Art. 252 — Infermità di mente sopravvenuta all'imputato

1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermita' di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermita' e' accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice. 2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 298/1991

    Questione inammissibile
    26 giugno 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, anche in relazione agli artt. 70 e…

    Art. 97 cost. · Art. 72 c.p.p. · Art. 252 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 70 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art252 · fonte del testo

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