Corte costituzionale

Ordinanza n. 418/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi

con ordinanze emesse il 24 gennaio (n. 2 ordinanze) ed il 9 febbraio

1994 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti di riesame nei

confronti di Moretti Gigino, Mastini Paride e Ceccagnoli Italo,

iscritte ai nn. 257, 258 e 312 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 23,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Moretti Gigino nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con tre ordinanze di identico tenore, pronunciate nel

corso dei procedimenti per il riesame dei mandati di cattura emessi

dal giudice istruttore nei confronti di Mastini Paride, Moretti

Gigino e Ceccagnoli Italo, il Tribunale di Venezia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella

parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 codice

procedura penale, il quale, nei procedimenti che proseguono con il

rito disciplinato dal codice abrogato, consente (ai sensi dell'art.

127 codice procedura penale) di dare al difensore dell'imputato

avviso sia della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sia

del deposito degli atti in cancelleria;

che i procedimenti in questione proseguono, invece, con le norme

del codice abrogato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle

disposizioni transitorie (norme che si applicano anche ai

procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà

personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del

nuovo codice);

che gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di cui

al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il già

citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza per i procedimenti

che proseguono con il vecchio rito;

che, secondo il giudice a quo, la disciplina applicabile al caso

di specie, costituita dagli artt. 263- bis e 263- ter codice

procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in

quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il

suo accesso agli atti processuali, la cui conoscibilità è vietata

(onde la menomazione del diritto di difendersi sia attraverso la

confutazione di ciò che da essi risulta, sia attraverso la prova di

ciò che non vi risulta);

che, inoltre, essa farebbe sì che due fatti identici, commessi

nello stesso periodo, a seconda che siano regolati dalla vecchia o

dalla nuova disciplina dei procedimenti di riesame, sarebbero

irragionevolmente trattati in modo difformi, tanto più che

l'inserimento di una misura cautelare in un procedimento regolato

dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere da dati occasionali,

quali le ragioni di connessione e le proroghe legislative, l'ultima

delle quali in scadenza il 31 dicembre 1994;

che altra ipotesi di illegittimità costituzionale è possibile

cogliere anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nell'emanare le disposizioni transitorie il legislatore

delegato ha previsto la sopravvivenza degli artt. 263- bis e 263-ter,

i quali sarebbero incompatibili con i canoni regolatori del nuovo

codice contenuti, nella materia de qua, nell'art. 309 codice

procedura penale e riassumibili nel principio del contraddittorio, da

farsi ugualmente valere nel procedimento di riesame;

che la questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale

dovrebbe, allo stato, decidere in camera di consiglio, senza dare

avviso al difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di

fiducia) e senza che siano stati messi a disposizione della difesa

gli atti depositati in cancelleria, mentre l'accoglimento

permetterebbe di fissare la nuova udienza camerale per l'esame dei

ricorsi, nel merito, con le forme dell'art. 309;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e, in linea subordinata, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte è

identica a quella già decisa con la sentenza n. 373 del 1994, ed è

priva di nuove e ulteriori argomentazioni a sostegno del suo

accoglimento;

che, pertanto, previa riunione dei giudizi, la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della

Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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