Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1958

Altra decisione · depositata il 30/12/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti

presidenziali n. 3270 e n. 3271 del 18 dicembre 1952, promosso con

ordinanza emessa il 23 luglio 1957 dal Tribunale di Locri nel

procedimento civile vertente tra Pellicano Pier Domenico e la Sezione

speciale per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione

della Sila, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957.

Udita nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1958 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi l'avv. Pasquale Petrolillo per il Pellicano e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per la Sezione speciale

per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Ritenuto in fatto:

La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto del

giudizio promosso con ordinanza 23 luglio 1957 del Tribunale di Locri,

è stata sollevata nel procedimento instaurato da Pellicano Pier

Domenico nei confronti della Sezione speciale per la riforma fondiaria

dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

In tale procedimento il Pellicano ha dedotto la illegittimità

costituzionale dei decreti presidenziali n. 3270 e n. 3271 del 18

dicembre 1952, pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, con i quali gli

sono stati espropriati, per un imponibile di L. 18.363,49, terreni siti

in agro di Gioiosa e Roccella Jonica.

La denunciata illegittimità costituzionale conseguirebbe, secondo

la difesa del Pellicano, alla violazione dell'art. 76 della

Costituzione in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841. Tra l'altro perché l'Ente espropriante, nell'operare il

coacervo dei terreni, avrebbe computato ettari 30 di seminativo del

fondo "Prateria", da epoca anteriore al 15 novembre 1949 appartenenti

non ad esso Pellicano, ma ai di lui fratelli, Massimo, Carlo, Lea e

Giulia. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la illegittimità

costituzionale dei decreti di espropriazione sia per la invalidità

della legge di delega, che per eccesso della funzione legislativa

delegata, in quanto egli avrebbe subito l'esproprio di una quota di

terreni (ettari da 35 a 45) eccedenti quella consentita.

Chiedeva inoltre la restituzione dei terreni espropriati e la

condanna della Sezione O.V.S. ai danni.

L'ordinanza del Tribunale di Locri non ha preso in esame l'eccepita

invalidità della legge di delegazione perché "non dimostrata e

neppure discussa". Relativamente poi ai dedotti motivi di

illegittimità costituzionale ha ritenuto non manifestamente infondato

soltanto il motivo riguardante la violazione dell'art. 4 della legge n.

841 in quanto, secondo il Pellicano, la Sezione O.V.S. avrebbe "incluso

nel coacervo fondiario eseguito per la determinazione delle quote di

scorporo ettari 30 di terreni del fondo Prateria, non appartenenti ad

esso Pellicano, come risulta dall'atto Pellizzieri del 4 febbraio

1949".

"La Sezione convenuta - continua l'ordinanza - non contesta tale

circostanza, che non riguarda l'estensione catastale, ma la consistenza

dei terreni espropriandi alla data del 15 novembre 1949. La ipotesi,

quindi, di un eccesso nell'esercizio della funzione legislativa

delegata non può ritenersi a priori infondata".

Il Tribunale di Locri, ritenendo che tale questione di

illegittimità costituzionale influisse sulla definizione della

controversia sottoposta al suo esame, ha sospeso di pronunziare nel

merito, ordinando la rimessione degli atti a questa Corte per la

decisione di sua competenza.

L'ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio

dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 296 del 30 novembre 1957.

Ritualmente si sono costituiti in giudizio mediante deposito delle

deduzioni, sia il Pellicano che la Sezione speciale per la riforma

fondiaria dell'Opera per la volorizzazione della Sila.

Il primo, rappresentato in virtù di procura speciale (atto notar

Bellino di Roma 18 dicembre 1957) dall'avv. Pasquale Petrolillo con

studio in Roma, via Reno, 22 (deduzioni depositate il 20 dicembre

1957). La seconda rappresentata e difesa, come per legge,

dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (deduzioni depositate il 14 novembre

1957).

La difesa del Pellicano si limita a chiedere che la Corte "pronunci

la illegittimità costituzionale sollevata dall'autorità

giurisdizionale con le conseguenze di legge".

La difesa della Sezione speciale premette che il Tribunale di Locri

circoscrive la questione relativa alla legittimità costituzionale dei

decreti di espropriazione, per cui è controversia, al punto di essere

stati inclusi nel coacervo fondiario ettari 30 di terreno del fondo

"Prateria" non appartenenti all'espropriando Pellicano, come

risulterebbe dal rogito Pellizzieri 4 febbraio 1949, determinandosi in

tal guisa un errore per eccesso nella quota da scorporare (art. 4 legge

21 ottobre 1950, n. 841). Secondo l'Avvocatura siffatta impostazione

supporrebbe che il Tribunale, prima di inviare gli atti a questa Corte,

avesse preso visione del rogito Pellizzieri ed avesse risolta la

questione relativa alla non appartenenza dei ripetuti trenta ettari al

proprietario espropriando.

Ma il Tribunale nulla avrebbe deciso su questo punto ed emanando in

limine l'ordinanza sovra trascritta, avrebbe richiesto a questa Corte

una pronuncia di carattere meramente ipotetico; cioè cosa potrà

accadere quoad legitimitatem actus, se sarà accertato non essere il

Pellicano titolare dei trenta ettari in questione, quanto meno agli

effetti dell'applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

E ciò, in violazione dell'art. 23 cpv. legge 11 marzo 1953, n.

87.

Pertanto, prosegue l'Avvocatura, la divisione non riguarderebbe il

fondo "Prateria", tutt'al più conterrebbe un annuncio della futura

divisione di quell'immobile rustico, e dei criteri che saranno seguiti,

quando tale divisione avrà luogo. Ciò posto: o il Tribunale non ebbe

presenti i dati di fatto: o il Tribunale, pur avendo tenuto in

considerazione il rogito del 1949, ne riservò l'esame circa il valore

e la portata giuridica ad un momento successivo alla pronuncia della

Corte costituzionale.

E conclude chiedendo che "la questione di legittimità

costituzionale sollevata nell'ordinanza del Tribunale di Locri sia

dichiarata inammissibile o quanto meno infondata".

Nel termine prescritto, il Pellicano ha presentato una breve

memoria illustrativa.

In essa si afferma che il Tribunale di Locri, con l'ordinanza 3

agosto 1957, ha opportunamente valutato, ponendolo a base della

prevista incostituzionalità dei decreti di esproprio, l'atto

Pellizzieri del 4 febbraio 1949, deducendo "in maniera

incontrovertibile che i 30 ettari di terreno inclusi nel coacervo

fondiario impegnato dall'espropriazione non appartengono

all'espropriando Pellicano".

Si sostiene inoltre che le clausole trascritte nel cennato atto per

quanto attiene al fondo o bosco "Prateria", "hanno uno spiccato tenore

obbligatorio tra le parti le quali hanno inteso disporre in maniera

tassativa e categorica e non ipotetica ed eventualistica dei beni

indicati".

Si conclude insistendo nel richiedere che la Corte pronunci la

illegittimità costituzionale anche pro parte dei decreti nn. 3270 e

3271 del 18 dicembre 1952 del Presidente della Repubblica.

Nell'udienza del 3 dicembre 1958 la difesa delle parti ha

illustrato le rispettive deduzioni.

Considerato in diritto:

La Corte è chiamata a decidere se i decreti presidenziali nn. 3270

e 3271 del 18 dicembre 1952 abbiano violato l'articolo 4 della legge di

delegazione 21 ottobre 1950, n. 841, per avere erroneamente incluso,

nel coacervo fondiario, ettari trenta di terreno del fondo "Prateria"

non appartenente all'espropriando Pier Domenico Pellicano, incorrendo

in tal modo in un eccesso nella quota da espropriare.

La data del 15 novembre 1949 costituisce, nel sistema delle leggi

di trasformazione agraria e fondiaria (legge 12 maggio 1950, n. 230;

legge 21 ottobre 1950, n. 841), un termine costante di riferimento per

l'individuazione del titolare delle proprietà soggette ad esproprio

(sent. n. 67 del 14 maggio 1957; sent. n. 82 del 16 maggio 1957).

Ciò posto, per stabilire la consistenza patrimoniale di Pier

Domenico Pellicano, alla data del 15 novembre 1949, è necessario

precisare la natura giuridica del negozio stipulato dalle parti con il

rogito Pellizzieri del 4 febbraio nel quale tra l'altro è detto: "...

i germani Pellicano, per evitare giudizi e inutile dispendio, sono

venuti nella determinazione di dividere i beni, oggetto del presente

atto, relativamente soltanto a quelli siti nei territori di Gioiosa

Jonica, di Roccella Jonica, in parti eguali, rimandando a miglior tempo

la divisione del fondo o bosco "Prateria", la quale sarà effettuata

con i criteri già stabiliti e concordati tra essi condividenti in base

ai quali, dalla quota che sarà assegnata o attribuita al condividente

Pier Domenico Pellicano dovranno essere detratti trenta ettari di

terreno seminativo (stagliate) che saranno attribuiti agli altri

condividenti nella seguente misura...".

Circa la portata di tale atto vi è contrasto tra le parti,

ritenendo la difesa del Pellicano trattarsi di divisione anteriore al

15 novembre 1949 per cui il fondo "Prateria" non poteva essere incluso

nei decreti di espropriazione; affermando, invece, la difesa dell'Ente

Sila, che l'atto contiene un annuncio di futura divisione.

L'ordinanza di rinvio non ha definito il negozio invocato dal

Pellicano a base del denunciato eccesso di delegazione, né ha

determinato se esso ha effetti reali o obbligatori. Infatti il

Tribunale di Locri, dopo avere affermato che la questione sollevata

dall'istante non può ritenersi manifestamente infondata in quanto

attiene ai limiti oggettivi della legge di delegazione, prosegue

riportando quanto sostiene il Pellicano; che cioè "la Sezione

convenuta ha provocato l'esproprio di una quantità di beni maggiori di

quella consentita dalla legge, e ciò per il fatto di avere essa

incluso nel coacervo fondiario eseguito per la determinazione della

quota di scorporo ettari 30 di terreno del fondo "Prateria" non

appartenenti ad esso Pellicano, come risulta dall'atto Pellizzieri del

4 febbraio 1949".

Con la mancata definizione del negozio giuridico contenuto nel

rogito Pellizzieri il Tribunale di Locri ha del tutto omesso la

valutazione della rilevanza della questione di legittimità

costituzionale rispetto al giudizio principale, esame che la legge

richiede "qualora il giudizio (come nella specie) non possa essere

definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di

legittimità costituzionale" (art. 23, secondo comma, legge 11 marzo

1953, n. 87). L'accertamento del rapporto di rilevanza e di

pregiudizialità fra la questione di legittimità costituzionale ed il

giudizio sulla controversia principale, facendo parte del provvedimento

di rinvio, spetta esclusivamente all'autorità giurisdizionale.

Di conseguenza, allo stato degli atti, la Corte non può

pronunziarsi sulla legittimità costituzionale - per il dedotto eccesso

di delega - dei citati decreti presidenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Locri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari