneficio del "terzo residuo" senza una preventiva nuova

pubblicazione dei piani particolareggiati modificati, che si rendeva

necessaria.

L'Avvocatura dello Stato, nelle sue deduzioni, riconosce che

effettivamente il decreto di esproprio n. 3473 ha compreso due

particelle non incluse nel comprensorio di bonifica della Capitanata e

che, pertanto, tale decreto, entro questi limiti, deve essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo.

L'Avvocatura sostiene poi che non deve invece ritenersi consentito

fare valere in un giudizio di legittimità costituzionale doglianze

(come quella relativa alle determinazione adottate dall'Ente di riforma

in materia di "terzo residuo") che investono non i decreti

presidenziali, bensì l'attività amministrativa dell'Ente di riforma

preparatoria alla pubblicazione del piano di esproprio. Le eventuali

lesioni che tale attività abbia determinato devono essere fatte valere

con i modi stabiliti dal sistema. Sia che si tratti di diritto

soggettivo o di interesse legittimo, e quale che sia il giudice

competente ad offrire la relativa tutela, non si può contestare la

validità e l'esecutorietà degli atti amministrativi preparatori, sino

a quando non ne sia stata dichiarata l'illegittimità in sede

competente. Dal che consegue che i decreti di esproprio nn. 3473 e

3474 non potevano nella specie non adeguarsi alla deliberazione presa

in data 18 aprile 1952 dalla Sezione speciale per la riforma fondiaria,

nella quale l'inapplicabilità degli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, è fatta derivare dalla mancata richiesta degli

interessati nel termine stabilito e se ne afferma l'illegittimità per

difetto di alcuni presupposti. A conferma della tesi sostenuta invoca

le sentenze di questa Corte nn. 59 e 63 del 1957 e conclude chiedendo

che, per quest'ultimo punto, sia dichiarata non fondata la questione

proposta dal Tribunale di Bari. Considerato in diritto :

1. - La prima delle questioni sollevate dall'ordinanza è fondata.

Infatti risulta dagli atti, e non è contestato neanche dall'Avvocatura

dello Stato, che il D.P.R. n. 3473 ha compreso nel provvedimento

espropriativo emesso nei confronti della ditta Granatiero anche alcune

particelle (e precisamente quelle di cui ai numeri 9 e 11 del foglio di

mappa 63 e partita catastale 2127) le quali, pur ricadendo nel

territorio del Comune di Manfredonia, non sono, incluse nel

comprensorio generale di bonifica della Capitanata. E poiché l'art. 1,

n. 3, del D.P.R. del 7 febbraio 1951, n. 67, limita l'applicabilità

delle norme sulla riforma fondiaria solo a quelle parti del Comune su

menzionato, le quali facciano parte del predetto comprensorio, non

appare dubbio l'eccesso di potere in cui il decreto impugnato è

incorso per questa parte della sua statuizione.

Nessun ostacolo a tale conclusione è deducibile dal fatto che

l'eccesso riscontrato si riferisce non già alla legge delegante ma. ad

un decreto delegato cui la prima rinvia, e precisamente al citato

D.P.R. n. 67 che ha proceduto alla determinazione dei territori

suscettibili di trasformazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 841,

poiché, come la Corte ha già avuto occasione di decidere con la sua

sentenza n. 25 del 1961, l'inosservanza nei singoli decreti di

esproprio delle prescrizioni relative alle zone territoriali fissate da

decreti delegati configura anch'esso un vizio di incostituzionalità,

in quanto si risolve in una violazione della legge di delegazione,

perché questa, deferendo ad altro atto con forza di legge la

determinazione dell'ambito entro cui gli Enti di riforma avrebbero

potuto esplicare la loro attività, ha conferito alla medesima

carattere definitivo e vincolante per singoli decreti espropriativi.

2. - Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9

della legge n. 841 del 1950, nella considerazione che il termine da

esso fissato per la presentazione della domanda di conservazione del

terzo residuo da parte dei proprietari espropriati è stato fatto

decorrere da una data alla quale non era stato ancora pubblicato, il

piano particolareggiato definitivo dei terreni da scorporare.

Il motivo è fondato. Infatti risulta dagli atti, e non è

contestato, che nella specie i piani particolareggiati riguardanti i

terreni di proprietà dei sigg. Granatiero, quali erano stati

pubblicati il 27-31 dicembre 1951, comprendevano una superficie da

scorporare per complessivi ettari 103,85,81. Tali piani vennero

successivamente modificati, apportandosi una notevole riduzione della

superficie predetta, ma, senza che si procedesse a nuova pubblicazione,

si fece luogo all'emanazione dei decreti di esproprio n. 3473 e n. 3474

in data 27 dicembre 1952. In questa situazione il termine del 5 aprile

1952, che era stato fissato per la produzione della domanda pel terzo

residuo e del relativo piano dettagliato di trasformazione dalla

Sezione speciale per la riforma fondiaria di Bari con nota in data 31

dicembre 1951, non poteva ritenersi idoneo a determinare la decadenza

dal diritto, non essendo allora intervenuta nessuna determinazione

definitiva in ordine all'entità dello scorporo, e risultando

testualmente che il riferimento alla consistenza catastale del terzo

residuo ed alle direttive di massima per la trasformazione era stato

fatto dalla Sezione stessa tenendo presenti i piani particolareggiati

pubblicati il 27 dicembre dello stesso anno 1951.

Infatti è chiaro che il termine di 60 giorni prescritto dall'art.

9 della citata legge n. 841 deve farsi decorrere dalla data di

pubblicazione di quello stesso piano particolareggiato che poi è

assunto a contenuto del decreto di espropriazione. Nel caso che il

progetto di piano venga, prima della sua approvazione, a subire delle

modifiche in ordine alla quantità e qualità dei terreni ritenuti

suscettibili di espropriazione, si rende necessario procedere ad una

nuova pubblicazione del medesimo, e solo da quest'ultima può farsi

decorrere il termine per la presentazione della richiesta di

conservazione dei terreni costituenti il terzo. Non è dubbio che la

redazione del piano dettagliato delle opere da eseguire per la

trasformazione e l'appoderamento dei terreni medesimi, il quale deve, a

pena di decadenza, accompagnare la richiesta stessa, presupponga

necessariamente la conoscenza della estensione dei terreni compresi nel

progetto di esproprio, nonché della loro localizzazione e natura,

cioè di tutti quegli elementi cui il piano medesimo deve adeguarsi.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che la censura di cui

all'ordinanza non può essere elevata sul piano costituzionale poiché

la deliberazione di considerare i proprietari espropriati rinunciatari

al beneficio della conservazione del terzo residuo per tardività della

loro domanda rispetto al predetto termine del 5 aprile 1952 era stata

presa con provvedimento di un'autorità amministrativa, quale la

Presidenza della Sezione speciale di riforma, regolarmente comunicata

agli interessati, e contro di essa si sarebbero dovuti esperire i

rimedi consentiti contro gli atti amministrativi lesivi di diritti o

interessi legittimi. Tale eccezione non può però essere attesa

poiché compete alla Corte sindacare l'osservanza delle condizioni

poste dalla legge delegante per il valido esercizio del potere di

disporre mediante atti con forza di legge l'espropriazione dei terreni

soggetti a riforma.

Non contraddicono a tale principio le sentenze nn. 59 e 63 del 1957

invocate dall'Avvocatura poiché con esse la Corte ha escluso che

l'omissione di alcune operazioni da parte degli enti di riforma (e

precisamente la predisposizione del programma di trasformazione

fondiaria di tutti i territori ritenuti suscettibili di trasformazione,

ai sensi dell'art. 3 della legge stralcio, che nulla ha a che fare con

il piano particolareggiato relativo ai singoli terreni soggetti a

scorporo), preliminari alla emanazione dei decreti di esproprio,

potesse incidere sulla legittimità di questi, e ciò nella

considerazione che la legge delegante non le considera necessarie alla

valida formazione dei medesimi.

Poiché la domanda di conservazione di una parte dei terreni

riguardava entrambi i piani particolareggiati, l'eccesso di delega

rilevato invalida tutti e due i decreti presidenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n.

3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta

Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7

febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione,

in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio

particelle facenti parte di territori non suscettibili di

trasformazione fondiaria;

b) la illegittimità costituzionale del predetto D.P.R. n. 3473 e

di quello n. 3474, come sopra pubblicato, in relazione agli artt. 3 e 4

della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma,

della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei

proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo

residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei

piani particolareggiati modificati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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