(Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie) 1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice puo' procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice. I mandati di cattura e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 del codice. 2. I provvedimenti sulla liberta' personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nell'ultima parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a reati per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza. 3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine previsto dall'articolo 292 lettera d) del codice e' fissato su richiesta di parte ovvero di ufficio se il provvedimento non e' stato ancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine e' il giudice che procede o, nel corso dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero o del pretore. 4. Alla data di entrata in vigore del codice cessa l'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 puo' disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III del titolo I del libro IV del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 482/1994

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epig…

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 418/1994

    Questione inammissibile
    7 dicembre 1994

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze ind…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 250 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 373/1994

    Questione inammissibile
    27 ottobre 1994

    Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigr…

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art250 · fonte del testo

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