Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 218, primo

comma, 241 e 245, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 17

novembre 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a

carico di Lucio Lotti ed altri (Fallimento Codelfa), iscritta al n.

726 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale disciplinato

dalla normativa vigente anteriormente al nuovo codice, il Tribunale

di Milano aveva concesso, ai sensi dell'art. 316 del codice di

procedura penale, il sequestro conservativo sugli immobili degli

imputati e che, decidendo sulla richiesta di riesame, il Tribunale

della Libertà, dichiarata inammissibile tale misura - non essendo

previsto il citato art. 316 tra le norme immediatamente applicabili

elencate nell'art. 245 del decreto legislativo n. 271 del 1989 -

convertiva la richiesta in opposizione ad iscrizione d'ipoteca ex

art. 618 del codice di procedura penale abrogato;

che quindi il primo giudice, nuovamente investito, con ordinanza

del 17 novembre 1990, ha revocato la detta misura ed ha

contestualmente sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

218, primo comma, nonché 241 e 245, secondo comma, del decreto

legislativo n. 271 del 1989;

che il giudice a quo - pur ribadendo la fondatezza della tesi

per cui il nuovo sequestro conservativo risulterebbe immediatamente

applicabile anche ai processi che proseguono con il "vecchio" rito -

prende atto della diversa opinione del Tribunale della Libertà, il

quale prospetta l'ultrattività, per tali procedimenti, dell'istituto

dell'ipoteca legale, giudicandola non condivisibile per

l'immediatezza dell'effetto abrogativo sancito dall'art. 218, primo

comma, del citato decreto legislativo, onde detta norma viene

censurata nella parte in cui non prevede l'immediata sostituzione

della ipoteca legale con il sequestro conservativo ex art. 316 del

codice di procedura penale;

che, simmetricamente, il Tribunale denunzia gli artt. 241 e 245,

secondo comma, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui

non prevedono l'art. 316 del codice di procedura penale tra le norme

immediatamente applicabili ai processi che proseguono con

l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, in quanto la

normativa de qua, nel suo complesso, determinerebbe una

ingiustificata disparità rispetto ai procedimenti disciplinati dal

nuovo codice;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente

eccependo l'inammissibilità della questione e sostenendone nel

merito l'infondatezza, in quanto l'abrogazione dell'istituto

dell'ipoteca legale opererebbe solo in relazione ai procedimenti nei

quali si applica il "nuovo" rito, ferma l'applicazione delle norme

anteriormente vigenti - che non sarebbero solo quelle del soppresso

codice di procedura penale, ma anche, come nella specie, quelle

contenute nel codice penale - per i processi disciplinati dal

"vecchio" rito;

Considerato che "l'applicazione delle norme anteriormente vigenti"

disposta dall'art. 241 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

per i giudizi, quale quello di rinvio, in corso alla data di entrata

in vigore del nuovo codice, va riferita non soltanto alle

disposizioni processuali ma anche alla disciplina sostanziale a

queste necessariamente correlata dal nesso inscindibile tra diritto

ed azione;

che, quindi, il permanere della vigenza del modulo

procedimentale descritto dagli artt. 616 e seguenti del previgente

codice per l'ipoteca legale implica e presuppone l'applicabilità

dell'istituto stesso ai processi in questione, dovendo viceversa

riferirsi l'abrogazione dell'art. 189 del codice penale - sancita

dall'art. 218 del citato decreto - soltanto ai processi tenuti con il

"nuovo" rito, come conferma l'omessa indicazione di tale ultima norma

tra quelle immediatamente applicabili;

che, pertanto, il sistema, contrariamente a quanto affermato dal

giudice a quo, esibisce una coerente saldatura con la novellata

figura del sequestro conservativo sui beni immobili, alla cui

operatività si collega l'assorbimento della precedente misura;

che, inoltre, l'inesistenza di una soluzione di continuità tra

ipoteca e sequestro, come conseguenza del coordinamento tra

abrogazione della prima ed applicabilità del secondo è stata

recentemente sottolineata anche dalla Suprema Corte regolatrice, che

ha parimenti escluso la paventata mancanza di una disciplina delle

garanzie reali nella fase transitoria;

che la proposta questione risulta di conseguenza manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 218, primo comma, 241 e 245, secondo

comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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