Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Tribunale di Venezia nel

procedimento penale a carico di Zuccaro Alessandro, iscritta al n.

363 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ordinanza pronunciata nel corso del procedimento

per il riesame del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore

nei confronti di Zuccaro Alessandro, il Tribunale di Venezia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e

250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art.

309 codice procedura penale, il quale, nei procedimenti che

proseguono con il rito disciplinato dal codice abrogato, consente (ai

sensi dell'art. 127 codice procedura penale) di dare al difensore

dell'imputato avviso sia della fissazione dell'udienza in camera di

consiglio, sia del deposito degli atti in cancelleria;

che il procedimento in questione prosegue, invece, con le norme

del codice abrogato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle

disposizioni transitorie (norme che si applicano anche ai

procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà

personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del

nuovo codice);

che gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di cui

al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il già

citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza per i procedimenti

che proseguono con il vecchio rito;

che, secondo il giudice a quo, la disciplina applicabile al caso

di specie, costituita dagli artt. 263- bis e 263- ter codice

procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in

quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il

suo accesso agli atti processuali, la cui conoscibilità è vietata

(onde la menomazione del diritto di difendersi sia attraverso la

confutazione di ciò che da essi risulta, sia attraverso la prova di

ciò che non vi risulta);

che, inoltre, essa farebbe sì che due fatti identici, commessi

nello stesso periodo, a seconda che siano regolati dalla vecchia o

dalla nuova disciplina dei procedimenti di riesame, sarebbero

irragionevolmente trattati in modo difforme, tanto più che

l'inserimento di una misura cautelare in un procedimento regolato

dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere da dati occasionali,

quali le ragioni di connessione e le proroghe legislative, l'ultima

delle quali in scadenza il 31 dicembre 1994;

che altra ipotesi di illegittimità costituzionale è possibile

cogliere anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nell'emanare le disposizioni transitorie il legislatore

delegato ha previsto la sopravvivenza degli articoli 263- bis e

263-ter, i quali sarebbero incompatibili con i canoni regolatori del

nuovo codice contenuti, nella materia de qua, nell'art. 309 codice

procedura penale e riassumibili nel principio del contraddittorio, da

farsi ugualmente valere nel procedimento di riesame;

che, infine, il giudice a quo ha eccepito l'incostituzionalità

delle norme impugnate con riferimento all'art. 13 della Costituzione,

in quanto la mancata previsione, in esse, della nuova disciplina

processuale riguardante il regime delle impugnazioni aventi a oggetto

i provvedimenti cautelari inciderebbe "sull'inalienabile diritto alla

libertà personale";

che la questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale

dovrebbe, allo stato, decidere in camera di consiglio, senza dare

avviso al difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di

fiducia) e senza che siano stati depositati gli atti in cancelleria,

a disposizione della difesa, mentre l'accoglimento permetterebbe di

fissare la nuova udienza camerale per l'esame dei ricorsi, nel

merito, con le forme dell'art. 309;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e, in linea subordinata, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte,

essendo identica a quelle già decise con la sentenza n. 373 del 1994

e con l'ordinanza n. 418 del 1994 e priva di nuove e ulteriori

argomentazioni a sostegno del suo accoglimento, va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76

della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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