Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso

con ordinanza emessa il 13 luglio 2001 dalla Corte di assise di

Palermo nel procedimento penale a carico di G.A., iscritta al n. 786

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 40 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 luglio 2001, la Corte di

assise di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), nella parte in cui prevedono, a date condizioni, che i

procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale proseguano, anche dopo le modificazioni

apportate all'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale

n. 2 del 1999, con l'osservanza delle norme vigenti anteriormente

all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che il rimettente - dopo aver premesso che, in esito ad una

pronuncia del 17 febbraio 1998 della Corte di assise d'appello di

Palermo, era stata dichiarata la nullità, limitatamente alla

posizione di un imputato, della sentenza di un giudizio di primo

grado definito applicando le norme del codice di rito del 1930; e che

era stata nuovamente disposta la citazione a giudizio di detto

imputato dinanzi ad esso rimettente - ha osservato come il

dibattimento, così instaurato, debba ritenersi "assoggettato alla

disciplina transitoria di cui al titolo III delle norme transitorie

del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989,

n. 271": con conseguente applicazione delle disposizioni del codice

abrogato, relativamente alla formazione ed utilizzazione delle prove;

che in particolare, a parere del giudice a quo, risulterebbe

inapplicabile la disciplina transitoria dettata dal decreto-legge

7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35: ciò in quanto il comma 2 dell'art. 2

del citato decreto-legge n. 2 del 2000, nel prevedere l'eccezionale

utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente

sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se già

acquisite al fascicolo del dibattimento al momento di entrata in

vigore del decreto in questione, non potrebbe applicarsi - se non in

via analogica e, dunque, illegittimamente - ai procedimenti che

continuano secondo il "vecchio rito" e per i quali non si sia

verificata la condizione di una sottrazione volontaria e per libera

scelta del dichiarante al confronto con l'accusato;

che inoltre, sempre ad avviso del rimettente, il regime

transitorio del decreto-legge n. 2 del 2000 risulterebbe comunque

inapplicabile nel giudizio a quo, essendo previsto (art. 1), quale

suo "preciso termine finale di efficacia", quello della "data di

entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione

dell'art. 111 della Costituzione"; questa disciplina, introdotta con

la legge 1 marzo 2001, n. 63, non contempla tuttavia, nella norma

transitoria dell'art. 26, "alcuna disposizione riferibile ai

procedimenti in corso, che proseguono - o dovrebbero proseguire -

secondo il vecchio rito": con l'impossibilità di desumere, peraltro,

"in via interpretativa, una sorta di ultrattività della norma di cui

al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2000";

che tuttavia, a parere del giudice a quo, proprio la

circostanza che "l'unica disciplina transitoria tuttora vigente" sia

quella sancita nella normativa censurata, comporta l'applicabilità

delle norme processuali in materia di formazione della prova già

contenute nel codice del 1930, le quali - consentendo, attraverso il

meccanismo delle letture dibattimentali, la piena utilizzabilità di

tutte le prove assunte nel corso dell'istruzione formale -

determinerebbero la violazione del principio della formazione della

prova nel contraddittorio tra le parti e del diritto dell'imputato di

interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a

suo carico, espressi, entrambi, nell'art. 111 Cost.;

che, sotto analogo profilo, risulterebbero altresì violati

gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la ingiustificata disparità

di trattamento tra imputati di procedimenti in corso, in ragione

della "prosecuzione in conformità alle norme del codice abrogato per

la materia che concerne la formazione e le modalità di assunzione

delle prove", con violazione anche del diritto dell'imputato di

esercitare il proprio diritto di difesa nel contraddittorio delle

parti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione proposta.

Considerato che le censure prospettate dal rimettente muovono

dalla ritenuta inapplicabilità della disciplina transitoria dettata

dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, ai procedimenti

penali che, a mente degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271, proseguono con l'osservanza delle norme del

codice di rito abrogato;

che, tuttavia, tale presupposto ermeneutico appare inesatto,

poiché lo stesso legislatore costituzionale ha sancito, nella

medesima legge di riforma sul "giusto processo", che "la legge regola

l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge

costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua

entrata in vigore" (art. 2, legge cost. 23 novembre 1999, n. 2):

demandando, dunque, al legislatore ordinario l'approntamento di una

disciplina transitoria "atta a modulare l'applicazione di quei

principi nei processi in corso di celebrazione, secondo una linea

tesa chiaramente a tracciare un "ponte" normativo destinato a

mitigare una drastica applicazione della regola tempus regit actum"

(v. sentenza n. 381 del 2001); e tale disciplina è stata realizzata,

appunto, con il citato decreto-legge n. 2 del 2000, il cui art. 1,

comma 6, espressamente sancisce l'applicabilità delle disposizioni

di cui ai commi precedenti anche "ai procedimenti che proseguono con

le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente";

che pertanto se, per un verso, appare evidente la

riferibilità ai soli processi di "nuovo rito" dello specifico

termine, enunciato dal comma 2 dell'art. 1 del più volte citato

decreto-legge n. 2 del 2000, individuato con il richiamo alla

intervenuta acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali

contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari; sotto altro profilo, deve sottolinearsi come non possa

affatto ritenersi incompatibile, con i procedimenti in corso di

celebrazione secondo le norme previste dal codice abrogato, la

previsione - ivi enunciata - secondo la quale le dichiarazioni rese

da chi si è sempre sottratto al contraddittorio debbano essere

valutate "solo se la loro attendibilità è confermata da altri

elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità": regola

di valutazione probatoria, quella testé rammentata, la cui portata

ed il cui risalto questa Corte ha già avuto modo di scrutinare nella

richiamata sentenza n. 381 del 2001;

che, per altro verso, neppure pertinente si rivela il

richiamo ad una pretesa "ultrattività" della previsione dettata dal

comma 6 dell'art. 1 del medesimo d.l. n. 2 del 2000; infatti - in

considerazione della profonda diversità che caratterizzava il

modello processuale delineato dal codice abrogato - la pendenza dei

procedimenti che proseguivano con l'osservanza delle previsioni

dettate da quello stesso codice non poteva che produrre una

"cristallizzazione" del regime transitorio suddetto, proprio perché

fondato su un unico fascicolo processuale e sulla assenza di una fase

delle indagini preliminari: ciò rende dunque evidente che per i

procedimenti richiamati dallo stesso comma 6, la relativa disciplina

non doveva "combinarsi" con quella di attuazione dell'art. 111 Cost.,

poi introdotta ad opera della legge n. 63 del 2001;

che, pertanto, la questione proposta, muovendo da un erroneo

presupposto interpretativo, è da ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della

Costituzione, dalla Corte di assise di Palermo, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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