(Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti) 1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. La riunione non puo' essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 108/1991

    Questione infondata
    11 marzo 1991

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 259, secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate dal Pretore di Firen…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 671 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art259 · fonte del testo

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