Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/10/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi

con n. 11 ordinanze emesse il 26 ed il 24 gennaio 1994 dal Tribunale

di Venezia nei procedimenti di riesame nei confronti di Major Radames

ed altri, iscritte ai nn. da 162 a 172 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con cinque ordinanze, pronunciate nel corso del procedimento

per il riesame dei mandati di cattura emessi dal giudice istruttore

nei confronti di Radames Major e altri, il Tribunale di Venezia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e

245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art.

309 codice di procedura penale nei procedimenti che proseguono con il

rito disciplinato dal codice abrogato. L'art. 309 consente, ai sensi

dell'art. 127 codice procedura penale, di dare avviso dell'udienza in

camera di consiglio al difensore dell'imputato e di depositare gli

atti in cancelleria a disposizione delle parti fino al giorno

dell'udienza. I procedimenti in questione, invece, proseguono con le

norme del codice abrogato ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c),

delle disposizioni transitorie; norme che si applicano anche ai

procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà

personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del

nuovo codice. Gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di

cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il già

citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza riguardanti i

procedimenti che proseguono con il vecchio rito.

2. - Secondo il giudice a quo la disciplina applicabile al caso di

specie, costituita dagli artt. 263- bis e 263- ter codice di

procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in

quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il

suo accesso agli atti processuali, il cui deposito e la cui

conoscibilità sono vietati. Di qui, la menomazione del diritto di

difendersi sia attraverso la confutazione di ciò che risulta dagli

atti sia attraverso la prova di ciò che non risulta. Essa, inoltre,

farebbe sì che due fatti identici, commessi nello stesso periodo, a

seconda che siano regolati dalla vecchia o dalla nuova disciplina dei

procedimenti di riesame, sarebbero irragionevolmente trattati in modo

difforme. Tanto più che l'inserimento di una misura cautelare in un

procedimento regolato dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere

da dati occasionali, quali le ragioni di connessione e le proroghe

legislative (l'ultima delle quali scade il 31 dicembre 1994). Altra

ipotesi di illegittimità costituzionale - ad avviso del rimettente -

è possibile cogliere, poi, anche con riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

La Corte costituzionale - ricorda il Tribunale di Venezia - ha

stabilito che il silenzio dell'art. 6 della legge delega, quanto a

principi e criteri direttivi, non potrebbe intendersi come "una

indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento

del se e del come" raccordare gli istituti già esistenti alle norme

del nuovo codice, mentre esse dovrebbero armonizzarsi con i principi

e i criteri richiamati nell'art. 2 della medesima legge delega, "su

cui il codice è stato costruito" (sent. n. 68 del 1991). E

nell'emanare le disposizioni transitorie - prosegue l'ordinanza - il

legislatore delegato ha previsto la sopravvivenza degli artt. 263-bis e 263- ter che sarebbero incompatibili con i canoni regolatori

del nuovo codice contenuti, nella materia de qua, nell'art. 309

codice di procedura penale e riassumibili nel principio del

contraddittorio da farsi ugualmente valere nel procedimento di

riesame.

3. - La questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale

dovrebbe decidere, in camera di consiglio, senza dare avviso al

difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di fiducia) e

senza che siano stati depositati gli atti in cancelleria, a

disposizione della difesa. L'accoglimento consentirebbe di fissare la

nuova udienza camerale per l'esame dei ricorsi, nel merito, con le

forme dell'art. 309.

4. - Con altre sei ordinanze di pari data, si è, altresì,

eccepita l'incostituzionalità delle norme in esame anche con

riferimento all'art. 13 della Costituzione. La mancata previsione

nell'art. 309 - riguardante il regime delle impugnazioni dei

provvedimenti cautelari - inciderebbe "sull'inalienabile diritto alla

libertà personale".

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e, in linea subordinata, per

l'infondatezza della questione.

Essa sarebbe inammissibile, perché sollevata dalle parti private

(e fatta propria dal collegio giudicante) a seguito del diniego del

rilascio di copia degli atti trasmessi dal giudice istruttore al

Tribunale per la decisione sull'istanza di riesame. Ma l'art. 309

codice procedura penale non riconoscerebbe alla difesa il diritto di

estrarre copia degli atti depositati dal pubblico ministero: il

tribunale rimettente - sostiene l'Avvocatura - avrebbe perciò potuto

legittimamente negare la pretesa sulla base delle conformi

disposizioni contenute nella vecchia e nella nuova disciplina.

Sotto il diverso profilo della conoscibilità degli atti

depositati, la questione sarebbe invece rilevante, ancorché

manifestamente infondata, riguardando una materia che rientra nella

discrezionalità del legislatore, il quale soltanto potrebbe

stabilire il momento in cui una nuova disciplina processuale debba

entrare in vigore: il che non comporterebbe disparità, trattandosi

di casi ascrivibili al principio generale di successione della legge

processuale nel tempo.

Non vi sarebbe, poi, neppure violazione del diritto di difesa,

essendo questo comunque esercitabile dal difensore anche nella

vigenza della precedente disciplina di cui all'art. 263- ter codice

procedura penale. Al difensore sarebbe infatti garantita la facoltà

di depositare memorie e scritti a supporto delle tesi sulle quali si

fonda la richiesta di riesame, e sarebbe consentito l'intervento in

camera di consiglio al fine di illustrarla. Non è d'altronde un caso

che la dottrina - valutando le innovazioni introdotte nell'art. 263-ter codice procedura penale dalla legge 5 agosto 1988, n. 330 -

avrebbe superato i propri dubbi nei confronti della precedente

disciplina del procedimento di riesame. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, per l'ipotizzato contrasto con

gli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella

parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 codice di

procedura penale ai procedimenti, i quali - proseguendo con le regole

stabilite dal codice abrogato - non consentono di dare avviso

dell'udienza in camera di consiglio al difensore d'ufficio

dell'imputato e, soprattutto, di depositare gli atti in cancelleria

mettendoli a disposizione delle parti fino al giorno dell'udienza.

Le questioni sollevate con le undici ordinanze sono

sostanzialmente identiche e, pertanto, vanno congiuntamente trattate

e decise.

Secondo il giudice a quo, la mancata estensione della disciplina,

più garantista, dell'udienza camerale comporterebbe:

a) ingiustificata disparità di trattamento di situazioni

identiche, anche in relazione a fatti commessi nello stesso periodo

temporale, dipendendo la diversa disciplina (vecchio o nuovo rito per

il riesame dei provvedimenti cautelari) da fatti accidentali, quali

proroghe legislative o ragioni di connessione;

b) compressione del diritto alla libertà personale;

c) violazione del diritto di difesa dell'imputato, che non può

altresì non estrinsecarsi nella facoltà di conoscere gli atti posti

a base del provvedimento e di estrarne copia;

d) contrasto con l'art. 6 della legge delega, in relazione ai

principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della medesima legge

(riferimento alla sent. n. 68 del 1991).

2. - La disciplina del riesame dei provvedimenti riguardanti la

libertà personale dell'imputato ha conosciuto una rapida evoluzione

legislativa.

Introdotta dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, con chiaro

riferimento all'istituto anglosassone dell'habeas corpus, la

"richiesta di riesame" avanti il cosiddetto tribunale della libertà

non consentiva tuttavia al difensore, sul piano procedurale, di

interloquire nella pienezza del contraddittorio e di superare il muro

del segreto istruttorio, ma permetteva soltanto di contestare gli

indizi di colpevolezza come enunciati nel provvedimento "impugnato".

Con la legge 5 agosto 1988, n. 330, fu prevista la possibilità, per

il difensore, "di intervenire in camera di consiglio, per illustrare"

la richiesta di riesame. Tale intervento doveva essere, però,

preventivamente richiesto al presidente del tribunale, competente a

fissare la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento

degli atti e a diramare gli avvisi, almeno due giorni prima, al

difensore ed al pubblico ministero (che avevano facoltà di

partecipare all'udienza camerale).

La disciplina testé richiamata è completamente superata

dall'art. 309, comma 8, del codice procedura penale del 1988. La

nuova normativa, infatti, comporta sempre la trattazione nelle forme

indicate dall'art. 127 dello stesso codice: la possibilità di

audizione diretta delle parti e dei loro difensori (oltre che del

pubblico ministero) e il deposito degli atti in cancelleria a loro

disposizione fino al giorno dell'udienza. Il che permette

all'imputato - diversamente dal passato - di avere diretta conoscenza

degli elementi a suo carico e, quindi, di correlare a quelli la sua

linea difensiva. Questa disciplina più garantista non si applica,

però, a quei procedimenti che, ai sensi dell'art. 242, comma 1,

lett. c), delle disposizioni transitorie, proseguono con le norme del

codice abrogato, il che costituisce precipuo oggetto della menzionata

censura di incostituzionalità.

3. - La questione è inammissibile.

Per quanto possano apparire comprensibili le doglianze espresse

dal giudice a quo, non si può prescindere dalla natura e funzione

della disciplina transitoria che, in più occasioni, questa Corte ha

ritenuto compatibile con la Costituzione. Tale disciplina,

condizionata com'è dalle esigenze connesse al passaggio dal vecchio

al nuovo ordinamento processuale, non irragionevolmente consente la

ultrattività di norme che sono espressione di un sistema

caratterizzato dalla segretezza istruttoria, dall'unicità del

fascicolo processuale e da tutte quelle "anomalie" connaturate alla

figura (scomparsa) del giudice istruttore.

L'eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre

dunque questa Corte al meccanico trasferimento della disciplina del

codice del 1988 ai procedimenti instaurati con il vecchio rito e

contraddistinti dai suddetti elementi ostativi. Per soddisfare il

petitum del giudice a quo sono infatti profilabili varie soluzioni,

necessariamente appartenenti alla sfera di discrezionalità del

legislatore, tutte volte a graduare, e modulare, sia l'intervento

delle parti all'udienza camerale sia la conoscenza degli atti

relativi al fascicolo processuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76

della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari